Lancia un boccale di birra contro un uomo e lo colpisce al torace: condanna più grave per il riconosciuto uso di un’arma (Corte di Cassazione, Sezione V Penale, Sentenza 25 gennaio 2023, n. 3342).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CATENA Rossella – Presidente – 

Dott. BELMONTE Maria Teresa – Consigliere –

Dott. ROMANO Michele – Rel. Consigliere –

Dott. BRANCACCIO Matilde – Consigliere –

Dott. TUDINO Alessandrina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) Enzo, nato a Patti il 29/09/19xx;

avverso la sentenza del 11/04/2022 della Corte di appello di Milano;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Michele ROMANO;

lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. Giuseppe Riccardi, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato non punibile ai sensi dell’art. 131-bis cod. proc. pen.;

letta la memoria di replica del difensore, avv. Enrico Maria (OMISSIS), che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del 16 ottobre 2020 del Tribunale di Milano che, all’esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di Enzo (OMISSIS) per il delitto di lesione personale aggravata dall’uso di un’arma e, applicate le circostanze attenuanti generiche prevalenti sull’aggravante e la diminuzione di pena per la scelta del rito, lo aveva condannato alla pena di giustizia, condizionalmente sospesa.

All’imputato si contesta di avere colpito, lanciandogli contro un boccale da birra da mezzo litro, Andrea (OMISSIS) cagionandogli un trauma all’emitorace destro giudicato inizialmente guaribile in giorni cinque, malattia la cui durata si protraeva per quindici giorni.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso Enzo (OMISSIS), a mezzo del suo difensore, chiedendone l’annullamento ed articolando tre motivi.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione dell’art. 582 cod. pen. e mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza della malattia e del dolo.

Sostiene che la Corte di appello avrebbe affermato in modo apodittico che la condotta dell’imputato ha cagionato una malattia, limitandosi a dare atto del referto e della relativa prognosi, mentre per la sussistenza della malattia sarebbe necessaria una apprezzabile menomazione funzionale o un significativo processo patologico, che invece non risultavano dal referto in atti, in cui era stato diagnosticato un mero trauma all’emitorace destro giudicato guaribile in giorni cinque.

Neppure la Corte di appello aveva motivato in ordine alla sussistenza del dolo, cosicché la motivazione risultava meramente apparente, non essendo stata fornita risposta ai motivi del gravame.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente sostiene che non ricorre l’aggravante dell’arma, in quanto la capacità offensiva dello strumento utilizzato va valutata in relazione alle concrete circostanze di tempo di luogo.

Pertanto, un semplice bicchiere non può essere inteso quale arma e il reato non è procedibile d’ufficio e deve considerarsi estinto, essendo stata rimessa la querela.

2.3. Con il terzo motivo il ricorrente si duole dell’omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., applicabile nel caso di specie, essendo rispettato il limite massimo edittale previsto dalla citata disposizione e ricorrendo i presupposti della particolare tenuità dell’offesa e della non abitualità del comportamento.

2.4. Con il quarto motivo si duole dell’omessa applicazione dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 6, cod. pen., avendo egli concluso una transazione con la persona offesa.

3. Il primo motivo di ricorso è infondato, atteso che dalla sentenza impugnata risulta che il trauma all’emitorace destro è stato inizialmente giudicato guaribile in giorni cinque e successivamente è stato accertato, sulla base di altro certificato medico, che la malattia ha avuto una durata di giorni quindici.

In tale valutazione è implicito l’accertamento di un apprezzabile processo patologico.

4. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Per arma impropria deve intendersi qualsiasi oggetto, anche di uso comune e privo di apparente idoneità all’offesa, che sia in concreto utilizzato per procurare lesioni personali, giacché il porto dell’oggetto cessa di essere giustificato nel momento in cui viene meno il collegamento immediato con la sua funzione per essere utilizzato come arma (Sez. 5, n. 46482 del 20/06/2014, A., Rv. 261017).

5. Il terzo motivo è infondato.

L’offensività del reato non è modesta considerato che le lesioni, secondo quanto emerge dalle motivazioni delle due sentenze di merito, ha avuto una durata di giorni quindici.

6. Il quarto motivo è inammissibile.

La Corte di appello ha evidenziato che la attenuante è inapplicabile perché la transazione è successiva alla introduzione del giudizio di primo grado e il ricorrente non attacca in alcun modo la ratio decidendi.

7. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 22/11/2022.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2023.

SENTENZA – copia non ufficiale -.