Le Sezioni Unite della Cassazione sono intervenute nuovamente, con una pronuncia meramente in rito, sulla questione dei “super interessi” (Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civile, Sentenza 13 maggio 2024, n. 12974).

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

PASQUALE D’ASCOLA                                       – Presidente Aggiunto –

FEUCE MANNA                                                   – Presidente di sezione –

RAFFAELE GAETANO ANTONIO FRASCA        – Presidente di sezione –

MARGHERITA MARIA LEONE                           – Consigliere –

ALBERTO GIUSTI                                                – Consigliere –

ENRICO SCODITTI                                              – Rel. Consigliere –

ANNALISA DI PAOLANTONIO                          – Consigliere –

ANTONIO PIETRO LAMORGESE                      – Consigliere –

MARCO ROSSETTI                                             – Consigliere –

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul procedimento di rinvio pregiudiziale iscritto al n.16885-2023 disposto dal Tribunale di Parma con ordinanza emessa il 03/08/2023 nel procedimento tra:

COOPERATIVA SOCIALE (omissis) (omissis) (omissis), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato (omissis) (omissis);

e

(omissis) (omissis), rappresentata e difesa dall’avvocato (omissis) (omissis).

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/03/2024 dal Consigliere dott. ENRICO SCODITTI;

udito il Pubblico Ministero, in persona dei Sostituti Procuratori Generali,  dott.ssa ANNAMARIA SOLDI e dott. STANISLAO DE MATTEIS i quali, riportandosi alla requisitoria scritta, hanno concluso per l’affermazione del principio di diritto ivi specificato;

udito l’Avvocato (omissis) (omissis) per delega dell’avvocato (omissis) (omissis).

Fatti di causa

1. Cooperativa Sociale (omissis) (omissis) (omissis) (omissis) propose innanzi al Tribunale di Parma opposizione al precetto intimato da (omissis) (omissis), contestando il diritto dell’opposta di applicare, per determinare l’importo dovuto dal debitore a titolo d’interessi, il parametro stabilito all’art. 1284, quarto comma, cod. civ. di decorrenza dalla domanda giudiziale del saggio degli interessi pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento sulle transazioni commerciali, in quanto il credito di cui al precetto costituiva credito di lavoro, per una parte per differenze retributive, per l’altra costituente indennità risarcitoria per licenziamento illegittimo.

2. Il Tribunale adito, con ordinanza di data 3 agosto 2023, ha disposto rinvio pregiudiziale degli atti ai sensi dell’art. 363 bis cod. proc. civ. in primo luogo per la risoluzione della seguente questione di diritto: «se l’art. 429, comma 3, c.p.c. – nella parte in cui stabilisce che alla condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro debbano aggiungersi «gli interessi nella misura legale», oltre che il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito – costituisca norma speciale rispetto all’art. 1284, comma 4, c.c., da ritenersi, dunque, inapplicabile in caso di crediti di lavoro, oppure se, al contrario, il citato art. 429 c.p.c. contenga un rinvio all’art. 1284 c.c. nella sua interezza, tale da includere anche il quarto comma e così, “gli interessi legali maggiorati” (o “super-interessi”) a far data dalla domanda giudiziale».

Il giudice rimettente ha inoltre posto la questione pregiudiziale avente ad oggetto la legittimità dell’estensione del tasso d’interesse stabilito al quarto comma dell’art. 1284 c.c. anche alle obbligazioni extracontrattuali, avuto riguardo all’indennità risarcitoria per licenziamento illegittimo.

3. Con decreto di data 18 settembre 2023, il Primo Presidente ha assegnato le due questioni alle Sezioni Unite per l’enunciazione del principio di diritto.

Il Pubblico Ministero ha depositato la requisitoria scritta, concludendo nel senso che il rinvio agli interessi legali contenuto nell’art. 429, comma 3, cod. proc. civ. è da intendere all’art.1284 cod. civ. nella sua interezza, e dunque anche al quarto comma.

E’ stata depositata memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ.

Ragioni della decisione

1. Le questioni di diritto, assegnate a queste Sezioni Unite a seguito di rinvio pregiudiziale disposto dal giudice del merito ai sensi dell’art. 363 bis cod. proc. civ., sono le seguenti: se gli interessi nella misura legale, contemplati dall’art. 429, comma 3, cod. proc. civ., spettino, dal momento della proposizione della domanda giudiziale, sulla base del saggio previsto dall’art. 1284, comma 4, cod. civ. e se tale disposizione trovi applicazione anche nel caso di obbligazione derivante da responsabilità extracontrattuale.

Si tratta di questioni poste sulla base di titolo esecutivo giudiziale che reca l’indicazione «oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo».

A seguito della sentenza n. 12449 del 7 maggio 2024 di queste Sezioni Unite, resa con riferimento ad altro parallelo rinvio pregiudiziale, è venuta meno la condizione di ammissibilità del rinvio costituita dalla necessità della questione di diritto per la definizione anche parziale del giudizio (art. 363 bis, comma 1, n. 1 cod. proc. civ.), condizione che deve concorrere, con le altre condizioni previste, ai fini dell’ammissibilità del rinvio.

La sentenza citata ha enunciato il seguente principio di diritto: “ove il giudice disponga il pagamento degli «interessi legali» senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall’art. 1284, comma 1, cod. civ. se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”.

Alla luce di tale principio di diritto, che interpreta la portata del titolo esecutivo giudiziale, là dove, come nel caso di specie, si limiti a disporre il pagamento degli interessi senza alcuna specificazione, nel senso della spettanza degli interessi legali nella misura di cui al primo comma dell’art. 1284, la risoluzione della questione di diritto posta non ha rilievo ai fini della definizione del giudizio.

Qualsiasi possa essere il decisum sulla questione, il riferimento agli interessi nel caso di specie va inteso nei limiti del citato primo comma, in forza del richiamato principio di diritto.

Trattasi di inammissibilità sopravvenuta al decreto presidenziale di assegnazione del rinvio pregiudiziale a queste Sezioni Unite.

2. Va disposta la restituzione degli atti al Tribunale di Parma, anche per la regolamentazione delle spese per l’attività difensiva svolta nella presente sede.

P. Q. M.

La Corte, a Sezioni Unite, dichiara l’inammissibilità del rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 363 bis cod. proc. civ, disposto dal Tribunale di Parma con ordinanza di data 3 agosto 2023.

Spese al merito.

Dispone la restituzione degli atti al Tribunale di Parma.

Così deciso in Roma il giorno 26 marzo 2024

Il Presidente

Giovanni D’Ascola

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2024.

SENTENZA – copia non ufficiale -.