REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IZZO Fausto – Presidente
Dott. CENCI Daniele – Consigliere
Dott. DOVERE Salvatore – Consigliere
Dott. NARDIN Maura – Rel. Consigliere
Dott. RANALDI Alessandro – Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) SALVATORE ANTONIO nato a BUDDUSO’ il xx/xx/19xx;
avverso la sentenza del 16/12/2019 della CORTE APPELLO SEZ. DIST. di SASSARI;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa MAURA NARDIN;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott.ssa FRANCA ZACCO che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
nessun difensore è presente.
FATTO E DIRITTO
1. La Corte di Appello di Cagliari – Sezione distaccata di Sassari – con sentenza del 16 dicembre 2019 ha confermato la sentenza del Tribunale di Sassari con cui Antonio Salvatore (OMISSIS) è stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 186, commi 2 lett. c), 2 bis C.d.S., per essersi posto alla guida di un’autovettura, in stato di ebbrezza alcolica (con tasso alcolemico accertato pari a gr/I 2,8), provocando un sinistro stradale.
2. Avverso la sentenza propone ricorso l’imputato, a mezzo del suo difensore formulando un unico motivo, con cui si duole della falsa applicazione della legge penale, in relazione all’art. 131 bis cod. pen. e del vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale, travisando la prova, affermato che la Volkswagen Golf, parcheggiata sulla via, sulla quale aveva impattato l’auto condotta dall’imputato, avesse subito danni apprezzabili, tali da rendere necessaria la sostituzione del paraurti anteriore e posteriore del veicolo coinvolto, benché ciò non risulti dagli atti del processo.
Osserva che, dunque, l’argomento della significatività dei danni, non essendo stato dimostrato che il proprietario della Volkswagen abbia dovuto provvedere alla riparazione del mezzo, non può essere posto a sostegno del diniego dell’applicazione dell’art. 131 bis cod. pen..
Così come non può affermarsi che la condotta di (OMISSIS) abbia prodotto un pericolo per la pubblica incolumità, incompatibile con l’esiguità del danno e del pericolo di cui alla disposizione invocata, posto che non vi è prova nel processo della presenza di persone sul luogo del sinistro.
Conclude per l’annullamento della sentenza impugnata.
3. Il ricorso è inammissibile.
4. Il motivo è manifestamente infondato.
La Corte, infatti, affronta espressamente la doglianza proposta dalla ricorrente e, premessi i criteri applicativi della disposizione di cui all’art. 131 bis cod. pen., come precisati dalla Sezioni Unite, Tushaj (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016 – dep. 06/04/2016), si fa carico del chiarimento della ragioni del diniego della causa di non punibilità, nel caso di specie, facendo preciso riferimento alla ‘non particolare tenuità del fatto’ stante la non esiguità del pericolo cagionato alla pubblica incolumità, posto che il sinistro è intervenuto in centro abitato, fra le 17 e 17,30.
A ciò aggiunge, facendo riferimento alle fotografie in atti, la sussistenza di danni significativi all’auto investita, che si trovava parcheggiata sulla pubblica via.
A fronte di questa motivazione, con la quale si richiamano prove documentali dalle quali emerge l’entità del danno, indipendentemente dalla sua effettiva riparazione, e che fa riferimento alla situazione tipica di un centro abitato, ovviamente trafficato nel corso del pomeriggio, il ricorrente si limita ad opporre considerazioni poco conferenti in ordine alla particolare tenuità del fatto.
La motivazione, al contrario, appare del tutto esaustiva e pienamente soddisfacente i canoni di indirizzo indicati dal Supremo Collegio, con la sentenza richiamata.
5. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 28/10/2020.
Depositato in Cancelleria il 1° dicembre 2020.