L’anticipazione del deposito effettuato dall’avvocato ai fini dell’ammissione alla procedura di concordato preventivo è un credito prededucibile? (Corte di Cassazione, Sezione I Civile, Sentenza 6 settembre 2022, n. 26176)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 11315 – 2016 R.G. proposto da:

Avvocato GIOVANNI (OMISSIS) – c.f. TS(OMISSIS)1B – rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, da sé medesimo ai sensi dell’art. 86 cod. proc. civ. e dall’avvocato Giuseppe (OMISSIS) in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso; elettivamente domiciliato in Roma, alla via (OMISSIS), n. 7, presso lo studio dell’avvocato Giuseppe (OMISSIS).

RICORRENTE

contro

CURATORE del fallimento della “(OMISSIS) Legnami” s.r.l. in liquidazione, in persona del dottor Piero (OMISSIS).

INTIMATO

avverso il decreto dei 17/22.3.2016 del Tribunale di Vicenza

udita la relazione nella camera di consiglio del 21 aprile 2022 del consigliere dott. Luigi Abete,

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. Alberto Cardino, che ha chiesto rigettarsi il ricorso

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Con ricorso in data 17.6.2014 al giudice delegato al fallimento della “(OMISSIS) Legnami” s.r.l. in liquidazione l’avvocato Giovanni (OMISSIS) domandava l’ammissione al passivo per l’importo di euro 3.532,11 in prededuzione a titolo di compensi per l’attività professionale svolta nell’ambito della procedura di concordato preventivo della s.r.l. poi fallita, per l’importo di euro 54.400,00 in prededuzione a titolo di rimborso dell’anticipazione, operata personalmente, ai fini del deposito di cui al n. 4 del 2° co. dell’art. 163 1.fall., per l’importo di euro 8.273,75 in privilegio ex art. 2751 bis, n. 2, cod. civ. a titolo di compensi per l’attività professionale svolta, per l’importo di euro 3.268,41 in chirografo a titolo di rimborso spese, c.p.a. ed i.v.a.

2. Il giudice delegato ammetteva l’istante al passivo come da domanda, eccezion fatta per l’importo di euro 54.400,00, per il quale disponeva l’ammissione in chirografo.

3. L’avvocato Giovanni (OMISSIS) proponeva opposizione allo stato passivo.

Non si costituiva il curatore del fallimento della “(OMISSIS) Legnami” s.r.l.

4. Con decreto dei 17/22.3.2016 il Tribunale di Vicenza rigettava l’opposizione.

5. Avverso tale decreto ha proposto ricorso l’avvocato Giovanni (OMISSIS); ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni susseguente statuizione.

Il curatore del fallimento della “(OMISSIS) Legnami” s.r.l. in liquidazione non ha svolto difese.

6. Il P.M. ha formulato conclusioni scritte.

Il ricorrente ha depositato memoria.

7. Con l’unico motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 111 I.Fall.

Deduce che ha errato il Tribunale di Vicenza a negare la prededuzione in relazione al credito di euro 54.400,00.

Deduce che tale credito è funzionalmente correlato alla procedura di concordato preventivo cui la “(OMISSIS) Legnami” era stata dapprima ammessa, siccome il deposito i cui il credito si connette, è indispensabile ai fini dell’ammissione al concordato.

Deduce che l’esborso di euro 54.400,00 non costituisce un finanziamento, né in senso tecnico né in senso atecnico, operato in favore della s.r.l. poi fallita e rappresenta piuttosto un’anticipazione effettuata nel quadro del rapporto d’opera professionale che lo legava alla “(OMISSIS) Legnami”.

Deduce che il tribunale, allorché ha confermato il riconoscimento della prededuzione con riferimento all’importo di euro 3.532,11 ed il disconoscimento della prededuzione con riferimento all’importo di euro 54.400,00, ha ingiustificatamente riservato un diverso trattamento a voci distinte della medesima ragione di credito afferente all’attività professionale svolta.

8. Il motivo di ricorso è destituito di fondamento.

9. Il tribunale ha dapprima puntualizzato che il deposito di cui al n. 4 del 2° co. dell’art. 163 I.fall., qualora costituito dal professionista che assiste l’imprenditore che domanda l’ammissione al concordato, non può reputarsi funzionalmente collegato alla prestazione d’opera intellettuale, sicché non ne riflette la medesima natura.

10. Siffatto rilievo è appieno da condividere e reiterare.

E’ fuor di dubbio che il deposito di cui al n. 4 del 2° co. dell’art. 163 I.fall. è “necessario ai fini della stessa ammissione alla procedura’ (così ricorso, pag. 17) ovvero è necessario affinché la domandai di concordato abbia corso.

E’ fuor di dubbio altresì che l’effettuazione del deposito de quo agitur è stata, nella specie, simmetrica al rapporto professionale insorto tra l’avvocato Giovanni (OMISSIS) e l’ “(OMISSIS) Legnami” s.r.I., affinché, si desse ulteriore corso alla già proposta – da precedente difensore – domanda di concordato.

E tuttavia è da escludere senz’altro che l’effettuazione del deposito, qualora operata dallo stesso professionista officiato ai fini della predisposizione del ricorso recante la domanda di concordato ovvero officiato, così come nella specie, in sostituzione di precedente difensore ai fini dell’ulteriore iter della domanda già proposta, si iscriva, rinvenendovi la sua genesi, nello stesso titolo – il contratto d’opera intellettuale – da cui scaturisce il credito al compenso, così da esser partecipe della medesima natura che connota il diritto alla remunerazione per l’opera professionale prestata.

Invero, l’effettuazione del deposito da parte del professionista è “fatto” del tutto diverso ed estraneo al contratto d’opera intellettuale, sicché del tutto diverse sono la natura del credito al rimborso dell’anticipazione ai fini del deposito ex n. 4 del 2° co. dell’art. 163 I.fall. e la natura del credito al compenso ex art. 2233 cod. civ.

11. In questi termini in toto ingiustificata, in toto inconducente è la deduzione secondo cui non vi è margine per “distinguere e suddividere (…) le voci che compongono il compenso dalle voci che riguardano l’anticipazione” (così ricorso, pag. 20).

Né in pari tempo, ai fini della riconducibilità al rapporto d’opera professionale dell’anticipazione ex n. 4 del 2° co. dell’art. 163 I.fall., può essere condivisa la prospettazione del ricorrente secondo cui è congruo il rapporto “quantitativo” tra l’ammontare – euro 54.400,00 – del deposito e l’ammontare – euro 150.000,00 – del compenso pattuito (cfr. ricorso, pag. 21).

Invero, il quantum del deposito è, all’evidenza, di importo cospicuo, per nulla correlabile, naturaliter, nel quadro del disposto dell’art. 2234 cod. civ., alla prestazione d’opera intellettuale, prestazione cui – così come ha in maniera ineccepibile posto in risalto il Tribunale di Vicenza – sono viceversa correlabili le anticipazioni “occorrenti al compimento dell’opera”, di importo non esorbitante (quali marche da bollo, “contributo unificato”, spese di trasferta etc.), cui solitamente attende – se non vi provvede il cliente – il professionista (in tal senso vedansi le conclusioni del P.M., secondo cui “le anticipazioni di spesa, funzionalmente collegate allo svolgimento dell’attività professionale, che l’avvocato sovente effettua a favore del cliente (….), concernono quelle attività direttamente strumentali al mandato difensivo, senza le quali il patrocinio nemmeno potrebbe essere svolto”).

12. Il tribunale ha poi soggiunto che, ad opinare diversamente, sarebbe stato eluso il disposto dell’art. 182 quinquies I.fall., a norma del quale il tribunale può autorizzare il debitore a contrarre finanziamenti prededucibili a condizione che un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, 3° co., lett. d), I.fall. attesti che i finanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori.

13. Anche siffatto rilievo è da recepire seppur, ben vero, nel quadro della più pertinente prefigurazione del 2° co. dell’art. 182 quater I.fall. (in tal senso vedansi del pari le conclusioni del P.M.), ove è riferimento alla prededucibilità che assiste “i crediti derivanti da finanziamenti erogati in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo” (viceversa, all’art. 182 quinquies, 1° co., I.fall. è riferimento alla prededucibilità che assiste i finanziamenti funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori che il tribunale può autorizzare il debitore, che presenta domanda di ammissione al concordato preventivo, a contrarre), e, quindi, è da recepire nel quadro dell’insegnamento n. 5662 del 7.3.2017 di questa Corte.

Ovvero dell’insegnamento secondo cui, nell’ipotesi di concordato preventivo seguito dalla dichiarazione di fallimento, il credito relativo al mutuo contratto dal debitore ai fini del deposito dell’acconto per le spese che si presumono necessarie per l’intera procedura, ai sensi dell’art. 163, 2° co., n. 4, I.fall., può essere soddisfatto in prededuzione, ai sensi dell’art. 182 quater, 2° co., I.fall., purché ricorrano le condizioni ivi previste, consentendo in tal modo ai creditori ammessi al voto le necessarie valutazioni circa la convenienza del concordato e di formulare una ragionevole prognosi sulle effettive possibilità di adempimento.

14. Il curatore del fallimento della “(OMISSIS) Legnami” s.r.l. in liquidazione non ha svolto difese.

Pertanto, nonostante il rigetto del ricorso, nessuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio va assunta.

15. Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte così provvede:

rigetta il ricorso;

ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile della Corte di cassazione, in data 21 aprile 2022.

Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2022.

SENTENZA – copia non ufficiale -.