La disponibilità di risarcire un danno ingiusto, deve essere dimostrato con la liquidità e non con assegni circolari (Corte di Cassazione, Sezione I Penale, Sentenza 5 marzo 2020, n. 8953).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI TOMASSI Maria Stefania – Presidente

Dott. CIAMPI Francesco Mari – Consigliere

Dott. DI SALVO Emanuele – Consigliere

Dott. DOVERE Salvatore – Consigliere

Dott. DI GIURO Gaetano – Rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

SARGHINI AXEL nato a (OMISSIS) il xx/xx/xxxx;

avverso la sentenza del 18/12/2018 della CORTE APPELLO di ROMA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. GAETANO DI GIURO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. GIANLUIGI PRATOLA che conclude per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente all’attenuante del risarcimento del danno e per l’inammissibilità nel resto il ricorso;

udito il difensore;

è presente l’avvocato BERNARDO MARIO del foro di ROMA in difesa della parte civile CARANGELO EDOARDO che conclude come da conclusioni scritte che deposita insieme alla nota spese;

è presente l’avvocato INGARRICA MANLIO del foro di ROMA in difesa di SARGHINI AXEL che insiste per l’accoglimento dei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il G.i.p. del Tribunale di Civitavecchia, con sentenza in data 20/03/2018, dichiarava Axel Sarghini colpevole dei reati allo stesso ascritti e precisamente del delitto di lesioni aggravate dall’uso dell’arma in danno di Edoardo Carangelo, così riqualificato il tentato omicidio sub A), di lesioni aggravate dall’uso dell’arma in danno di Agata Rocchi (sub B) e di porto illegale di coltello in luogo pubblico (sub C), e, ritenuta la continuazione e considerata la diminuzione di pena per la scelta del rito, lo condannava alla pena di anni quattro di reclusione.

La Corte di appello di Roma, con la sentenza in epigrafe indicata, in riforma della precedente pronuncia, riqualificato il fatto sub A) ai sensi degli artt. 56 e 575 cod. pen. e concesse le circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena in anni cinque di reclusione.

1.1. La Corte territoriale, per quanto di interesse in questa sede, concede le circostanze attenuanti generiche “in ragione della giovane età e dello stato di incensuratezza dell’imputato, impegnato in un difficile percorso di recupero, quale si desume anche dalla positiva frequentazione di corsi universitari”.

Rileva che “deve essere, invece, disattesa la richiesta di concessione dell’ulteriore attenuante” (l’attenuante del risarcimento del danno) “in quanto la proposta transattiva avanzata dai familiari dell’imputato non è stata ancora accettata dalle parti civili”.

Sottolinea come “adeguata al disvalore sociale del fatto e conforme ai criteri di cui all’art. 133 c.p.” sia la pena di anni cinque di reclusione, determinata partendo dalla pena base per il tentato omicidio di anni dieci di reclusione, ridotta di un terzo per le circostanze attenuanti generiche, aumentata di dieci mesi per la continuazione e ulteriormente ridotta di un terzo per il rito.

2. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, Axel Sarghini.

2.1 Con il primo motivo di impugnazione vengono denunciati violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego della concessione dell’attenuante del risarcimento del danno.

Si rileva che nell’atto di appello si era puntualmente dedotto che nel corso delle indagini preliminari i difensori dell’imputato avevano più volte tentato di risarcire i danni (come da documenti allegati e precisamente:

una prima offerta reale, in data 3.10.17, avente ad oggetto la somma di euro 53.774,00 per Carangelo e la somma di euro 6.455,00 per la Rocchi, riportate in assegni circolari e determinate sulla base della consulenza medico legale disposta dalla difesa dell’imputato e depositata in atti;

una seconda offerta reale, in data 9.1.18, parametrata sulla quantificazione del danno richiesta dalle controparti, avente ad oggetto la somma di euro 103.774,00 per il Carangelo, mediante consegna dell’assegno circolare sopra indicato di euro 53.774,00 e versamenti mensili di euro 1.200,00 dal mese di febbraio 2018 sino a completa estinzione, e per la Rocchi la somma di euro 8.455,00, mediante consegna di un assegno circolare per euro 6.455,00 e versamenti mensili di euro 400,00 dal mese di febbraio 2018 sino a completa estinzione;

una terza offerta reale, in data 11.1.18, per somme superiori richieste dalle parti civili sulla base delle conclusioni dei loro consulenti che medio tempore avevano fatto lievitare i danni, e precisamente per la somma di euro 200.000,00 per Carangelo ed euro 12.455,00 per la Rocchi, da corrispondersi per entrambi mediante la consegna degli assegni circolari sopra indicati e, per le restanti parti, in contanti e in un’unica soluzione, a seguito della vendita a terzi della villa di proprietà dei genitori dell’imputato, come da documentazione e perizia di valore allegati all’offerta, sulla quale le parti civili erano state invitate ad iscrivere ipoteca volontaria di primo grado a garanzia del pagamento delle residue somme offerte), ma che ciò non era stato possibile per il reiterato rifiuto delle parti civili.

La difesa rileva di avere rinnovato l’offerta di risarcimento dei danni, con le stesse modalità di cui alla terza offerta reale, prima che il G.u.p. del Tribunale di Civitavecchia ammettesse l’imputato al rito abbreviato.

Lamentano i difensori che la sentenza di appello nulla osserva sulla congruità o meno di quanto offerto e sulle ragioni del rifiuto, e che sia la stessa, sia quella di primo grado trascurano che per la giurisprudenza di legittimità, ai fini del riconoscimento dell’attenuante del risarcimento del danno, è sufficiente un’offerta di risarcimento anche non formale, che abbia i requisiti della congruità e della serietà, ancorché la persona offesa non l’abbia accettata. Come nel caso in esame, in cui l’offerta avente ad oggetto le somme richieste dalle stesse parti civili veniva immotivatamente rifiutata.

2.2. Col secondo motivo di ricorso vengono dedotti violazione di legge e mancanza di motivazione sull’omessa concessione dell’attenuante dell’avvenuto risarcimento del danno sul reato satellite.

Rileva la difesa che comunque era da trattare autonomamente l’offerta reale formalizzata in favore della parte lesa Agata Rocchi, considerata la non gravità delle lesioni riportate dalla ragazza, guaribili in giorni dieci, ascritte all’imputato a titolo di aberratio ictus; e che, pertanto, già l’offerta della somma oggetto dell’assegno circolare intestato alla suddetta, pari ad euro 6.455,00, doveva essere ritenuta congrua e tale da giustificare la concessione dell’invocata attenuante e conseguentemente una riduzione dell’aumento di pena per la continuazione con dette lesioni.

Si evidenzia che in relazione a dette lesioni la Corte territoriale ha confermato la congruità di una provvisionale di euro 500,00, di tredici volte inferiore alla somma offerta.

2.3. Col terzo motivo di impugnazione vengono lamentati violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen. e mancanza di motivazione.

Ci si duole che comunque l’evidenziata condotta successiva al reato non sia stata valutata positivamente dal giudice di merito ai sensi e agli effetti degli artt. 132 e 133 cod. pen..

Si rileva che neppure sono state considerate la assoluta incensuratezza di Sarghini, la sua immediata spontanea presentazione ai carabinieri subito dopo il fatto, la sua confessione e la richiesta di perdono alle parti civili manifestata nel corso dell’udienza di giudizio abbreviato e consacrata nel relativo verbale.

Si evidenzia che la considerazione di tali circostanze avrebbe portato ad una quantificazione più mite della pena base e degli aumenti di pena per la continuazione.

3. Con i motivi aggiunti, depositati nei termini (il 18.11.19), si dà atto dell’accordo raggiunto dall’imputato con la persona offesa Agata Rocchi, avente ad oggetto un risarcimento dei danni pari ad euro 7.500,00, di cui 500,00 euro già versati come pagamento di provvisionale, e delle conseguenti rinuncia alla costituzione di parte civile della suddetta e remissione della querela per le lesioni in suo danno.

Si insiste sull’annullamento della sentenza impugnata quantomeno in accoglimento del secondo motivo di impugnazione, sottolineando, invero, come la somma ricevuta dalla Rocchi, comprensiva anche del rimborso pro quota delle spese legali liquidate cumulativamente in sentenza in favore delle due parti civili costituite, corrisponda a quella offertale dai genitori dell’imputato e come, pertanto, abbia errato la Corte territoriale nell’omettere ogni doverosa valutazione sulla congruità del risarcimento offerto alla suddetta e conseguentemente nel non riconoscere l’attenuante con riferimento al reato satellite.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito specificati.

La Corte di appello di Roma sembra, invero, condizionare, come sopra riportato, la concessione dell’attenuante del risarcimento del danno alla mancata accettazione (all’atto della pronuncia della sentenza di appello) ad opera delle parti civili della proposta transattiva avanzata dai familiari dell’imputato.

Dà, quindi, per adempiuto l’onere di allegazione relativo allo specifico motivo di gravame con il quale si invoca il riconoscimento della attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen. negata dal giudice di primo grado (il quale, anzi, nel caso in esame, non si è alcun modo espresso, pur risultando dal verbale dell’udienza preliminare – allegato al ricorso – prima della ammissione al rito l’offerta dei due assegni circolari dell’importo di euro 53.774,00 e di euro 6.455,00, in favore rispettivamente di Edoardo Carangelo e Agata Rocchi, e il deposito di un documento inerente alla disponibilità all’iscrizione ipotecaria di cui sopra si è detto, a garanzia del risarcimento fino alla concorrenza di euro 200.000,00, in favore del primo, e fino alla concorrenza di euro 12.455,00, in favore della seconda); e ciò nondimeno non si pronuncia, facendo uso dei poteri officiosi che gli vengono riconosciuti, sulla serietà e congruità del risarcimento del danno prospettato (si veda Sez. 3, n. 45232 del 03/07/2014, C, Rv. 260981; e ancor prima Sez. 1, n. 18440 del 28/04/2006, Friscia, Rv. 233817, secondo cui per la concessione della circostanza attenuante del risarcimento del danno prevista dall’art. 62 n. 6 cod. pen., qualora la parte offesa abbia rifiutato l’offerta di danaro, è necessario che l’imputato, comunque, abbia messo a disposizione la somma di danaro mediante offerta reale, al fine di consentire al giudice di valutare la serietà e la congruità della stessa, e secondo cui deve ritenersi legittimo il diniego dell’attenuante in esame qualora il giudice non sia stato messo in grado di valutare l’effettività dell’offerta).

Il reiterato tentativo di risarcire i danni, in atti documentato, neppure viene valutato quale condotta susseguente al reato, ai sensi dell’ 133 cod. pen., anche solo per escluderne la rilevanza a tal fine.

2. Tali lacune motivazionali impongono l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente all’attenuante del risarcimento del danno (neppure considerata in relazione al reato meno grave delle lesioni cagionate ad Agata Rocchi, per il quale, dalla documentazione allegata dalla difesa ai motivi aggiunti, risulta essere intervenuto un accordo risarcitorio, tanto da non essersi la suddetta parte civile costituita nel presente grado di giudizio) e al trattamento sanzionatorio, e il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio su tali punti alla luce dei principi sopra indicati.

3. Nulla va liquidato come spese della parte civile Carangelo, in quanto soccombente in questo grado di giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’attenuante del risarcimento del danno e al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio su tali punti ad altra sezione della Corte di appello di Roma.

Nulla sulle spese di parte civile.

Così deciso in Roma, l’8 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2020.

SENTENZA – copia non ufficiale -.