Il referto del Pronto Soccorso è smentito da certificato di malattia del medico di base: licenziato il lavoratore assente non giustificato (Corte di Cassazione, Sezione Lavoro Civile, Sentenza 3 maggio 2022, n. 13984).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 35792-2019 proposto da:

(OMISSIS) MOAD, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA (OMISSIS) (OMISSIS) n. 210, presso lo studio dell’avvocato ROSA (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato MARCO (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) MOBILI S.R.L. già (OMISSIS) Mobili S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA (OMISSIS) (OMISSIS) n. 16, presso lo studio dell’avvocato RICCARDO (OMISSIS), che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 342/2019 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 16/09/2019 R.G.N. 109/2019;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/04/2022 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH;

il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RITA SANLORENZO visto l’art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte.

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Brescia, in riforma della sentenza del Tribunale della medesima sede, ha – con sentenza n. 342 depositata il 16.9.2019 – respinto la domanda di annullamento del licenziamento per giusta causa intimato da (OMISSIS) Mobili s.r.l., in data 30.6.2017, a Moad (OMISSIS), per assenza ingiustificata protratta dal 29.5.2017 al 6.6.2017.

2. La Corte di appello, premessa la nozione di malattia e gli oneri di comunicazione che incombono sul lavoratore in caso di impossibilità di rendere la prestazione e richiamato l’orientamento giurisprudenziale elaborato in materia di conflitto di certificati medici, ha rilevato che doveva considerarsi, ai fini della giustificazione dell’assenza dal posto di lavoro, il certificato rilasciato al (OMISSIS) dal medico curante in data 24.5.2017 (il quale prevedeva una prognosi più circoscritta, ossia fino al 28.5.2017, rispetto a quella riportata nel certificato del Pronto Soccorso dell’ospedale di Montichiari, che ricopriva il più ampio periodo 23.5.2017 – 6.6.2017) in quanto emesso in data successiva a quello del Pronto Soccorso e quindi frutto di una nuova valutazione del grado di inabilità al lavoro effettuata da professionista che già aveva in cura il (OMISSIS) (essendo il suo medico di base) e alla quale nulla aveva obiettato il paziente; considerato, inoltre, che la successiva certificazione (prodotta al datore di lavoro) attestava l’esistenza di una malattia “iniziata” il 7.6.2017 (e non “continuata”), risultava privo di giustificazione il periodo dal 29.5.2017 al 6.6.2017, con conseguente sussistenza di una giusta causa di licenziamento.

3. Per la cassazione di tale sentenza il lavoratore ha proposto ricorso affidato a tre motivi.

La società ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.

4. Il Procuratore generale ha chiesto l’inammissibilità, e in subordine, il rigetto del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si denunzia, ex art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod.proc.civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 2106, 2119, 2110 cod.civ. per omessa considerazione della sussistenza dello stato di malattia e dell’assenza di proporzionalità della sanzione nonché omessa esame circa un fatto decisivo circa l’assenza di un comportamento inadempiente del lavoratore.

Invero, nell’individuare la giusta causa di licenziamento si deve escludere l’operatività di automatismi, sicché non basta la presenza oggettiva dell’assenza ma deve essere sempre valutata la condotta del lavoratore, la sua responsabilità e i riflessi che si riverberano sulla conservazione del vincolo fiduciario.

2. Con il secondo motivo di ricorso si denunzia, ex art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod.proc.civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 115, 116, 421, 437 cod.proc.civ. per omessa autorizzazione alla produzione di documenti decisivi nonché per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione di un fatto decisivo consistente nella reale sussistenza della malattia, avendo, il ricorrente, sin dal primo grado di giudizio, richiesto di depositare relazione medico legale attestante la malattia conseguente all’aggressione subìta nonché querela sporta anche dal (OMISSIS).

3. Con il terzo motivo di ricorso si denunzia, ex art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod.proc.civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 115, 116 cod.proc.civ. e 111 Cost. per avere, la Corte territoriale, negato la possibilità di provare, tramite prova testimoniale, le circostanze di fatto a sostegno della domanda e per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo per giudizio.

4. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

4.1. Deve, in primo luogo, rimarcarsi che, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione.

Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (ex aliis: Cass. 16 luglio 2010 n. 16698; Cass. 26 marzo 2010 n. 7394).

4.2. Nella specie è evidente che il ricorrente lamenta la erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, e dunque, in realtà, non denuncia un’erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalla norma di legge (ossia un problema interpretativo, vizio riconducibile all’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ.) bensì un vizio-motivo, da valutare alla stregua del novellato art. 360, primo comma, n. 5 cod.proc.civ., che – nella versione ratione temporis applicabile – lo circoscrive all’omesso esame di un fatto storico decisivo (cfr. sul punto Cass. Sez. U. n. 19881 del 2014), riducendo al “minimo costituzionale” il sindacato di legittimità sulla motivazione (Cass. Sez. U. n. 8053 del 2014).

4.3. Invero, come questa Corte ha affermato, l’attività di integrazione del precetto normativo di cui all’art. 2119 c.c. compiuta dal giudice di merito – mediante la valorizzazione o di principi che la stessa disposizione richiama o di fattori esterni relativi alla coscienza generale ovvero di criteri desumibili dall’ordinamento generale, a cominciare dai principi costituzionali ma anche dalla disciplina particolare, collettiva appunto, in cui si colloca la fattispecie – “è sindacabile in Cassazione a condizione, però, che la contestazione del giudizio valutativo operato in sede di merito non si limiti ad una censura generica e meramente contrappositiva, ma contenga, invece, una specifica denuncia di non coerenza del predetto giudizio rispetto agli standard, conformi ai valori dell’ordinamento, esistenti nella realtà sociale (cfr. Cass. n. 13534 del 2019; nello stesso senso, Cass. n. 985 del 2017; Cass. n. 5095 del 2011; Cass. n. 9266 del 2005).

4.4. L’accertamento della concreta ricorrenza, nella fattispecie dedotta in giudizio, degli elementi che integrano il parametro normativo e sue specificazioni e della loro attitudine a costituire giusta causa di licenziamento opera sul diverso piano del giudizio di fatto, demandato al giudice di merito.

4.5. Solamente l’integrazione a livello generale e astratto della clausola generale si colloca sul piano normativo e consente una censura per violazione di legge; invece, l’applicazione in concreto del più specifico canone integrativo così ricostruito, rientra nella valutazione di fatto devoluta al giudice del merito, “ossia il fattuale riconoscimento della riconducibilità del caso concreto nella fattispecie generale e astratta”, spettando inevitabilmente al giudice di merito le connotazioni valutative dei fatti accertati nella loro materialità, nella misura necessaria ai fini della loro riconducibilità – in termini positivi o negativi – all’ipotesi normativa” (in termini Cass. n. 18247 del 2009 e Cass. n. 7838 del 2005).

4.6. La parte ricorrente, per ottenere la cassazione della sentenza impugnata sotto il profilo del vizio di sussunzione, non può limitarsi ad invocare una diversa combinazione dei parametri ovvero un diverso peso specifico di ciascuno di essi (perché in tal modo trasmoderebbe nella revisione dell’accertamento di fatto, di competenza del giudice di merito), ma deve piuttosto denunciare che la combinazione e il peso dei dati fattuali (gravità dei fatti addebitati, portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, circostanze in cui sono state commessi, intensità dell’elemento intenzionale, etc.), così come definito dal giudice del merito, non consente comunque la riconduzione alla nozione legale di giusta causa di licenziamento (cfr. Cass. n. 18715 del 2016); il giudice di legittimità, invero, non può, “sostituirsi al giudice del merito nell’attività di riempimento dei concetti giuridici indeterminati … se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza”; “il sindacato di legittimità sulla ragionevolezza è, quindi, non relativo alla motivazione del fatto storico, ma alla sussunzione dell’ipotesi specifica nella norma generale, quale sua concretizzazione” (così Cass. SS.UU. n. 23287 del 2010).

4.7. Nel caso di specie, la Corte territoriale, premesso che per malattia deve intendersi quell’alterazione dello stato psico-fisico che determina una concreta e attuale inabilità al lavoro, ha esaminato il susseguirsi degli eventi (l’invio al datore di lavoro dapprima del certificato del 24.5.2017 del medico di base con prognosi sino al 28.5.2017; poi del certificato del Pronto Soccorso, rilasciato in data precedente, con prognosi sino al 6.6.2017; infine, l’ulteriore certificato del medico di base, con indicazione dell’ “inizio” di una malattia dal 7.6.2017), ha valutato i certificati medici relativi al ricorrente ed il loro contenuto, ed ha accertato che per il periodo 29.5.2017-6.6.2017 non era stata fornita giustificazione, al datore di lavoro, dell’assenza sul posto di lavoro.

Evidentemente si tratta di una ricostruzione della vicenda storica effettuata dai giudici del merito cui esclusivamente compete e che è invece criticata da parte ricorrente mutando il “narrato” della sentenza impugnata, che è invece intangibile in questa sede.

4.8. Quanto alla censura di omesso esame di un fatto decisivo, è orientamento consolidato quello secondo cui è denunciabile in Cassazione – secondo il diverso paradigma impugnatorio previsto nel n. 5, dell’art. 360 c.p.c., come sostituito dall’art. 54, comma 1, lettera b) del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134 – solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. S.U. n. 8053 del 2014), profilo non denunciato né ricorrente in questa sede, essendo, invece, la censura sostanzialmente intesa a sollecitare una rivisitazione del merito della vicenda e a contestazione la valutazione probatoria operata dalla Corte territoriale.

5. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono inammissibili.

5.1. In tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme, bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. (tra le altre v. Cass. n. 23940 del 2017; Cass. n. 4699 e 26769 del 2018; Cass. n. 1229 del 2019; v., da ultimo, pure Cass. n. 24395 del 2020), profili – come detto – non denunciati.

5.2. Invero, la dedotta violazione dell’art. 115 c.p.c. non è ravvisabile nella mera circostanza che il giudice di merito abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, ma soltanto nel caso in cui il giudice abbia giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (Cass., Sez. U, n. 11892/2016, Cass. Sez.U. n. 20867 del 2020).

5.3. La violazione dell’art. 116 c.p.c. è, poi, configurabile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (cfr. Cass. Sez. U. n. 11892 del 2016, Cass. Sez. U. n. 20867 del 2020, nonché, ex plurimis, Cass. n. 13960 del 2014).

6. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 cod.proc.civ.

7. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013), ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del presente giudizio di legittimità liquidate in euro 200,00 per esborsi e in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso nella camera di consiglio del 6 aprile 2022.

Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2022.

SENTENZA – copia non ufficiale -.