REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –
Dott. BUFFA Francesco – Rel. Consigliere –
ORDINANZA
sul ricorso 9197-2016 proposto da:
I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA (OMISSIS) (OMISSIS) 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati EMANUELA (OMISSIS), CLEMENTINA (OMISSIS), MAURO (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) ANNA PAOLA, in persona dell’amministratore di sostegno DESSI MARCO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA (OMISSIS) 20, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 553/2015 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, depositata il 08/02/2016 R.G.N. 361/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/04/2022 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA.
La Corte di Appello di Cagliari con sentenza 8.2.16 ha confermato la sentenza 3.10.14 del tribunale della stessa sede che aveva accolto la domanda di riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, sebbene la assistita fosse ricoverata gratuitamente e ciò in quanto le prestazioni della struttura non esaurivano le forme di assistenza necessaria nel caso.
Avverso tale sentenza ricorre l’INPS per un motivo che deduce violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’articolo 1 legge 18 del 1980;
resiste con controricorso, illustrato da memoria, l’assistita.
Il ricorso è infondato.
Questa corte è ferma nel ritenere (Cassazione Sez. L, Sentenza n. 25569 del 22/10/2008, Rv. 605199 – 01 e Sez. L, Sentenza n. 2270 del 02/02/2007, Rv. 594534 – 01) che, in tema di indennità di accompagnamento il beneficio può spettare all’invalido grave anche durante il ricovero in ospedale pubblico ove si dimostri che le prestazioni assicurate dall’ospedale medesimo non esauriscono tutte le forme di assistenza di cui il paziente necessita per la vita quotidiana.
Nella specie la corte territoriale ha accertato -con valutazione di merito qui non sindacabile- che le prestazioni della struttura non esaurivano le forme di assistenza necessaria nel caso, rilevando correttamente che nella specie si trattava di encefalopatia degenerativa, un tipo di patologia che richiede per sua natura prestazioni specifiche non ordinarie.
Spese secondo soccombenza, con distrazione a favore dell’avvocato Maurizio (OMISSIS).
Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
p.q.m.
Rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in euro 3.000,00 per competenze professionali ed euro 200,00 per esborsi, oltre accessori secondo legge e spese generali al 15%, con distrazione.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 aprile 2022.
Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2022.