In tema di prescrizione del reato, la Suprema Corte distingue tra imputato assente e imputato irreperibile (Corte di Cassazione, Sezione II Penale, Sentenza 14 febbraio 2025, n. 6209).

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da:

Dott. ANNA PETRUZZELLIS – Presidente –

Dott. LUIGI AGOSTINACCHIO – Consigliere –

Dott. DONATO D’AURIA – Consigliere –

Dott. GIUSEPPE SGADARI – Relatore –

Dott. MICHELE CALVISI – Consigliere –

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS) nata (OMISSIS) il xx/xx/19xx;

avverso la sentenza del 03/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE SGADARI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dr.ssa SIMONETTA CICCARELLI, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione;

udito il difensore, Avv. (OMISSIS) (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Tivoli, emessa il 25 settembre 2023, ha confermato la responsabilità della ricorrente e la sua condanna alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti della parte civile (OMISSIS) (OMISSIS), in relazione ai reati di truffa e appropriazione indebita commessi in Tivoli il 16 settembre 2024.

La Corte ha escluso la recidiva contestata e ridotto la pena.

2. Ricorre per cassazione (OMISSIS) (OMISSIS), deducendo, con unico motivo, violazione di legge per omessa declaratoria di prescrizione dei reati ascritti prima della sentenza impugnata, pur dovendosi tenere conto della sospensione del procedimento ai sensi dell’art. 420-quater cod. proc. pen. (tuttavia nella misura di un quarto del termine ordinario di prescrizione, secondo quanto precisato dalla giurisprudenza di legittimità citata in ricorso che così aveva interpretato l’art. 159, comma 7, cod. proc. pen. nella formulazione, applicabile ratione temporis perché più favorevole, antecedente alla modifica dovuta al d.l.vo 10 ottobre 2022 n. 150) e della sospensione di giorni 61 intervenuta all’udienza del 3 febbraio 2022.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

1. I reati sono stati commessi, secondo l’imputazione, il 14 settembre 2014 e nel dicembre 2014. Al termine ordinario di prescrizione, pari ad anni sei, devono sommarsi, in primo luogo, un anno e sei mesi ai sensi dell’art. 161, comma 2, cod.pen. e giorni 61 in dipendenza del rinvio dell’udienza del 3 febbraio 2022. In secondo luogo, occorre sommare anche il tempo nel quale il procedimento è rimasto sospeso ai sensi dell’art. 420-quater cod. proc. pen. per la irreperibilità dell’imputata della quale hanno dato atto entrambe le sentenze di merito. Tale sospensione, come è stato precisato a fg. 11 della sentenza impugnata, è intervenuta tra il 19 ottobre 2018 ed il 14 gennaio 2021 (per due anni, due mesi e venticinque giorni).

La Corte di appello ha calcolato tutto il periodo di sospensione ma, come ha correttamente argomentato la difesa, opportunamente richiamando un principio di diritto che in questa sede deve ribadirsi, in tema di prescrizione, la sospensione del procedimento nei confronti dell’imputato assente, ai sensi dell’art. 420-quater cod. proc. pen., determina l’aumento di durata della sospensione della prescrizione, ai sensi degli artt. 159, comma settimo, e 161, comma secondo, cod. pen., nella misura massima di un quarto del termine ordinario di cui all’art. 157, comma primo, cod. pen. (In motivazione, la Corte ha precisato che tale aumento può essere sommato agli ulteriori aumenti del tempo di prescrizione conseguenti da eventuali fatti interruttivi, ai sensi degli artt. 160 e 161, comma secondo, cod. pen. ed agli eventuali periodi di sospensione della prescrizione, ai sensi dell’art. 159 cod. pen.). (Sez. 6, n. 1876 del 22/10/2020, dep. 2021, Beu, Rv. 280600 – 01).

In caso di sospensione del processo nei confronti di imputato irreperibile ai sensi dell’art. 420-quater cod. proc. pen., il termine di prescrizione del reato si proroga, stante il richiamo dell’art. 159, ultimo comma, cod. pen., all’art. 161, secondo comma, cod. pen., solo in ragione di un ulteriore quarto – o della diversa frazione prevista dal medesimo art. 161, secondo comma – calcolato sul termine ordinario e non su quello massimo (Sez. 3, n. 9943 del 17/11/2020, dep. 2021, Mura, Rv. 280921 – 01).

Applicando solo l’aumento di un quarto rispetto al termine ordinario di prescrizione, i reati risultano prescritti prima della sentenza impugnata (tra il novembre 2023 e il febbraio 2024). Il principio è applicabile in quanto occorre fare riferimento all’epoca nella quale la sospensione era stata disposta e non alla decisione impugnata, intervenuta successivamente alla modifica dell’art. 159, comma 7, cod.pen. per effetto del d.l.vo 10 ottobre 2022 n. 150 .

Il nuovo testo dell’art. 159, comma 7, cod. proc. pen. recita: “quando è pronunciata la sentenza di cui all’art. 420-quater del codice di procedura penale il corso della prescrizione rimane sospeso sino al momento in cui è rintracciata la persona nei cui confronti è stata pronunciata, ma in ogni caso non può essere superato il doppio dei termini di prescrizione di cui all’art. 157”.

Ne consegue che la norma è certamente peggiorativa per le ragioni dell’imputato, dal momento che la natura anche sostanziale dell’istituto della prescrizione consente l’applicazione del principio di irretroattività della legge meno favorevole all’imputato intervenuta successivamente stabilito dall’art. 2, quarto comma, cod.pen.

In questo senso, è adattabile al caso in esame quanto affermato da Sez. 5, n. 12766 del 16/02/2010, Maggiorin, Rv. 246877 – 01, secondo cui, l’applicazione retroattiva della disciplina sulla prescrizione, introdotta con la legge n. 251 del 2005, è da considerare “lex mitior” – avente natura ed effetti sostanziali perché incidente sulla applicazione del trattamento sanzionatorio – che opera in favore dell’imputato nella sua globalità e, quindi, senza alcuna eccezione per effetto di principi, quale quello del “tempus regit actum” che, attenendo alla materia processuale, è sopravanzato dalla natura della disciplina della prescrizione.

Ne consegue che, in tal caso, la causa di sospensione della prescrizione dovuta al rinvio dell’udienza per impedimento dell’imputato deve essere calcolata secondo il nuovo testo dell’art. 159 cod. pen., ancorché detto rinvio sia disposto nel vigore della previgente normativa. L’intervenuta prescrizione dopo la sentenza di primo grado fa salve le statuizioni civili ivi contenute.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione.

Conferma le statuizioni civili.

Così deciso, il 29/01/2025.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2025

SENTENZA – copia non ufficiale -.