REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
con l’intervento dei magistrati:
Domenico Giordano, Presidente
Mauro Gatti, Consigliere, Estensore
Rosanna Perilli, Referendario
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1217 del 2016, proposto da:
Virage S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Matteo Picotti e, Mattia Veppo, nonché dall’avvocato Fabio Liberatore Castellano, con domicilio digitale all’indirizzo PEC di quest’ultimo come da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonello Mandarano, Irma Marinelli, Ruggero Meroni, Donatella Silvia, Anna Tavano ed Enrico Barbagiovanni, con domicilio eletto in Milano, via della Guastalla, 6;
nei confronti
Condominio Viale G. D’Annunzio n. 25, rappresentato e difeso dall’avvocato Luca Stendardi, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Baracchini, 1;
per l’annullamento
della concessione per l’occupazione temporanea del suolo pubblico emanata con provvedimento del 22.3.2016 dal Comune di Milano, prot. n. 30518/2016 I.D. 131518, e di tutti gli atti ad esso presupposti e conseguenti, nonché per la declaratoria dell’interesse del ricorrente al ripristino dei luoghi nello stato anteriore alla concessione illegittimamente emessa, e per la condanna del Comune al conseguente risarcimento del danno subito dalla ricorrente.
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Milano e del Condominio Viale G. D’Annunzio n. 25;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza smaltimento del giorno 22 settembre 2021 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società ricorrente gestisce il ristorante-bar denominato “Preeky,” ubicato nell’area della Darsena in Milano.
Con il provvedimento impugnato, il Comune ha accolto la domanda PG. 30518 del 20.01.2016, di occupazione del suolo pubblico per la collocazione di un ponteggio, ai fini dello svolgimento dei “lavori di manutenzione ordinaria delle facciate”, e di rifacimento del “manto di copertura” di un immobile adiacente all’esercizio gestito ricorrente, presentata dal Condominio di Via Gabriele D’Annunzio n. 25 (nel proseguo “Condominio”), dal 23.03.2016 al 4.10.2016.
Il Condominio ed il Comune di Milano si sono costituiti in giudizio, insistendo per il rigetto del ricorso, in rito e nel merito.
Con ordinanza n. 757/2016 il Tribunale ha respinto la domanda cautelare.
Nelle more del giudizio, il Condominio ha ultimato i lavori, ed alla scadenza prevista ha rimosso i ponteggi, mentre in data 24.01.2017, il Comune ha rilasciato in favore della ricorrente una concessione per l’occupazione suolo pubblico per tavoli, sedie, fioriere e faretti, nell’area oggetto del provvedimento impugnato nel presente giudizio.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., notificato in data 6.2.2017, la ricorrente ha adito il Condominio ed il Comune davanti il Tribunale Civile di Milano, chiedendo il risarcimento dei danni subiti, che con ordinanza del 31.05.2017, ritenuta la pregiudizialità dell’odierno giudizio, ex art. 295 c.p.c., ne ha dichiarato la sospensione, sino alla definizione della controversia pendente al TA.R.
All’udienza pubblica del 22.9.2021, senza che la ricorrente abbia articolato ulteriori difese, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
I.1) Con il primo motivo, l’istante deduce la violazione dell’art. 7 L. n. 241/90, per aver il Comune omesso di comunicare l’avvio del procedimento amministrativo, e dell’art. 3 L. n. 241/1990, per non essere il provvedimento impugnato adeguatamente motivato.
Come correttamente evidenziato dalla difesa comunale, il Regolamento Edilizio, impone uno specifico obbligo di manutenzione a carico dei proprietari degli immobili (art. 11), stabilendo al comma 1, che essi “hanno l’obbligo di mantenere le costruzioni in condizioni di agibilità, di decoro, di idoneità igienica e di sicurezza socio-ambientale, assicurando tutti i necessari interventi”.
A sua volta, in base a quanto disposto nel successivo art. 12, il “recupero urbano, la riqualificazione sociale e funzionale delle aree e/o degli edifici, sono valori di interesse pubblico da tutelare mediante attività a difesa della qualità urbana, del decoro e dell’incolumità pubblica”, dovendo a tal fine “provvedere alla custodia, alla manutenzione e al decoro degli stessi, anche al fine di evitare fenomeni di degrado urbano, occupazioni abusive, nonché situazioni di pericolo per l’ordine pubblico, l’integrità fisica della popolazione e la sicurezza urbana”.
Con riferimento al caso di specie, al momento di emanazione del provvedimento impugnato, lo stato di forte degrado in cui si trovava il Condominio controinteressato, che la ricorrente non ha smentito, ha reso necessario l’avvio dei lavori di manutenzione, ciò che, che come detto, costituiva un dovere dei proprietari.
L’occupazione di suolo pubblico, può essere vietata per motivi di interesse generale, per contrasto con disposizioni di legge o regolamento, nonché per eventuali prescrizioni, a tutela del decoro, della viabilità, e della sicurezza (C.S., Sez. V, 5.7.2017 n. 3285), e pertanto, a tutela di interessi pubblicistici, in questo caso, correttamente tutelati dal provvedimento impugnato, il cui contenuto, sostanzialmente vincolato, ha reso inutile la partecipazione procedimentale, così come la sua motivazione, si è correttamente limitata a richiamarne i presupposti di fatto.
I.2) Ulteriormente, l’istante ritiene che il provvedimento impugnato avrebbe dovuto salvaguardare il suo “diritto di affaccio”, evitando l’oscuramento del locale, muovendo tuttavia dall’errata premessa, secondo cui, la disposizione ivi contenuta, che fa salvi i diritti dei terzi, sarebbe una “mera clausola di stile”.
Per giurisprudenza pacifica, l’esistenza di un’autorizzazione che faccia salvi i diritti dei terzi, esplica infatti i suoi effetti solo nel rapporto tra la pubblica amministrazione ed il richiedente, essendo invece priva di rilevanza tra privati, suscettibili ad essere tutelati mediante il ricorso ai rimedi civilistici, con la proposizione di un’azione risarcitoria, o la riduzione in pristino (Cass. Civ., Sez. II, 25.9.2013, n. 21947, 6.2.2009 n. 3031).
La stessa ricorrente, sostiene infatti che il Condominio avrebbe tratto un vantaggio, in suo danno, dallo sfruttamento, a fini pubblicitari, dagli spazi occupati dai ponteggi, ciò che attiene tuttavia all’eventuale lesione di un suo diritto soggettivo, esulando conseguentemente dalla giurisdizione del giudice amministrativo, in favore di quello ordinario.
II.1) Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta il difetto di istruttoria, per non avere l’Amministrazione procedente operato alcuna valutazione dei suoi interessi presenti sull’area oggetto del provvedimento impugnato.
Il motivo è infondato, essendo gli interessi commerciali della ricorrente recessivi a fronte di quello collettivo all’esecuzione dei lavori necessari alla manutenzione e messa in sicurezza di un immobile, come anche già evidenziato nel precedente punto I.1, considerata peraltro la temporaneità della loro compressione.
II.2) Sotto altro profilo, l’istante deduce la disparità di trattamento rispetto ad altre situazioni del tutto identiche, in cui l’Amministrazione non avrebbe pregiudicato la visibilità delle vetrine degli esercizi commerciali affacciati sulla pubblica via.
Il motivo è inammissibile per genericità, considerata la non identità delle fattispecie allegate dall’istante, rispetto a quelle oggetto del presente giudizio.
III.1) Con l’ultimo motivo, la ricorrente lamenta la violazione dell’art 12, c. 3 del Regolamento Cosap del Comune di Milano, secondo cui, “in caso di più domande aventi ad oggetto l’occupazione della medesima area, se non diversamente disposto da altre norme specifiche, costituiscono condizione di priorità, oltre alla data di presentazione della domanda, la maggior rispondenza all’interesse pubblico, o il minor sacrificio imposto alla collettività”, avendo la stessa presentato al Comune di Milano una richiesta di occupazione di suolo pubblico, finalizzata allo svolgimento della propria attività di ristorazione.
III.2) Anche tale motivo non merita accoglimento, considerato che lo stesso art. 12 cit. invocato dalla ricorrente, assegna la priorità alle domande, in ragione della “maggior rispondenza all’interesse pubblico” dell’occupazione, e non solo pertanto alla loro data di presentazione.
Come più volte evidenziato, gli interessi collettivi alla messa in sicurezza e al mantenimento del decoro degli immobili, prevalgono su quelli commerciali della ricorrente, peraltro solo parzialmente compressi, e per un periodo circoscritto.
In conclusione, il ricorso va pertanto respinto, potendo pertanto prescindere dallo scrutinio delle eccezioni preliminari.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, equitativamente e complessivamente liquidate in Euro 3.000,00, e pertanto, ad Euro 1.500,00 in favore del Condominio, ed ad Euro 1.500,00 in favore del Comune di Milano.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2021.
Depositata in Cancelleria il 15 ottobre 2021.