La violazione del diritto d’esclusiva costituisce un danno in re ipsa (Corte di Cassazione, Sezione I Civile, Sentenza 13 dicembre 2021, n. 39763).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 16752/2017 proposto da:

TMFT Enterprises LLC – Break Media, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via delle (OMISSIS) (OMISSIS), 161 presso lo studio dell’avvocato Angelo (OMISSIS) e rappresentata e difesa dall’avvocato Luca (OMISSIS), in forza di procura speciale su foglio separato allegato al ricorso;

– ricorrente –

contro

Reti Televisive Italiane s.p.a.;

– intimato –

nonché contro

Reti Televisive Italiane s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via (OMISSIS) 60 presso lo studio dell’avvocato Stefano (OMISSIS) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati Alessandro (OMISSIS) e Fabio (OMISSIS) in forza di procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2833/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 29.4.2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1.12.2021 dal Consigliere Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione notificato il 26.4.2012 la s.p.a. Reti Televisive Italiane (breviter RTI), società del gruppo Mediaset, licenziataria delle concessioni televisive Canale 5, Italia 1 e Retequattro e dei marchi corrispondenti, dei marchi TG4 e Studio aperto e dei diritti di sfruttamento economico di alcuni format televisivi, ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la società statunitense TMFT Enterprises LLC-Break Media (breviter Break Media), titolare del portale www.break.com.

RTI ha esposto che sul portale della convenuta Break Media era stata rilevata la presenza non autorizzata di quaranta filmati, tratti da alcune puntate di suoi programmi (Le stelle del Mediterraneo, Buona Domenica, Matrix, Viva la donna, Sabato Vip, Veline, Paperissima, Ciao Darwin, Corrida, Studio Aperto, Maurizio Costanzo Show, Le Iene, Il Bagaglino, Scherzi a parte e Zelig), meglio elencati nella prodotta perizia e identificati tramite URL (acronimo per uniform resource locator, o indirizzo web, particolare sequenza di caratteri alfanumerici che identifica univocamente l’indirizzo di una determinata risorsa presente su Internet) e ha aggiunto di aver inoltrato apposita diffida in data 14.7.2011 a Break Media, seguita da ulteriore scambio di corrispondenza e dall’invio di nuova diffida.

Lamentando la perdurante presenza di contenuti illeciti sul portale della convenuta, la conseguente violazione dei propri diritti di proprietà intellettuale (diritto d’autore e marchio) e la commissione di atti di concorrenza sleale, RTI ha chiesto di accertare gli illeciti, di disporre inibitoria, rimozione e disabilitazione all’accesso, con il supporto di congrue penali, nonché il risarcimento dei danni.

Si è costituita in giudizio Break Media, chiedendo il rigetto delle domande di parte attrice e assumendo che le prime diffide che le erano state trasmesse da RTI il 14.7.2011 e il 28.9.2011 erano del tutto generiche e inidonee a permettere la conoscenza effettiva dei contenuti audiovisivi illeciti presenti sul suo portale, e che solo con la relazione tecnica allegata all’atto di citazione aveva finalmente ricevuto una congrua segnalazione dei contenuti da rimuovere.

Il Tribunale di Roma, previa consulenza tecnica d’ufficio, con sentenza del 27.4.2016, ritenuta la propria giurisdizione e competenza, nonché la legittimazione attiva di RTI, ha accertato la violazione da parte di Break Media dei diritti d’autore di RTI ex art. 78 ter e 79 l.d.a.; ha conseguentemente emesso l’inibitoria, assistita da penale, ha condannato Break Media al risarcimento dei danni, liquidati nella somma di € 115.000,00, oltre interessi, ha posto le spese processuali a carico della convenuta e ha disposto la pubblicazione della sentenza su due quotidiani e sul portale della convenuta.

2. Avverso la predetta sentenza di primo grado ha proposto appello Break Media, a cui ha resistito l’appellata RTI, proponendo a sua volta appello incidentale.

La Corte di appello di Roma con sentenza del 29.4.2017 ha respinto entrambi i gravami, a spese compensate.

La Corte di appello ha ritenuto ammissibile l’appello principale, perché sufficientemente specifico ex art. 342 cod.proc.civ.; ha quindi confermato la giurisdizione italiana, escludendo dalla pronuncia elementi di carattere cautelare, e potendosi ravvisare nella domande di RTI solo richieste di merito di protezione del diritto d’autore a fronte di illeciti commessi mediante condotte territorialmente plurioffensive e comunque suscettibili di determinare un pregiudizio economico al titolare dei diritti con sede in Italia.

A fronte delle difese dell’appellante Break Media che si proclamava mero hosting provider e invocava il regime di esonero della responsabilità scaturente dall’art. 14 della Direttiva 31/2000/CE e dall’art. 16 del d.lgs. 70/2003, la Corte distrettuale ha confermato la configurazione adottata dal Tribunale di Break Media come hosting provider aggregatore o content provider, che lo rendeva comunque responsabile; ha aggiunto peraltro che la responsabilità del provider scaturiva dalle diffide ricevute ante causam da RTI che comportavano la necessità di un intervento attivo da parte sua per eliminare i contenuti illeciti, per cui non era necessaria l’indicazione delle URL.

La Corte di appello ha poi confermato la valutazione dei danni, liquidati sotto forma di prezzo del consenso, che era stata formulata dal Tribunale sulla base della consulenza d’ufficio. Infine la Corte territoriale ha rigettato il gravame incidentale di RTI perché il danno morale da essa prospettato non era stato chiesto con l’atto introduttivo e perché non sussisteva una condotta confusoria, né un danno ulteriore rispetto a quello coperto dal prezzo del consenso.

3. Avverso la predetta sentenza, notificata in data 2.5.2017, ha proposto ricorso per cassazione Break Media con atto notificato il 30.6.2017, svolgendo sei motivi.

Con atto notificato l’8.9.2017 ha proposto controricorso RTI, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell’avversaria impugnazione.

La ricorrente ha presentato memoria illustrativa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione delle norme sul regime di responsabilità dei prestatori intermediari di servizi della società dell’informazione (direttiva 31/2000/CE e decreto attuativo d.lgs.70/2003), laddove la Corte di appello ha ritenuto che non fosse applicabile a Break Media l’esenzione di responsabilità per gli hosting provider prevista dall’art. 14 della direttiva e dall’art. 16 del d.lgs. 70/2003, nonostante fosse stato accertato che Break Media non effettuava alcuna elaborazione idonea a manipolare, alterare o comunque incidere sui contenuti trasmessi.

1.1. Secondo la Corte capitolina, al pari del Tribunale, l’attività svolta da Break Media non era limitata alla sola fornitura in modo neutro, automatico e meramente tecnico, di un supporto per consentire agli utenti di accedere alla piattaforma digitale, ma incideva significativamente nella gestione dei contenuti e presupponeva la loro conoscenza e valutazione nel momento in cui selezionava i contenuti audio e video per collegarli alla pubblicità in base ai dati di maggior o minor visione con l’aiuto di un editorial team.

In particolare, tale attività è parsa alla Corte volontariamente finalizzata a concorrere o cooperare col terzo nell’illecito e non assimilabile a un mero posizionamento dei contenuti.

1.2. In contrasto a queste statuizioni, Break Media insiste nell’invocare l’esonero di responsabilità ex art. 16 d.lgs. 70 e nel sostenere che il servizio di posizionamento non la privava del beneficio delle deroghe in tema di responsabilità previste dalla legislazione europea alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE; contesta la nozione ad essa attribuita di hosting provider attivo; ribadisce che quale internet service provider essa non effettuava alcuna elaborazione idonea a manipolare, alterare o incidere sui contenuti memorizzati, trasmessi e visualizzati.

1.3. L’articolo 16, comma 1, del d.lgs. 70 del 2003, recante attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico, si occupa della responsabilità nell’attività di memorizzazione di informazioni (hosting) e riproduce l’art. 14 della direttiva europea.

In particolare, l’art. 16 dispone che nella prestazione di un servizio della società dell’informazione, consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore:

a) non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l’attività o l’informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l’illiceità dell’attività o dell’informazione;

b) non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l’accesso.

1.4. Al proposito questa Corte si è recentemente espressa con la sentenza della Sez. 1, n. 7708 del 19.3.2019, che ha recepito la nozione di hosting provider attivo, individuato come quel prestatore dei servizi della società dell’informazione che svolge un’attività che esula da un servizio di ordine meramente tecnico, automatico e passivo, e pone in essere una condotta attiva, concorrendo con altri nella commissione dell’illecito; in tal caso egli resta sottratto al regime generale di esenzione di cui all’art. 16 del d.lgs. n. 70 del 2003, e la sua responsabilità civile si atteggia secondo le regole comuni.

A tal proposito questa Corte con ampia e complessiva ricostruzione dell’istituto, in piena armonia con la giurisprudenza recente della Corte di giustizia, ha accolto la nozione di hosting provider attivo, riferendola a tutti quei casi che esulano da un’attività di ordine meramente tecnico, automatico e passivo, in cui l’internet service provider (ISP) non conosce, né controlla, le informazioni trasmesse o memorizzate dalle persone alle quali fornisce i suoi servizi, e ha affermato che tali limitazioni di responsabilità non sono applicabili nel caso in cui un prestatore di servizi della società dell’informazione svolge un ruolo attivo.

Si può quindi parlare di hosting provider attivo, sottratto al regime privilegiato, quando sia ravvisabile una condotta di azione, nel senso ora richiamato; gli elementi idonei a delineare la figura o indici di interferenza, da accertare in concreto ad opera del giudice del merito, sono – a titolo esemplificativo e non necessariamente tutte compresenti – le attività di filtro, selezione, indicizzazione, organizzazione, catalogazione, aggregazione, valutazione, uso, modifica, estrazione o promozione dei contenuti, operate mediante una gestione imprenditoriale del servizio, come pure l’adozione di una tecnica di valutazione comportamentale degli utenti per aumentarne la fidelizzazione: condotte che abbiano, in sostanza, l’effetto di completare e arricchire in modo non passivo la fruizione dei contenuti da parte di utenti indeterminati.

1.5. A tali principi di diritto, contestati dalla ricorrente, si è puntualmente attenuta la Corte romana nella sentenza impugnata.

La Corte capitolina ha ravvisato proprio volontariamente finalizzata a concorrere e cooperare col terzo nell’illecito» (pag. 11 della sentenza).

Più specificamente, recependo le risultanze emerse dalla consulenza tecnica d’ufficio, giudicate attendibili «sia per i contenuti esplicativi degli accertamenti svolti che per le coerenti conclusioni a cui è pervenuta», la Corte distrettuale ha individuato i seguenti «indici di interferenza»:

(a) la cernita dei contenuti audio- video a fini pubblicitari;

(b) lo sviluppo di un sistema operativo incompatibile con la figura dell’hosting provider passivo;

(c) la creazione e la distribuzione di contenuti di intrattenimento digitali collegati alla selezione dei contenuti e collocati nella home page;

(d) la presenza di una sorta di editorial team, ossia un gruppo di persone addetto proprio alla cernita dei contenuti a fini pubblicitari.

1.6. Le attività elencate, peraltro, non possono nemmeno essere declassate fino a considerarle condotte neutre e di mera intermediazione, come invece prova a sostenere Break Media.

Al riguardo, va rammentato che i servizi prestati on line e, segnatamente, l’attività di hosting hanno subito nel corso degli ultimi anni un’evoluzione radicale.

La cernita ed il riordino dei contenuti, lungi dall’essere assorbiti dalla nozione di mera memorizzazione, sono invece oggigiorno il cuore dell’attività economica di un hosting provider.

Grazie a sistemi di data mining (insieme di tecniche e metodologie che hanno per oggetto l’estrazione di informazioni utili da grandi quantità di dati attraverso metodi automatici o semi-automatici e il loro utilizzo scientifico, aziendale, industriale o operativo) e di elaborazione massiva di big data, questi prestatori di servizi sono in grado di trarre enormi guadagni dalla loro attività di hosting.

Attraverso complessi sistemi di profilazione dell’utenza, gli operatori hanno la capacità di intercettare le preferenze dell’utenza, in modo da variare l’offerta dei contenuti a seconda dei destinatari e di aumentare a dismisura le visualizzazioni, di fatto contribuendo, in modo causalmente determinante, alla diffusione o meno di prodotti illeciti.

Traendo le dovute conclusioni, è evidente che i fatti accertati giustificano l’inquadramento dell’attività svolta dalla ricorrente nel paradigma dell’hosting provider attivo.

La Corte di appello ha quindi giudicato correttamente e la decisione è immune dai vizi di violazione di legge denunciati.

1.7. Per altro verso, le censure della ricorrente scivolano nel merito e appaiono in parte qua inammissibili, laddove si risolvono in una contestazione dell’accertamento di fatto compiuto dal giudice del merito circa l’ingerenza nei contenuti praticata dal provider, attraverso la loro selezione ai fini dell’abbinamento ragionato delle informazioni pubblicitarie, pienamente rientrante nell’ampio spettro di attività sopra indicate.

2. Il secondo e il terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente.

2.1. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente denuncia omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti, con riferimento ai contenuti specifici segnalati nelle diffide inviate da RTI a Break Media prima del giudizio, che si riferivano solo a tre specifici contenuti e non a tutti quelli ulteriori per cui RTI aveva poi agito in giudizio.

2.2. Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente denuncia omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti, con riferimento ai requisiti minimi della segnalazione di contenuti illeciti, poiché la Corte di appello non aveva considerato che la ricerca per parole chiave da parte del prestatore dei servizi dei contenuti memorizzati su di una piattaforma commerciale, di cui si conosca solo il titolo commerciale, non era idonea all’individuazione, senza una ricerca attiva da parte del prestatore vietata dall’art. 15 della direttiva e dall’art. 17 del d.lgs. 70/2003.

2.3. Come puntualmente eccepisce RTI, entrambi i motivi sono inammissibili in radice ai sensi dell’art. 348 ter, commi 4 e 5, cod.proc.civ. secondo i quali quando la decisione di appello è fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione di primo grado impugnata, il ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello che conferma la decisione di primo grado può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del primo comma dell’articolo 360.

Tale disposizione si applica ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge n. 134 del 2012 recante conversione del d.l. 83 del 2012, con i limiti di applicabilità previsti dal terzo comma dello art. 54 dello stesso decreto.

Nella fattispecie l’appello è stato notificato il 17.6.2016 e la decisione della Corte di appello ricalca esattamente quella del Tribunale nelle questioni di fatto poste a base dell’accertamento di responsabilità.

2.4. Ciò assorbe l’ulteriore rilievo che con il secondo motivo la ricorrente non dà conto in modo completo, puntuale e autosufficiente né del contenuto delle proprie difese con cui aveva sottoposto la questione al contraddittorio, poiché al proposito si limita a semplici richiami agli atti difensivi senza trascrizioni o adeguate sintesi del testo dei propri atti rilevanti, né del contenuto delle diffide stesse, che sarebbero state mal considerate dai giudici di merito. Inoltre la ricorrente non riferisce in modo puntuale e specifico di aver proposto un motivo di appello volto specificamente a censurare sul punto la sentenza di primo grado.

2.5. Quanto al terzo motivo, al rilievo ostativo preliminare dirimente imperniato sull’esistenza di una doppia pronuncia conforme, si aggiunge la considerazione che la ricorrente neppure individua un vero fatto storico decisivo sfuggito all’attenzione della Corte romana, ma svolge una argomentazione critica per sostenere che la mera indicazione dei titoli commerciali delle opere non era sufficiente a determinare l’effettiva conoscenza dell’illecito per cui sarebbero necessarie l’indicazione delle URL.

Tale considerazione cade con il cadere del primo motivo e della conseguente sottrazione del regime di responsabilità alla disciplina dell’art. 16 del d.lgs. 70/2003.

2.6. È quindi solo per completezza che si ricorda che questa Corte ha affermato che la responsabilità dell’hosting provider, prevista dall’art. 16 del d.lgs. n. 70 del 2003, sussiste in capo al prestatore dei servizi che non abbia provveduto alla immediata rimozione dei contenuti illeciti, oppure abbia continuato a pubblicarli, quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) sia a conoscenza legale dell’illecito perpetrato dal destinatario del servizio, per averne avuto notizia dal titolare del diritto leso oppure aliunde;

b) sia ragionevolmente constatabile l’illiceità dell’altrui condotta, onde l’hosting provider sia in colpa grave per non averla positivamente riscontrata, alla stregua del grado di diligenza che è ragionevole attendersi da un operatore professionale della rete in un determinato momento storico;

c) abbia la possibilità di attivarsi utilmente, in quanto reso edotto in modo sufficientemente specifico dei contenuti illecitamente immessi da rimuovere.

Resta affidato al giudice del merito l’accertamento in fatto se, in riferimento al profilo tecnico- informatico, l’identificazione di video, diffusi in violazione dell’altrui diritto, sia possibile mediante l’indicazione del solo nome o titolo della trasmissione da cui sono tratti, oppure sia indispensabile, a tal fine, la comunicazione dell’indirizzo URL, alla stregua delle condizioni esistenti all’epoca dei fatti (Sez. 1, n. 7708 del 19.3.2019, Rv. 653569 – 02).

3. Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione alla liquidazione dei danni riconosciuti a RTI nonostante la mancanza della prova di un danno da essa patito per effetto della trasmissione e memorizzazione dei video da parte di Break Media, con la conseguente violazione dell’art. 158 l.d.a. che appunto presuppone a carico del titolare del diritto la prova del danno, non ravvisabile in re ipsa.

3.1. Il motivo appare inammissibile. In primo luogo il motivo non si confronta adeguatamente con le ragioni addotte dai giudici del merito e non tiene conto neppure del fatto che il danno patito da RTI è stato liquidato secondo il criterio del «prezzo del consenso», espressamente previsto dall’art. 158, comma 2, terzo periodo, l.d.a., secondo il quale «Il giudice può altresì liquidare il danno in via forfettaria sulla base quanto meno dell’importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti, qualora l’autore della violazione avesse chiesto al titolare l’autorizzazione per l’utilizzazione del diritto.»

3.2. In secondo luogo, Break Media non dà conto di aver introdotto un motivo di appello sul punto, diverso da quello riportato nel primo alinea di pag. 4 della sentenza impugnata, con cui non era stata contestata l’esistenza stessa di un pregiudizio, se non in relazione alla titolarità in capo a RTI di tutte e quarantotto le opere indicate nella consulenza tecnica, ma solo la sua quantificazione ritenuta eccessiva rispetto alla portata assolutamente minima dell’offesa.

3.3. Questa Corte (Sez.1, n.21833 del 29.7.2021) ha recentemente ribadito che l’art. 158 l. d.a. prevede il duplice criterio della retroversione degli utili conseguiti e del prezzo del consenso, sempre nella cornice di una liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 cod.civ.;

che la legge non esprime un precetto rigido di preferenza per i due criteri suggeriti, ma con l’espressione utilizzata («quanto meno») lascia intendere che quello del prezzo del consenso rappresenta la soglia minima della liquidazione;

che quindi i due criteri si pongono come cerchi concentrici, avendo il legislatore indicato come il secondo sia quello che permette una liquidazione minimale, mentre il primo, dall’intrinseco significato anche sanzionatorio, permette di attribuire al danneggiato i vantaggi economici che l’autore del plagio abbia in concreto conseguito, certamente ricomprendenti anche l’eventuale costo riferibile all’acquisto dei diritti di sfruttamento economico dell’opera, ma ulteriormente maggiorati dai ricavi conseguiti dall’autore della violazione sul mercato;

che l’art. 158 l. d.a. indica espressamente i parametri su cui fondare la liquidazione equitativa del danno, consistente negli utili conseguiti dal responsabile dell’illecito grazie all’utilizzo indebito dell’opera altrui;

che anche il criterio del prezzo del consenso richiama la valutazione equitativa del danno («in via forfettaria»), offrendo un’indicazione minimale sul quantum da liquidare («quanto meno») secondo il metro del prezzo per la cessione dei diritti di utilizzazione economica di quell’opera; che tale criterio va inteso come individuazione, pur sempre in via di prognosi postuma, del presumibile valore sul mercato del diritto d’autore de quo, nel tempo della operata violazione;

che si tratta di una valutazione media ed ipotetica, tenuto conto dei prezzi nel settore specifico, dell’intrinseco pregio dell’opera, dei guadagni dalla medesima conseguiti nel periodo di legittima utilizzazione da parte dell’autore medesimo per il tempo in cui ciò sia avvenuto, e di ogni altro elemento del caso concreto.

D’altro canto, secondo la giurisprudenza di questa Corte in tema di tutela del diritto d’autore, la violazione di un diritto di esclusiva integra di per sé la prova dell’esistenza del danno, restando a carico del titolare del diritto medesimo solo l’onere di dimostrarne l’entità (Sez. 3, n. 8730 del 15.4.2011, Rv. 617890 – 01; Sez. 1, n. 14060 del 7.7.2015, Rv. 635790 – 01) a meno che l’autore della violazione fornisca la prova dell’insussistenza nel caso concreto di danni risarcibili, nei limiti di cui all’art. 1227 cod.civ. (come ha avuto cura di precisare Sez. 1, n. 12954 22.6.2016, Rv. 640103 – 01).

4. La Corte ritiene, al riguardo, di enunciare il seguente principio di diritto:

«In tema di diritto d’autore, la violazione del diritto d’esclusiva che spetta al suo titolare costituisce danno in re ipsa, senza che incomba al danneggiato altra prova del lucro cessante che quella della sua estensione, a meno che l’autore della violazione fornisca la dimostrazione dell’insussistenza, nel caso concreto, di danni risarcibili, e tale pregiudizio è suscettibile di liquidazione in via forfettaria con il criterio del prezzo del consenso di cui all’art. 158, comma secondo, terzo periodo, della legge 22.4.1941 n. 633, che costituisce la soglia minima di ristoro».

5. Con il quinto motivo di ricorso la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’ampliamento del thema decidendum oltre i termini di legge.

5.1. Secondo la ricorrente, la Corte di appello, in violazione del regime delle preclusioni processuali, aveva consumato tale violazione prendendo indebitamente in considerazione anche violazioni relative ai contenuti video menzionati da RTI per la prima volta solo con la memoria di cui all’art.183, comma 6, n.2, cod.proc.civ., con cui era stato prodotto il documento 27, di contenuto più vasto rispetto a quello del doc.5 prodotto con l’atto di citazione.

5.2. Il motivo è inammissibile per la sua evidente genericità e carenza di autosufficienza, visto che non solo la ricorrente non trascrive, né sintetizza adeguatamente il contenuto dei due documenti in questione, né evidenzia come e in qual misura il loro contenuto avrebbe influito sulla decisione, ma neppure indica quali sarebbero le opere indebitamente prese in considerazione trasgredendo alla regola processuale asseritamente violata.

5.3. Inoltre tale censura non è stata proposta con specifico motivo di appello, stando alla sentenza impugnata, non smentita al proposito dal ricorso di legittimità.

6. Con il sesto motivo di ricorso la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione alla prova della titolarità in capo a RTI dei diritti relativi a tutti i contenuti audio in contestazione, non fornita da parte di RTI.

6.1. In questo caso un motivo di appello era stato proposto da Break Media e la Corte territoriale lo ha esaminato a pagina 14, affermando la tardività dell’eccezione, proposta dall’attuale ricorrente solo con le osservazioni alla relazione del consulente tecnico e non tempestivamente in comparsa di risposta, benché l’atto di citazione indicasse specificamente i programmi oggetto di doglianza, anche a prescindere dal fatto, accertato dal consulente, che tutti i video contenevano i loghi e i marchi di RTI.

6.2. La ricorrente non si confronta in modo critico con la ragione fondamentale addotta dalla Corte di appello e invoca semplicemente la regola dell’onere probatorio, senza considerare l’implicito, ma inequivocabile, riferimento all’onere di contestazione specifica che incombe ex art. 115 cod.proc.civ. sul convenuto rispetto ai fatti allegati dall’attore, a cui la Corte di appello ha voluto evidentemente riferirsi.

6.3. Anche la seconda ratio addotta dalla Corte romana è contestata in modo del tutto generico dalla ricorrente che si limita ad opinare che la presenza di loghi e marchi non era idonea a attribuire con certezza l’attualità e la pertinenza dei diritti di sfruttamento economico in capo a RTI, con censura generica e riversata nel merito rispetto alla valutazione espressa dalla Corte di appello.

Tale valutazione è peraltro del tutto conforme a quella del giudice di primo grado da essa richiamata, fondata sul controllo operato dal consulente tecnico d’ufficio.

7. Il ricorso, proposto sulla base di motivi infondati o inammissibili, deve essere complessivamente rigettato.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente liquidate nella somma di € 6.000,00 per compensi, € 200,00 per esposti, 15% rimborso spese generali, oltre accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione civile il 1° dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2021.

SENTENZA – copia non ufficiale -.