La pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’avviso di cessione dei crediti è presupposto di efficacia della stessa cessione (Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, Sentenza 29 settembre 2020, n. 20945).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 21073-18 proposto da:

MANCARELLA LUCIA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato SILVIO AlIFFI;

– ricorrente –

contro

CERVED CREDIT MANAGEMENT SPA quale procuratrice del CREDITO VALTELLINESE SPA, in persona del procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA Salaria 290, presso lo studio dell’avvocato ERICA BERNARDINI, rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNI GULINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2389/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 21/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. Antonio Pietro LAMORGESE.

Rilevato che

La Corte d’appello di Catania, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva il gravame della Finanziaria San Giacomo Spa, cessionaria dei crediti già della Banca Popolare Santa Venere, derivanti da effetti cambiati rimasti insoluti nei confronti di Lucia Mancarella e Gaetano Ciranna, avverso la sentenza impugnata che aveva rigettato la sua domanda, sul presupposto che la cessione fosse inefficace nei confronti dei debitori, a norma dell’art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993.

La Corte ha dunque confermato il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Siracusa nei confronti dei suddetti debitori.

La Mancarella propone ricorso per cassazione, resistito dal Credito Valtellinese Spa (già Finanziaria San Giacomo) e, quale procuratrice, dalla Cerved Credit Management Spa.

Considerato che

L’unico motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 58 digs. n. 385 del 1993, che aveva inteso disciplinare normativamente la cessione in blocco dei crediti delle banche in maniera diversa rispetto alla cessione dei crediti ordinaria di cui agli artt. 1260 ss. c.c., imponendo adempimenti formali ulteriori, come in particolare la pubblicazione dell’avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale.

Il motivo è infondato per due ordini di ragioni.

In primo luogo, perché la sentenza impugnata ha dato conto della pubblicazione dell’avviso di cessione dei crediti nella Gazzetta Ufficiale, non essendo necessaria la produzione di copia cartacea nel giudizio.

In secondo luogo, la suddetta pubblicazione costituisce presupposto di efficacia della cessione “in blocco” dei rapporti giuridici nei confronti dei debitori ceduti che dispensa la banca dall’onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti, ma tale adempimento è estraneo) al perfezionamento della fattispecie traslativa e non incide sulla circolazione del credito, il quale, fin dal momento in cui la cessione si è perfezionata, è nella titolarità del cessionario che è, quindi, legittimato a ricevere la prestazione dovuta anche se gli adempimenti richiesti non sono stati ancora eseguiti.

Ed infatti la suddetta pubblicazione può essere validamente surrogata dagli adempimenti prescritti in via generale dall’art. 1264 c.c. e segnatamente dalla notificazione della cessione che non è subordinata a particolari’ requisiti di forma e può quindi aver luogo anche mediante l’atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (Cass. n. 5997 del 2006)

La sentenza impugnata ha dato conto che la – Finanziaria San Giacomo, intimando il pagamento, aveva comunicato ai debitori l’avvenuta cessione del credito con raccomandata in data 16 gennaio 2008, già prima del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo in data 4 giugno 2008. Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, liquidate in €. 4100,00, di cui €. 100 per esborsi.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del DPR n. 115 del 2012, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, l’8 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2020.

SENTENZA – copia non ufficiale -.