REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOGINI Stefano – Presidente –
Dott. COSTANZO Angelo – Consigliere –
Dott. VILLONI Orlando – Consigliere –
Dott. SILVESTRI Pietro – Consigliere –
Dott. APRILE Ercole – Rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso presentato da:
(OMISSIS) (OMISSIS), nata a (OMISSIS), il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 02/03/2021 della Corte di Appello di Torino;
visto gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere, Dott. Ercole APRILE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. Fulvio Troncone che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
Ritenuto in fatto
1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Torino confermava la pronuncia di primo grado del 13 dicembre 2018 con la quale il Tribunale di Novara aveva condannato (OMISSIS) (OMISSIS) in relazione al reato di cui all’art. 571, u.c., in relazione all’art. 582 c.p., per avere, in due episodi, il (OMISSIS), abusato dei mezzi di correzione e disciplina in danno del minore (OMISSIS) (OMISSIS), a lei affidato, nella veste di genitore natura; per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza e custodia; in particolare, per avere, nel primo caso, spinto il figlio per futili motivi, facendogli sbattere il tallone su un mobile e così provocandogli un taglio di 3 cm.; e per avere, nel secondo caso, tirato un ceffone al ragazzo, causandogli una lesione consistita in due escoriazioni al labbro inferiore, dalla quale era derivata una malattia guaribile di tre giorni.
2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso la (OMISSIS), con atto sottoscritto dal suo difensore, la quale ha dedotto, con sei distinti punti, i seguenti cinque motivi così sintetizzabili.
2.1. Vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà, illogicità e travisamento delle prove, per avere la Corte territoriale omesso di valutare il contenuto di un provvedimento del 2016 del Tribunale di Novara rilevante ai fini della valutazione dei rapporti tra l’imputata e il teste (OMISSIS) (OMISSIS), nonché di quelli tra quest’ultimo e il comune figlio minore (OMISSIS), idonea a fornire elementi capaci di incidere ex art. 192 c.p.p. anche sul giudizio di attendibilità delle deposizioni rese da quel teste.
2.2. Vizio di motivazione, per mancanza e travisamento delle prove, per avere la Corte distrettuale omesso di valutare il contenuto del predetto provvedimento del 2016 del Tribunale di Novara, rilevante, anche ai sensi dell’art. 192 c.p.p., ai fini della valutazione delle dichiarazioni rese dal minore (OMISSIS).
2.3. Vizio di motivazione, per contraddittorietà, illogicità e travisamento delle prove, per avere la Corte di merito omesso di valutare il contenuto del menzionato provvedimento del 2016 del Tribunale di Novara, prova decisiva rilevante ai fini del riconoscimento degli elementi costitutivi del reato contestato.
2.4. Violazione di legge, in relazione agli artt. 530 e 533 c.p.p., per avere la Corte di appello ingiustificatamente confermato la sentenza di primo grado, attribuendo alla madre e non al padre la responsabilità per le sofferenze psichiche patite dal piccolo (OMISSIS), circostanza smentita dal più volte richiamato provvedimento del Tribunale di Novara.
2.5. Violazione di legge, in relazione agli artt. 131-bis e 133 c.p., e vizio di motivazione, per contraddittorietà e insufficienza, per avere la Corte territoriale disatteso la richiesta difensiva di riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, confondendo i concetti di “ripetività” con quello di “abitualità” della condotta, e per avere omesso di considerare, anche a questi fini, il tenore motivazionale del più volte menzionato provvedimento del Tribunale di Novara del 2016.
Considerato in diritto
1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell’interesse di (OMISSIS) (OMISSIS) sia inammissibile.
2. I primi tre motivi del ricorso non superano il vaglio preliminare di ammissibilità in quanto è pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte, che il travisamento della prova, se ritenuto commesso dal giudice di primo grado, deve essere dedotto al giudice dell’appello, pena la sua preclusione nel giudizio di legittimità, non potendo essere dedotto con ricorso per cassazione il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il giudice di secondo grado se il travisamento non gli era stato rappresentato (così Sez. 5, n. 48703 del 24/09/2014, Biondetti, Rv. 261438).
Nel caso di specie la difesa con l’atto di appello si era doluta della (asseritamente) errata valutazione di un provvedimento del Tribunale civile di Novara del 2014, mentre nulla era stato detto circa il diverso e successivo provvedimento di quello stesso Tribunale del 2016, del cui omesso esame ci si è doluti per la prima volta solo con il ricorso per cassazione.
3. Manifestamente infondato è il quarto motivo del ricorso.
Costituisce espressione di un consolidato orientamento interpretativo il principio secondo il quale la violazione delle norme attinenti alla valutazione della prova penale, di cui agli artt. 192, 530 o 533 c.p.p. non comporta ex se la operatività di alcuna delle sanzioni processuali previste dall’art. 606, comma 1, lett. c) (così, tra le tante, Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191; conf. Sez. 6, n. 43963 del 30/09/2013, Basile, Rv. 258153, per la quale è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che censura l’erronea applicazione dell’art. 192 c.p.p. quando è fondato su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici tassativamente previsti dall’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e).
4. Generiche appaiono, infine, le doglianze formulate con il quinto motivo del ricorso.
A fronte di una articolata e congrua motivazione, con la quale la Corte territoriale aveva convincentemente ritenuto di escludere che il fatto accertato potesse essere qualificato come di lieve entità in ragione della gravità e ripetitività delle condotte illecite poste in essere dalla imputata ai danni di un minore fortemente provato dalla separazione dei genitori, la ricorrente, da un lato, si è lamentata della mancata considerazione del più volte citato provvedimento del 2016 del Tribunale civile di Novara, circostanza che non era stata rappresentata con l’atto di appello; da altro lato, ha censurato il riferimento alla condizione ostativa della “abitualità” della condotta, di cui non vi è traccia nell’apparato argomentativo della sentenza gravata.
5. Segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e a quella di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso il 28/9/2021.
Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2021.