Medici condannati per falso in atto pubblico per aver soppresso, dopo il decesso del paziente, la scheda unica di terapia (Corte di Cassazione, Sezione III Penale, Sentenza 13 marzo 2020, n. 9956).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IZZO Fausto – Presidente

Dott. DI NICOLA Vito – Rel. Consigliere

Dott. GAI Emanuela – Consigliere

Dott. REYNAUD Gianni Filippo – Consigliere

Dott. MACRI’ Ubalda –  Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

Pedaci Giuseppe, nato a OMISSIS il xx/xx/xxxx;

Autieri Gaspare, nato a OMISSIS il xx/xx/xxxx;

avverso la sentenza del 18-01-2019 della Corte d’appello di Milano;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione del Consigliere Dott. Vito Di Nicola;

udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Paola Filippi che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi;

uditi per i ricorrenti gli avvocati Marco Lacchin e Fabio Gualdi che hanno concluso per l’accoglimento dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. È impugnata la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte d’appello di Milano, decidendo a seguito di rinvio dalla Corte Suprema di cassazione, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Busto Arsizio in data 8 giugno 2015 nei confronti di Giuseppe Pedaci e Pasquale Autieri ha dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di omicidio colposo a costoro rispettivamente ascritto ai capi A) e B) della rubrica perché estinto per prescrizione, eliminando la relativa pena, ed ha confermato nel resto l’impugnata sentenza che aveva condannato il Pedaci alla pena condizionalmente sospesa di anni uno e mesi quattro di reclusione, oltre il resto, per il reato di cui ai capo C), ovvero per il delitto di falso in atto pubblico, per aver egli soppresso, dopo il decesso del paziente, la scheda unica di terapia relativa allo stesso, sulla quale risultava la prescrizione del farmaco Amplital, e formato una nuova scheda unica nella quale risultava attestata falsamente la prescrizione di un diverso farmaco, e l’Autieri alla pena condizionalmente sospesa di anni uno di reclusione, oltre il resto, per il reato di cui al capo D) della rubrica per aver alterato la diaria medica del paziente, apponendovi in data 1 dicembre 2008 un’annotazione recante la data dei 30 novembre 2008, concernente la visita medica effettivamente eseguita in tale data, al fine far apparire la diaria presente nella cartella clinica alla data dei 30 novembre 2008 e non reperibile in tal giorno la scheda unica di terapia.

Originariamente agli imputati era stato contestato anche il delitto di omicidio colposo per essere stati ritenuti responsabili del decesso di Ferdinando Paladino, paziente ricoverato presso il reparto di Urologia dell’ospedale di Gallarate, ove i medesimi prestavano servizio, al quale era stato somministrato un farmaco nonostante egli avesse evidenziato di essere allergico al relativo principio attivo e quindi deceduto in conseguenza del derivato shock anafilattico (capi A e B della rubrica rispettivamente contestati al Pedaci e all’Autieri, cui era stato in particolare attribuito di aver cooperato nel cagionare il decesso del Paladino).

2. I ricorrenti, tramite i rispettivi difensori di fiducia, affidano l’impugnazione ai seguenti motivi.

2.1. Pasquale Autieri impugna con sei complessi motivi.

2.1.1. Con il primo motivo deduce la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione (articolo 606, comma 1, lettera e), del codice di procedura penale) in relazione al tempus commissi delicti con riguardo al reato di cui all’articolo 479 del codice penale.

Osserva come la Corte d’appello avrebbe omesso di motivare su un punto decisivo per il giudizio ossia in merito alla mancata individuazione dell’orario nel quale l’imputato avrebbe commesso il falso sulla diaria medica, non risultando valutati logicamente gli elementi temporali e le circostanze documentali afferenti il documento, oggetto materiale della contestata falsità.

Premette come le argomentazioni del giudice di appello nonché quelle del giudice di primo grado siano entrambe prive di logica motivazione, a fronte delle specifiche circostanze di natura temporale segnalate con il motivo di ricorso, dovendo essere tenuti in debita valutazione, gli aspetti temporali materializzati nella giornata del 01 dicembre 2008, attraverso i quali sarebbe ampiamente rilevabile la manifesta disponibilità della diaria medica del sig. Paladino nelle mani di altri soggetti e giammai nelle mani del dott. Autieri.

Ne consegue che, ai fini di una logica e fondante motivazione della responsabilità penale per il delitto in esame, assume rilievo decisivo l’individuazione dell’esatto momento in cui avvenne il delitto di falso ideologico – ritenuto dal Tribunale e confermato dalla Corte di appello.

In altre parole, l’iter motivazionale tanto della Corte di appello quanto del giudice di primo grado avrebbe dovuto estendersi fino ad individuare sia il momento in cui venne rinvenuta la diana medica nonché il momento in cui il dott. Autieri potesse esserne venuto materialmente in possesso, attesa la ricostruzione storica del fatto da parte della Corte di appello secondo la quale la predetta diaria era mancante fin dalla data del 30 novembre 2008.

Secondo il ricorrente, invece, la Corte d’appello si sarebbe affidata, sul punto, ad affermazioni illogiche e, comunque, divergenti dagli elementi oggettivi, laddove l’obbligo motivazionale doveva essere tale che, per il delitto di falso ideologico ascritto al ricorrente, come ritenuto in sentenza, era necessario individuare il momento in cui venne rinvenuta la diaria medica, da chi venne rinvenuta, dove venne posta e in che occasione l’imputato ne fosse venuto in possesso per poter commettere il delitto contestato.

Al riguardo, la Corte di Appello non avrebbe fornito una compiuta e univoca individuazione del momento in cui potesse essere stato commesso il delitto ascritto al ricorrente, con la conseguente necessità di un nuovo e pregnante esame con riguardo al tempus commissi delitti ovvero in ordine alla circostanza temporale di quando la diana medica venne rinvenuta ed in quale circostanza temporale possa essere entrata nella disponibilità del dott. Autieri il giorno 1 dicembre 2008 dopo il decesso del sig. Ferdinando Paladino, dovendo, in caso contrario, trovare applicazione il canone di giudizio dell’al di là del ragionevole dubbio.

2.1.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta il vizio di omessa motivazione su un punto decisivo ossia in ordine all’istanza difensiva di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale (articolo 606, comma 1, lettera e), del codice di procedura penale).

Sostiene che, sul punto, la Corte di appello, nonostante l’istanza di rinnovazione fosse ampiamente argomentata in fatto ed in diritto, non avrebbe espresso le ragioni per le quali ha ritenuto di non dare corso alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, disponendo l’esame della sig.ra Monica Peroni ovvero di disporre l’acquisizione del verbale di assunzione di informazioni della stessa del 19 maggio 2009 rese avanti gli uffici della Guardia di Finanza della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio.

E indubbio che l’esercizio dei poteri conferiti al giudice di appello, in materia istruttoria, deve essere congruamente motivato laddove, nel caso di specie, il giudice non ha dato compiuta ragione del diniego della reclamata integrazione probatoria.

2.1.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione in relazione agli articoli 187, 192, comma 2, del codice di procedura penale quanto alla deposizione della teste Mara Morosi (articolo 606, comma 1, lettera e), del codice di procedura penale).

Osserva che la Corte di appello, in modo acritico, ha ritenuto, al pari del giudice di primo grado, utilizzabile la testimonianza resa da Mara Morosi, omettendo di motivare in modo logico e congruo su specifici elementi dell’intero materiale probatorio acquisito nel dibattimento e finalisticamente orientati in senso favorevole all’imputato e, in parte, rifacendosi ad elementi che non assumono, ad avviso del ricorrente, la consistenza della gravità, concordanza e precisione indiziaria secondo l’articolo 192 del codice di procedura penale.

Invero, la testimonianza de qua per essere utilizzata ai fini della prova del fatto in essa accertato doveva essere valutata a norma degli articoli 187 e 192, 2° comma, del codice di procedura penale in modo rigoroso e puntuale, così come in modo altrettanto rigoroso e puntuale doveva essere adempiuto l’obbligo motivazionale sul complesso materiale probatorio acquisito nel dibattimento e che, ad avviso del ricorrente, la Corte di appello avrebbe omesso di valutare in modo logico e congruo in ordine al materiale probatorio, ritualmente, acquisito nel corso dei dibattimento e dal quale poter rilevare il ragionevole dubbio che il documento mancante la mattina del 30 novembre 2008 – giorno precedente l’intervento del sig. Paladino – fosse la scheda unica di terapia (del sig. Paladino) e che il dott. Autieri ebbe ad annotare, sulla diaria medica, la visita dallo stesso compiuta nella giornata del 30 novembre.

Invero, il giudicante, estrapolando un’isolata affermazione della deposizione della teste, sig.ra Mara Mororsi, avrebbe disatteso di valorizzare ed argomentare quanto dalla stessa riferito, più avanti nel corso della propria deposizione, ove non aveva affermato con certezza di aver visto, la mattina del 30 novembre 2008, il dott. Autieri compilare la scheda unica di terapia, ma anzi, a specifica domanda, aveva dichiarato di non averlo visto scrivere materialmente la scheda unica di terapia, limitandosi a dire che scriveva sul davanzale della finestra della stanza dove era ricoverato il sig. Paladino.

Ne consegue che ciò che la sig.ra Morosi ha visto scrivere sul davanzale da parte del Dott. Autieri altro non poteva essere che la diaria medica.

Sul punto, lo stesso dott. Autieri ha confermato la circostanza di aver scritto sul davanzale la diaria medica.

Sotto quest’aspetto, ad avviso del ricorrente, il giudice di secondo grado avrebbe estrapolato, dalla intera deposizione della sig.ra Morosi, un’isolata frase omettendo di motivare in merito alla deposizione nel suo complesso, ritualmente assunta come prova a dibattimento, che non poteva certo ritenersi idonea a confermare il dato con essa accertato, ma che nella sua unitarietà di valutazione contribuiva a contraddirlo consentendo, nel contempo, di contraddire e di ritenere travisato quanto ritenuto sia dalla stessa Corte di appello che dal Tribunale con riguardo la posizione del dott. Autieri.

Peraltro, mancherebbero elementi oggettivi dai quali desumere che il dott. Autieri potesse aver prescritto o confermato la prescrizione dell’Amplital, nel giro visite della mattina del 30 novembre 2008, come illogicamente motivato sia dal giudice di primo grado che da quello di secondo grado.

Gli aspetti sopra ricordati consentirebbero di rilevare, in altri termini, l’illogicità della motivazione della sentenza impugnata, stante l’inadeguato apprezzamento e travisamento delle dichiarazioni della teste, Mara Morosi, così da rendere necessaria una congrua e logica motivazione al riguardo.

2.1.4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta vizio della motivazione (articolo 606, comma 1, lettera e), del codice di procedura penale), sul rilievo che, a fronte di specifica censura sviluppata in sede di gravame di appello, i Giudici di merito avrebbero omesso di considerare la deposizione della moglie del dott. Autieri, sig.ra Avv. Roberta Casillo, la quale aveva riferito di una telefonata intercorsa con il marito la domenica del 30 novembre 2008 ricordando ciò che sentì mentre era a telefono con il ricorrente ossia come il documento medico mancante alla data sopra indicata fosse la scheda unica di terapia.

Osserva il ricorrente come la testimonianza della moglie del dott. Autieri si estrinsechi come circostanza probatoria di fondamentale interesse che non può, peraltro, essere superata dalla mera e labile affermazione del giudice di primo e di secondo grado come una testimonianza de relato.

2.1.5. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia l’inosservanza e l’erronea applicazione della norna penale nonché la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto (articolo 606, comma 1, lettere b) ed e), del codice di procedura penale) in relazione all’articolo 479 del codice penale.

Sostiene come sia di tutta evidenza che tanto il giudice di primo grado quanto quello di secondo grado abbiano descritto, in sede motivazionale e in ordine a quanto poi statuito in sede di responsabilità e di condanna, una condotta rientrante, semmai, entro i canoni della fattispecie incriminatrice di cui all’articolo 476 del codice penale e, giammai, in quella di cui all’articolo 479 stesso codice, derivando da ciò una forte discrasia ed un forte scostamento tra quanto ricostruito dai giudicanti, in termini di storicità del fatto, e la fattispecie incriminatrice di falsità ideologica ovvero tra il fatto e la sua qualificazione giuridica.

Invero, l’argomentazione della Corte di Appello in ordine alla condotta del dott. Autieri di aver annotato sulla diaria medica, solo in data 1 dicembre 2008, la visita effettivamente prestata al paziente Paladino il 30 novembre 2008, non assurgerebbe a condotta penalmente rilevante, dal punto di vista soggettivo e oggettivo, giusto il disposto di cui all’articolo 479 del codice penale, e ciò a prescindere dagli ulteriori aspetti motivazionali, che possano aver accompagnato la condotta stessa ed inerenti ad altro documento medico e sui quali si sofferma, in modo radicale, sia la Corte di Appello e sia il Tribunale ed entrambi adagiandosi, in modo acritico, al capo di imputazione contestato.

In altre parole, a mente dell’articolo 479 del codice penale, la condotta riferita al dott. Autieri, così come ritenuta nelle sentenze in esame, non integra, ad avviso del ricorrente, il delitto di falso ideologico non trattandosi di indicazioni non veritiere, né di attestazione di dichiarazioni non rese, né di omissioni di dichiarazioni o di alterazione di dichiarazioni rese o di attestazione falsa di fatti.

Sul punto in esame, ad accentuare il distacco di illogica ricostruzione e qualificazione giuridica del fatto reato ascritto all’imputato, il ricorrente ricorda la fondamentale distinzione, sviluppata dopo un ampio dibattimento dottrinale e giurisprudenziale, secondo la quale la condotta del reato in esame consisterebbe in un attentato alla veridicità dell’atto pubblico, mentre la falsità materiale può manifestarsi nelle forme della contraffazione e dell’alterazione cosicché la falsità ideologica si realizzerebbe in quelle ipotesi in cui il documento senza essere contraffatto o alterato – in una parola genuino – contiene dichiarazioni menzognere attestanti fatti in modo del tutto (o solo parzialmente) difformi da come gli stessi si sono verificati nella realtà.

Ne consegue, nel caso di specie, l’error in iudicando in cui sono incorsi sia il giudice di primo grado che quello di secondo grado allorquando, da un lato, hanno ritenuto sussistente il delitto di falso ideologico, applicando la relativa pena, mentre hanno descritto, dall’altro, il fatto nella sua storicità come contraffazione della diaria medica del paziente Paladino compiuta in data 1 dicembre 008 con l’annotazione della visita effettivamente svolta il giorno 30 novembre 2008 ovvero come un falso materiale, secondo la distinzione formatasi a livello dottrinale e giurisprudenziale.

Tuttavia, anche il delitto di falso materiale sarebbe da escludersi in quanto l’integrazione del dott. Autieri, come descritta e circostanziata, non integrerebbe un falso punibile in quanto finalizzata a stabilire la verità effettiva del documento (rectius: la diaria medica del sig. Paladino), risultando estranea all’area della punibilità sul rilievo che l’integrazione de qua, lungi dal modificare l’elemento contenutistico dell’atto, sarebbe diretta a completamento essenziale del procedimento di formazione dell’instrumentum publice con fectum e, a ogni modo, sarebbe riconducibile entro la figura del falso innocuo.

2.1.6. Con il sesto motivo il ricorrente lamenta l’inosservanza della legge penale (articolo 606, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale), per la violazione del canone di giudizio dell’oltre il ragionevole dubbio di cui all’articolo 533 del codice di procedura penale.

Osserva che il compendio probatorio, come ricostruito nei motivi di ricorso, non consente di ritenere superato lo standard della ragionevolezza del dubbio quale espressione dei fondamentali valori costituzionali, articoli alla cui tutela è anche funzionale, in ambito processuale, il principio della presunzione di innocenza sino ad accertamento definitivo di cui all’articolo 27, comma secondo, della Carta Costituzionale.

2.2. Giuseppe Pedaci affida il gravame a due ricorsi: il primo, per avvocato Marco Baroncini, con il quale solleva un unico complesso motivo e il secondo, per avvocato Marco Lacchin, con il quale articola tre motivi.

2.2.1. Con il primo ricorso il ricorrente si duole della manifesta incongruità della motivazione in ordine all’affermazione della sua responsabilità penale per il delitto di falsità materiale di cui agli artt. 490, 476, comma 2, 61 n. 2 del codice penale rubricato al capo C) di imputazione (art. 606, comma I, lettera e), del codice di procedura penale), per non avere la Corte territoriale tenuto in considerazione un fatto decisivo, di rilievo dirompente per la sussistenza del reato contestato e, peraltro, acclarato da uno specifico atto del processo:l’esame del consulente medico-legale, Dott.ssa Chen Yao, e la consulenza di costei ritualmente acquisita al fascicolo del dibattimento.

Il fatto decisivo e di rilievo “dirompente dell’equilibrio della decisione impugnata” sarebbe costituito dall’allergia della vittima, Sig. Ferdinando Paladino, a tutti i farmaci della famiglia delle penicilline.

Richiamato il principio di diritto affermato dalla sentenza rescindente e sintetizzato l’approdo cui è giunto il giudice di rinvio, il ricorrente osserva come la Corte d’appello abbia fatto propria la ricostruzione della vicenda operata dal giudice di primo grado e risottolinea che il fatto decisivo, di rilievo dirompente dell’equilibrio della decisione impugnata, trova conforto nell’esame e nella relazione del consulente medico-legale del Pubblico Ministero, Dott.ssa Yao Chen, controfirmata, peraltro, dalla Tossicologa, Dott.ssa Claudia Vignali.

Dopo aver richiamato le cognizioni scientifiche in ordine alle reazioni allergiche, il ricorrente riporta i passaggi della consulenza tecnica laddove si rimarca, per quanto qui interessa, che il paziente, giunto in sala operatoria, venne sottoposto a antibiotico – profilassi con AMPLITAL per via endovenosa che determinò nell’immediato un’insufficienza respiratoria acuta e giunse a morte nonostante tempestive manovre rianimatorie.

Tant’è che i rilievi anatomopatologici e le evidenze chimico tossicologiche erano risultate coerenti con tale ricostruzione della vicenda clinica, individuando la causa del decesso in uno shock anafilattico comportante una morte pressoché istantanea. Il mezzo produttivo della morte fu perciò individuato dai consulenti nella somministrazione di un antibiotico a cui il Paladino era documentalmente allergico.

Aggiunge il ricorrente che sempre secondo la consulente medico-legale del Pubblico Ministero, Dott.ssa Yao Chen, in data 25 novembre 2008 il Dott. Pedacì (urologo) e l’I.P. Roberto Leonardi (caposala) sottoposero a visita preparatoria il Paladino: vennero rilevate e notificate le allergie, tra cui l’amoxicillina e venne prescritta una profilassi antibiotica preoperatoria con il farmaco Pipertex (3g).

IL sig. Ferdinando Paladino venne ricoverato la mattina del 28 novembre 2008 e da quel momento per tutti i giorni successivi, il 29 e il 30 novembre, sino al 10 dicembre 2008 avrebbe assunto, come da prescrizione medica e con somministrazione giornaliera da 3 grammi, ben 9 grammi di Pipertex senza manifestare alcuna reazione, pur essendone mortalmente allergico in un intervallo di tempo, peraltro, connotato da due episodi, due reazioni al medesimo allergene, di shock anafilattico: così il 30 ottobre 2008 e, purtroppo, quello fatale del 10 dicembre 2008.

L’allergia della vittima a tutto il gruppo di medicinali chiamati “penicilline”, acclarata in uno specifico atto del processo, confermata e ribadita in sede di escussione del consulente medico legale, costituisce, secondo il ricorrente, una circostanza di fatto decisiva non tenuta presente dalla Corte territoriale che mina in modo “dirompente” la ricostruzione della vicenda operata dai Giudici di merito e, in particolare, il presupposto su cui si fonderebbe l’affermazione della responsabilità penale del ricorrente: la prescrizione del farmaco mortale Pipertex in luogo dell’inoffensivo Rocefin.

Sennonché l’indicazione dell’antibiotico generico Pipertex e la sua somministrazione per 3 giorni consecutivi a 3 grammi al dì senza alcuna manifestazione allergica sarebbe allora un dato ontologicamente inconciliabile con la nota allergia della vittima e con l’asserzione della Dott.ssa Chen per cui: «Le reazioni di ipersensibilità sono indipendenti dalla quantità di farmaco somministrata e l’allergia ad una penicillina espone il paziente a grave rischio di reazione anche a seguito di somministrazioni di un altro tipo di penicillina», ricordando che «la reazione allergica, fino allo shock anafilattico, da farmaci viene scatenata anche da dosi minime della sostanza assunta».

Il ricorrente sottolinea che il Paladino, nel primo caso di shock anafilattico, ebbe ad assumere un solo grammo di Augmentin ed allora sarebbe inspiegabile l’approdo cui sono giunti i Giudici di merito, secondo cui l’assunzione continuata per 3 giorni sino a 9 grammi di altro tipo di penicillina non abbia scatenato alcun tipo di reazione allergica, sino all’iniezione dell’Amplital della stessa famiglia e al decesso per la più grave delle forme di anafilassi.

Ne consegue che la prescrizione del Pipertex, la sua somministrazione ripetuta nel tempo e la mancanza di manifestazioni di reazioni da parte della vittima, pur essendone mortalmente allergica, sono, secondo la tesi del ricorrente, “dati ontologicamente inconciliabili” con le risultanze medico legali contenute negli atti del processo.

L’unica logica spiegazione è che l’asserita inserzione, nella cartella clinica del Paladino, della scheda unica di terapia con l’indicazione del farmaco Pipertex e non di quella in sequestro contenente la prescrizione del Rocefin è un argomento viziato da evidenti errori di applicazione delle regole della logica, fondato su dati contrastanti con il senso della realtà degli appartenenti la collettività e connotato da vistose e insormontabili incongruenze.

Invece, gli altri dati “coerenti” che emergono dagli atti del processo indurrebbero a ritenere, ad avviso del ricorrente, che le coimputate Bellini e Morosi abbiano fornito una versione a loro favorevole oppure che la scheda unica di terapia con la prescrizione del Pipertex sia finita per errore nella cartella clinica della vittima, solo nel momento della preparazione dell’antibiotico specifico, ossia il 30 novembre 2008 giorno antecedente all’intervento.

Sotto quest’ultimo profilo, anche per la dimostrazione della sussistenza di un ragionevole dubbio, sul disordine relativo alla documentazione dei pazienti di quel reparto, il ricorrente richiama la deposizione di un operatore, impiegato da otto anni, il Dott. Christian Gastaldi, e allega documentazione anche di un altro paziente cui era stato prescritto il Pipertex.

Conclusivamente, la Corte territoriale sarebbe, dunque, incorsa, ad avviso del ricorrente, nel vizio di motivazione denunciato, per non aver tenuto presente un fatto decisivo, per la sussistenza del reato contestato, in perfetta coerenza con gli altri atti del processo e, specificamente, con le risultanze medico legali, così offrendo una motivazione assolutamente incongrua, affetta al suo interno da radicali incompatibilità. Nella specie: asserita prescrizione e somministrazione dell’allergene Pipertex in un soggetto mortalmente allergico ad esso, senza il manifestarsi di reazione alcuna, situazione di fatto del tutto impossibile.

2.2.2. Con il secondo ricorso è invece impugnato il capo relativo alla penale responsabilità per il reato di falso e si denuncia la violazione degli articoli 197, comma 1, lettera a) e 192 del codice di procedura penale, in relazione alle dichiarazioni dibattimentali di Anna Maria Bellini (articolo 606, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale).

Ricorda il ricorrente come la Bellini avesse rivestito a lungo, nel presente giudizio, la qualifica di coimputata. Come risulta dalla sentenza di primo grado, essa si vedeva contestare, in origine, al Capo B), il reato di cui agli articoli. 113, 589 e 40 cpv. del codice penale, in relazione proprio al ‘decesso di Ferdinando Paladino.

Inoltre, il Tribunale di Busto Arsizio la dichiarava colpevole di detto reato, condannandola alla pena di mesi 4 di reclusione.

Tale pronuncia sarebbe stata, poi, riformata con la sentenza 26 febbraio 2016 della Corte di appello di Milano, assolutoria, nei suoi confronti, ai sensi dell’articolo 530, comma 2, del codice di procedura penale.

Ne consegue che quando, il 16 febbraio 2015, Anna Maria Bellini rese il proprio esame dibattimentale, era, a tutti gli effetti, coimputata del medesimo reato attribuito al ricorrente.

Non a caso, come risulta anche dall’estratto della relativa trascrizione, che è stato allegato al ricorso, l’atto era preceduto dagli avvisi previsti dall’articolo 64, comma 3, del codice di procedura penale.

La sentenza impugnata, avendo utilizzato in termini di piena prova testimoniale dichiarazioni rese da soggetto che si trovava in condizione di incompatibilità con l’ufficio di testimone, a norma dell’articolo 197, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, sarebbe allora incorsa nel vizio di violazione di legge denunciato, in quanto le dichiarazioni della Bellini, nella migliore delle ipotesi, avrebbero dovuto essere valutate con i criteri previsti dall’articolo 192, comma 3, del codice di procedura penale.

Né assume rilevanza, a questi fini, il fatto che, successivamente alle dichiarazioni rese, Anna Maria Bellini sia stata assolta con sentenza passata in giudicato in quanto, ai fini dell’applicazione del citato articolo 197 del codice di procedura penale conta, evidentemente, il ruolo assunto dal soggetto al momento del proprio esame (primo motivo).

E’ poi impugnato, sotto altro profilo, il capo relativo alla penale responsabilità per il reato di falso e si denuncia la manifesta illogicità della motivazione, in relazione alle dichiarazioni dibattimentali di Mara Morosi (articolo 606, comma 1, lettera e), del codice di procedura penale).

Assume il ricorrente come la teste abbia riferito esclusivamente di un episodio avvenuto il giorno precedente l’intervento (e, quindi, il decesso): il giro visite effettuato dal coimputato Dott. Gaspare Autieri e le annotazioni da questi effettuate sulla scheda unica di terapia del paziente.

Nulla, invece, avrebbe riferito in relazione alla posizione del Dott. Giuseppe PEDACI, con la conseguenza che la Corte territoriale avrebbe dovuto spiegare in che modo tale episodio provasse la falsificazione della scheda unica di terapia in atti e, soprattutto, che tale ipotetica falsificazione fosse stata realizzata dal ricorrente.

In altri termini, il ricorrente si duole del fatto che un elemento di prova, che assume diretta rilevanza solo nei confronti del coimputato, è stato eletto a caposaldo della sentenza di condanna del ricorrente, senza che il Collegio avesse esplicitato in che modo esso potesse riverberarsi sulla sua posizione, venendo, perciò, a mancare un passaggio logico indispensabile ai fini della dichiarazione di penale responsabilità, in ordine al reato di cui al capo C), con conseguente manifesta illogicità della motivazione (secondo motivo).

E’ impugnato infine il capo della sentenza relativo all’applicazione delle pene accessorie per violazione di legge, in relazione all’articolo 31 del codice penale (articolo 606, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale). Sostiene il ricorrente che il giudice di rinvio ha confermato l’applicazione della pena accessoria dell’interdizione dalla professione ricorrendo ad una mera clausola di stile, sostanzialmente identica a quella contenuta nella sentenza di appello e già censurata nel primo ricorso per cassazione, dove si era osservato che la locuzione “abuso della professione”, utilizzata dall’articolo 31 del codice penale andava intesa nel senso di uso abnorme del diritto all’esercizio di una determinata professione, con l’intento di conseguire uno scopo diverso da quello 2 al quale l’applicazione è strumentale.

Nello specifico, obietta il ricorrente che la Corte territoriale non avrebbe spiegato in cosa sarebbe consistito l’uso abnorme dei diritti connessi alla professione svolta né perché si dovesse escludere un rapporto di mera contestualità tra lo svolgimento di detta professione ed il reato di falso in ipotesi commesso (terzo motivo).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi, in larga parte inammissibili, non sono fondati.

2. Per una migliore cognizione e perimetrazione delle doglianze che sono state sollevate con i gravami, lo scrutinio dei motivi di impugnazione deve essere preceduto da una sintetica esposizione degli accertamenti di fatto contenuti nella sentenza impugnata e compiuti a seguito della sentenza di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione.

2.1. E’ stato ritenuto che il 28 novembre 2008 Ferdinando Paladino fu ricoverato presso il reparto di urologia dell’ospedale di Gallarate, dovendosi ivi sottoporre ad un intervento chirurgico per l’asportazione di una neoformazione vescicale.

Il dott. Pedaci lo aveva intervistato in sede di pre-ricovero il 25 novembre, ricevendone la notizia della condizione di allergico alla amoxicillina; ciò nonostante era stato prescritto il farmaco Pipertex, incompatibile con tale condizione.

Quindi il Pedaci aveva mantenuto ferma tale prescrizione sino all’approntamento dell’operazione, procrastinata di qualche giorno.

Il dott. Autieri, dal canto suo, aveva visitato il Paladino il 30 novembre e pur avendo visionato la scheda unica di terapia non si era avveduto della annotata allergia alla amoxicillina e che era stato prescritto il farmaco Amplital, omettendo quindi di correggere la terapia.

Inoltre veniva ritenuto che, dopo la morte del paziente, il Pedaci avesse soppresso l’originaria scheda unica di terapia e ne avesse formato una nuova; nella quale compariva una diversa prescrizione; mentre l’Autieri veniva ritenuto autore dell’annotazione sulla diaria medica di una data che la faceva apparire disponibile il 30 novembre, contrariamente al vero.

La Corte d’appello, con sentenza del 26 febbraio 2016, aveva confermato, per quanto qui interessa, quella del tribunale di Busto Arsizio dell’8 giugno 2015 di condanna dei ricorrenti per i reati di omicidio colposo e di falso ideologico a loro rispettivamente ascritti.

La sentenza di appello era impugnata con ricorso per cassazione e la Corte di legittimità, con sentenza del 15 luglio 2016, l’annullava con riferimento a due diversi profili da sottoporre nuovamente al giudice di merito nel successivo ‘giudizio di rinvio.

Il primo profilo censurato riguardava l’utilizzabilità a fini di prova della sentenza definitiva pronunziata separatamente nei confronti del correo Leonardi.

Di essa non avrebbe potuto farsi alcun uso se non quello consentito a norma dell’articolo 238-bis del codice di procedura penale secondo il principio per cui le sentenze divenute irrevocabili, acquisite a norma della predetta disposizione, costituiscono prova dei fatti considerati come eventi storici, mentre le dichiarazioni in esse riportate restano soggette al regime di utilizzabilità previsto dall’articolo 238, comma 2-bis, del codice di rito e possono quindi essere utilizzate, nel diverso procedimento, contro l’imputato soltanto se il suo difensore aveva partecipato all’assunzione della prova.

Applicato tale principio al procedimento in esame, la Corte di cassazione rilevava che la Corte d’appello, con la sentenza resa in data 26 febbraio 2016, non si era conformata ad esso. Il secondo profilo censurato riguardava l’utilizzabilità, fra le altre prove assunte in giudizio, delle dichiarazioni di Sara Marchesin e di Petruta Luminita Roadevin, grazie alle quali l’Autieri era stato individuato dalla Corte d’appello quale autore della prescrizione dell’Amplitai effettuata il giorno 30 novembre 2008.

In proposito la Corte di Cassazione osservava trattarsi di dichiaranti che avevano deposto in qualità di testimoni avanti al Tribunale di Busto Arsizio il 15 dicembre 2014 e che lo stesso Tribunale aveva poi dovuto nuovamente esaminare, unitamente a Franco Iaquinta, ritenendo che spettasse loro lo status di coimputate in separato procedimento (articolo 210 del codice di procedura penale), comparendo nel capo B) quali corree dell’Autieri, con facoltà di astenersi dal deporre, facoltà che, in concreto, le interessate esercitavano all’udienza del 18 maggio 2015.

2.2. Su tali premesse veniva celebrato il giudizio rescissorio il cui oggetto era delimitato dai principi di diritto affermati dai Giudici di legittimità con la sentenza rescindente in relazione ai punti della decisione devoluti al giudice di rinvio.

A tal proposito, la sentenza impugnata ha sottolineato come la Corte di cassazione, in sede di annullamento, avesse considerato (al § 6.2 del considerato in diritto), nel respingere il secondo motivo di ricorso Pedaci, “… che la scheda unica fosse stata soppressa lo si è ricavato dal fatto che la Morosi e la Bellini avevano riferito che la scheda sequestrata non era quella presente nella cartella clinica il giorno prima dell’intervento; che il Pedaci aveva ammesso di aver firmato la scheda riportante la prescrizione del Rocefin; quindi che necessariamente concorse nella formazione della nuova scheda, il cui scopo era quello di non svelare la soppressione dell’originaria.

Pertanto risulta fondato quanto sostiene la Corte di Appello che le dichiarazioni del Leonardi non sono state utilizzate per l’affermazione di responsabilità per il delitto di falso …”.

La Corte distrettuale ha tuttavia precisato che le precedenti dichiarazioni del Leonardi, rese nel presente procedimento, quindi in una sede che aveva offerto alle difese degli imputati ampia facoltà di esercitare i diritti loro spettanti, interloquendo in merito alla formazione della prova utilizzata nei loro confronti, non pativano preclusioni laddove impiegate con riferimento al reato di omicidio colposo, ascritto al Pedaci al capo A) ed all’Autieri al capo B).

Infatti il Leonardi, all’epoca dell’audizione resa in data 19 gennaio 2015, era stato esaminato quale teste assistito, ex articolo 197-bis del codice di procedura penale, con l’assistenza del difensore in quanto la sentenza che lo aveva condannato per il reato di omicidio colposo, emessa dal GUP del Tribunale di Busto Arsizio in data 6 novembre 2012, parzialmente riformata dalla Corte d’appello di Milano con sentenza del 27 novembre 2013 – irrevocabile il 10 dicembre 2014 – era già definitiva nei suoi confronti.

Peraltro, quanto alla posizione dei ricorrenti, con riferimento al reato di omicidio colposo loro ascritto, il Giudice di rinvio ha richiamato le osservazioni svolte dal Tribunale che, alla luce delle conclusioni del consulente autoptico, non aveva nutrito dubbi sulla causa della morte, da addebitare alla somministrazione dell’Amplital.

Invero, sul punto, venivano richiamate, le argomentazioni svolte dalla dottoressa Chen, la quale aveva verificato la presenza dell’amoxicillina nei tessuti della vittima.

La consulente inoltre non aveva individuato, sulla base dell’esito della consulenza che le era stata affidata, la sopravvenienza di fattori autonomi alternativi e interruttivi del nesso causale.

Da ciò la conclusione che l’iniziale erronea prescrizione, sotto la responsabilità del Pedaci, del Pipertex e la mancata eliminazione di tale errore da parte del medesimo medico durante il giro visite del 29 novembre 2008, unitamente alla incompleta prescrizione, da parte dell’anestesista, della profilassi endocarditica senza specificazione “in soggetto allergico”, aveva creato le premesse per la successiva prescrizione dell’Ampia & — o la sua conferma — da parte di Autieri, che non si era avveduto dell’errore iniziale e non vi aveva posto rimedio.

Si trattava di condotte negligenti tenute da soggetti portatori ex lege di una posizione di garanzia, da cui derivava nella sequenza causale il decesso del Paladino la cui condizione di allergico era stata dichiarata preventivamente dallo stesso ai sanitari, ai quali aveva anche rappresentato le problematiche recenti del ricovero avvenuto solo il mese precedente presso altra struttura sanitaria.

Il Leonardi infatti ricordava bene “di avere annotato le allergie riferite dal paziente sulla scheda di terapia, sulla check list, sulla cartella infermieristica, su quei documenti che chiedevano l’annotazione delle allergie”.

La prescrizione, essendo di pertinenza medica, era invece effettuata dal dott. Pedaci sulla scheda di terapia originaria, risultata poi diversa da quella reperita in seguito.

Il Leonardi aveva precisato che il dott. Pedaci era presente quando il paziente Paladino dichiarò le sue allergie e che ebbe cura di annotarle “io le allergie le ho riportate ovunque, quindi le abbiamo raccolte tutti e due”.

La Corte d’appello ha quindi osservato come fosse pacifico che la somministrazione del farmaco, cui era allergico il Paladino, dovesse essere eseguita sulla base della prescrizione medica impostata dal dott. Pedaci e che il dott. Autieri non modificò, cosicché la Corte di merito ha confermato i profili di responsabilità dei predetti per il reato di omicidio colposo dichiarato tuttavia prescritto per entrambi.

2.3. Quanto al reato di falso (capo C), addebitato al Pedaci, la Corte d’appello ha ribadito come la Corte di cassazione, nel respingere, ritenendolo manifestamente infondato, il secondo motivo del ricorso Pedaci, avesse osservato che la scheda unica di terapia fosse stata soppressa, desumendosi ciò dal fatto che la Morosi e la Bellini avevano riferito che la scheda sequestrata non era quella presente nella cartella clinica il giorno dell’intervento; che il Pedaci aveva ammesso di aver firmato la prescrizione del Rocefin; quindi che necessariamente concorse nella formazione della nuova scheda, il cui scopo era quello di non svelare la soppressione di quella originaria.

Ne consegue che, prescindendo dalle dichiarazioni del Leonardi in merito al falso, il convincimento del Tribunale e della Corte d’appello si era formato sulle fonti di prova indicate nella sentenza rescindente (testi Morosi e Bellini) nel contesto delineato dal complesso dell’istruttoria dibattimentale, in particolare collocando l’attività di falsificazione nell’ambito di una vicenda sanitaria, connotata da grave negligenza operativa avendo il paziente ben evidenziato la sua condizione di allergia, particolarmente palese dato che il pregresso ricovero, avvenuto solo il mese precedente, era appunto stato causato da uno shock anafilattico dovuto alla riferita allergia.

Conseguentemente la contraffazione della scheda unica di terapia implicava, quale necessario presupposto logico fattuale, la soppressione della originaria scheda, avendo il Pedaci, da un lato, tutto l’interesse a farla sparire, giacché l’errore preliminare era stato il suo e il paziente doveva essere operato da lui, e, dall’altro, ne ebbe tutto il tempo materiale, mentre gli altri operatori ed anestesisti, nel frattempo intervenuti, stavano procedendo alle manovre rianimatorie, per cui, una volta resisi conto della negligenza irrimediabile che aveva causato la morte del paziente, era stata cura dei soggetti che potevano essere chiamati a risponderne di attivarsi: quanto al Pedaci, sostituendo alla scheda unica di terapia originaria quella artatamente predisposta a coprire le proprie manchevolezze; quanto all’Autieri (reato di falso ex capo D), attivandosi per celare di avere mantenuto o quanto meno non modificato la terapia, sostenendo che il giorno della visita al paziente Paladino, effettuata il 30 novembre, fosse mancante la scheda unica di terapia, piuttosto che la diaria medica.

Invece era emerso il contrario e l’accertamento in proposito non derivava dalle dichiarazioni (inutilizzabili) delle fonti di prova Marchesin e Roadevin o da quelle rese da altro referente, Iaquinta.

Nell’individuare i presupposti per la condanna dell’Autieri, i Giudici di merito hanno osservato che, quanto alla falsa attestazione della visita del 30 novembre compiuta sulla diaria medica da parte del ricorrente, costui si era assunto la paternità della scrittura cosicché, posto che la diaria medica era scomparsa per tutta la giornata del 30 novembre o almeno fino alle ore 22.00 di tale giornata, mentre il ricorrente aveva in tale giorno terminato il servizio intorno alle ore 17,00, era incontestabile che l’annotazione della visita svolta il 30 novembre non avvenne che il giorno successivo, necessariamente prima che il Romagnoli vi apponesse la data del 1 dicembre 2008 (altrimenti quest’ultimo non avrebbe scritto nel retro della pagina), e quindi prima delle 15.00-15.30, allorquando Autieri era dunque ancora in servizio.

La cartella clinica deve essere compilata contestualmente al fatto compiuto o accertato o, comunque, in caso di impossibilità, in modo che sia chiaro che la compilazione è avvenuta ex post. Nel caso di specie, invece, la compilazione tardiva era stata fatta, secondo il logico convincimento espresso dai Giudici di merito, allo scopo di farla apparire tempestiva.

Peraltro, per come emerge dal testo della sentenza impugnata, i fatti in questione sono stati inquadrati nell’ambito dello scenario delineato nel corso dell’istruttoria dibattimentale:

a) il teste Jorge Becerra ricordava che, a casa della figlia del Paladino, era giunta dopo la morte del padre una telefonata, effettuata da interlocutore la cui identità non era stata palesata, con la quale si raccomandava ai parenti di sbrigarsi a fare qualcosa poiché era stato somministrato al paziente il farmaco sbagliato ed era in atto un’attività volta a nascondere l’accaduto, manipolando i fatti;

b) il Centrella ricordava che Leonardi gli aveva detto del rifacimento della scheda unica di terapia, avendo Pedaci richiesto all’infermiere di firmarla nuovamente;

c) il teste BUEMI riferiva che gli era stato richiesto di fare la segnalazione di evento avverso, allo scopo di giustificare il decesso del Paladino, sollecitazione del prof. Roggia cui lo stesso non aveva dato seguito;

d) il teste Romagnoli rammentava che gli era stato indicato, dal direttore sanitario dott. Gelmi, di scrivere che, al momento della preanestesia, il paziente fosse in buone condizioni di salute, ma, pur indotto a farlo, aveva deciso di non aderire a quanto richiestogli; la teste Morosi, che aveva accompagnato l’Autieri il 30 novembre, evidenziava che la scheda unica di terapia normalmente veniva aggiornata durante il giro-visite.

In quel caso, infatti, risultava invece mancante, come riferito dalla stessa Morosi, la diaria medica che non era stata ritrovata neppure alla fine del turno.

Peraltro, come sottolineato dalla Corte territoriale, le annotazione della mancanza della diaria medica – e non della scheda unica di terapia – riscontrate sulla scheda infermieristica e sulla check list preoperatoria costituivano prova documentale, che smentiva per tabulas la tesi difensiva dall’Autieri.

3. Ciò posto, il primo, il terzo, il quarto e il sesto motivo del ricorso Autieri possono essere congiuntamente esaminati essendo tra loro strettamente collegati.

Essi sono inammissibili per manifesta infondatezza o perché proposti nei casi non consentiti.

La Corte di merito – con accertamento di fatto adeguatamente motivato e privo di vizi di manifesta illogicità e, dunque, insuscettibile di essere sindacato in sede di giudizio di legittimità – ha escluso radicalmente che le annotazioni eseguite sulla diaria medica fossero state eseguite dal ricorrente, come egli afferma, il giorno 30 novembre e, nel pervenire a tale conclusione, ha ricostruito, anche cronologicamente, le fasi salienti della ritenuta falsità documentale, enunciando le fonti di prova, documentali e storiche, a sostegno della tesi accusatoria e a smentita di quella difensiva.

Il ricorrente ha sostenuto che il giorno della visita al paziente Paladino, effettuata il 30 novembre, fosse mancante la scheda unica di terapia, piuttosto che la diaria medica. Invece era emerso l’esatto contrario alla luce delle dichiarazioni Morosi, Menta e Bellini (prove storiche) e sulla base della scheda infermieristica e della check list preoperatoria (prove documentali).

Dal testo della sentenza impugnata emerge che dalle sommarie informazioni testimoniali rese in data 13 dicembre 2008 dall’infermiera professionale Franca Menta, acquisite sull’accordo delle parti, che costei aveva appreso dalla collega Sara Morosi, addetta al giro visite insieme al dott. Autieri il 30 novembre 2008, che mancava, dal blocco ove era custodita, la diaria medica del Paladino, così l’aveva cercata, non trovandola e annotandone l’assenza sulla cartella infermieristica. La deposizione della Morosi (ud. 19 maggio 2014) confermava quanto asserito de relato dalla Menta.

Nel pomeriggio del 30 novembre la diaria medica era ricercata anche dalla Bellini la quale, non trovandola, ne aveva fatta annotare l’assenza alla collega Roadevin nella check list preoperatoria, che era stata impostata, quella mattina, dalla Morosi. Sulla check list risultava effettivamente l’annotazione “non si trova”, riferita alla diaria medica.

Siccome il ricorrente si era assunto la paternità della scrittura impressa sulla diaria medica e posto che detta diaria era scomparsa per tutta la giornata del 30 novembre o almeno fino alle ore 22.00 di tale giornata, mentre il ricorrente aveva in tale giorno terminato il servizio intorno alle ore 17,00, correttamente la Corte d’appello ha ritenuto provato che l’annotazione della visita in data 30 novembre non avvenne che il giorno successivo, necessariamente prima che il Romagnoli vi apponesse la data del 1 dicembre 2008 (altrimenti quest’ultimo non avrebbe scritto nel retro della pagina), e quindi prima delle 15.00-15.30, allorquando Autieri era dunque ancora in servizio.

Inoltre, come in precedenza ricordato, i fatti in questione sono stati inquadrati nell’ambito di uno scenario che, delineato compiutamente nel corso dell’istruttoria dibattimentale, univocamente deponeva nel comprovare ulteriormente, dal punto di vista logico, la tesi accusatoria.

Perciò, devono ritenersi del tutto infondate le critiche mosse nei confronti della sentenza impugnata quanto al fatto di aver valorizzato le dichiarazioni della Morosi, peraltro ampiamente riscontrate anche ab extrinseco.

In tale ‘quadro, correttamente la Corte d’appello ha poi stimato non convincenti, le dichiarazioni rese dalla teste Casillo (moglie del ricorrente dirette a sostenere l’assenza, all’atto della visita del 30 novembre compiuta dall’Autieri, della scheda unica di terapia), sul rilievo che, per la maggior parte, le circostanze riferite sarebbero state apprese de relato dalla dichiarante ed inoltre le affermazioni incontrano il limite della dimostrazione documentale contraria, essendo risultata mancante quel giorno la diaria medica e non la scheda unica di terapia, tant’è che, come ha opportunamente spiegato la Corte territoriale, la sollecitazione a far sparire la check list, non raccolta dal Leonardi che invece la consegnò al primario, era strumentale a privare la documentazione esistente di un importante tassello ricostruttivo, quello che Leonardi avrebbe dovuto far appunto sparire.

Al cospetto di una tale precisa ricostruzione, cui sono pervenuti, con doppia e conforme valutazione, i giudici di merito, il ricorrente fonda le censure su una differente ed alternativa lettura degli atti processuali, parcellizzando gli elementi processuali e formulando rilievi estranei al perimetro cognitivo nel quale si innesta il controllo di legittimità, non potendosi devolvere alla Corte di cassazione censure con le quali, deducendosi apparentemente una violazione della legge penale o una carenza logica od argomentativa della decisione impugnata, si pretende, invece, una rivisitazione del giudizio valutativo sul materiale probatorio, operazione non consentita nel giudizio di cassazione all’interno del quale non è possibile innestare censure che implicano la soluzione di questioni fattuali, adeguatamente e logicamente risolte, come nel caso in esame, dal giudice di merito.

Infatti, come più volte affermato dalla Corte regolatrice, l’illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile “ictu oculi”, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché le ragioni del convincimento siano spiegate in modo logico e adeguato (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).

Ne consegue come l’apparato logico della decisione impugnata, superando ampiamente qualsiasi ragionevole dubbio, risulti corredato da una motivazione congrua e priva di manifesti vizi di illogicità cosicché i motivi di ricorso, tralasciando di considerare dati probatoriamente rilevanti enunciati nella sentenza gravata e, sotto taluni aspetti, neppure specificamente confrontandosi con essi, si connotano per essere, oltre che manifestamente infondati, anche, per diversi aspetti, aspecifici e non consentiti.

4. Inammissibile è anche il secondo motivo con il quale si lamenta l’omessa motivazione sulla richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale.

La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che la rinnovazione dell’istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell’istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (ex multis, Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820 – 01).

E’ stato in particolare chiarito che, in tema di rinnovazione, in appello, della istruzione dibattimentale, il giudice, pur investito – con i motivi di impugnazione – di specifica richiesta, è tenuto a motivare solo nel caso in cui a detta rinnovazione acceda; invero, in considerazione del principio di presunzione di completezza della istruttoria compiuta in primo grado, egli deve dare conto dell’uso che va a fare del suo potere discrezionale, conseguente alla convinzione maturata di non poter decidere allo stato degli atti.

Non così, viceversa, nella ipotesi di rigetto, in quanto, in tal caso, la motivazione potrà anche essere implicita e desumibile dalla stessa struttura argomentativa della sentenza di appello, con la quale si evidenzia, come nella specie, la sussistenza di elementi sufficienti alla affermazione, o negazione, di responsabilità (Sez. 5, n. 8891 del 16/05/2000, Callegari, Rv. 217209 – 01).

5. Infondato è infine il quinto motivo del ricorso Autieri. Il giudice di primo grado ha qualificato come ideologico il delitto di falso commesso dal ricorrente e il giudice d’appello ne ha preso atto, in mancanza di specifiche doglianze sul punto.

La distinzione tra falsità materiale e falsità ideologica è tradizionalmente ardua da definire sul piano teorico, attenendo alla distinzione tra forma e contenuto.

Generalmente si ritiene che la falsità materiale attiene alla genuinità dell’atto, mentre la falsità ideologica riguarda la sua veridicità, nel senso che la falsità ideologica consiste nella falsa attestazione di fatti compiuti dal pubblico ufficiale o avvenuti alla sua presenza, o di dichiarazioni da lui ricevute, dovendosi trattare di attestazione certificata nel medesimo momento in cui tali fatti avvengono o si compiono o tali dichiarazioni sono rese.

Invece la condotta materiale descritta dalla norma che punisce la falsità materiale, e che tradizionalmente viene identificata nella non genuinità dell’atto, consiste nella formazione, in tutto od in parte, di un atto falso, ovvero nella alterazione di un atto vero, ponendo in essere, in tutto od in parte, un atto che non preesisteva oppure facendo apparire come proveniente da un dato soggetto un documento redatto, invece, da un diverso autore.

Su questa linea, secondo un risalente indirizzo giurisprudenziale, condiviso dal Collegio, la falsità ideologica si distingue da quella materiale in quanto l’atto – pur provenendo da chi ne risulta autore e non presentando alterazioni – contiene una attestazione non vendica effettuata al momento della sua compilazione.

Invece, ogni aggiunta successiva all’atto – anche se operata dal suo autore – costituisce falsità materiale, punibile unicamente a tale titolo, sempre che non si identifichi in una mera “correzione” dell’atto stesso, come tale non punibile (Sez. 3, n. 3796 del 24/03/1986, Reina, Rv. 172716).

Sulla base delle precedenti coordinate ermeneutiche, deve quindi ritenersi che, nel caso di specie, la falsità commessa dal ricorrente sia sussumibile in quella materiale e non nella falsità ideologica, perché egli ha sì formato l’atto pubblico ma la formazione è stata compiuta in un momento successivo alla sua ontologica esistenza attraverso aggiunte apportate ad un documento che non le conteneva e non doveva contenerle, perché riportanti attestazioni di fatti non compiuti nel medesimo momento in cui i fatti stessi avvenivano e abbisognavano di essere documentati.

Occorre chiarire che la contestazione dell’accusa, così come cristallizzata nell’imputazione, si riferisce indubbiamente alla falsità materiale (“… contraffaceva la diaria medica relativa al Paladino, atto pubblico, apponendovi solo in data 1.12.2008, dopo il decesso del Paladino, ma datandola 30.11.2008, l’annotazione relativa alla visita, effettivamente prestata al Paladino il 30 novembre …”).

Pertanto, in presenza di una contestazione del fatto come falsità materiale, deve escludersi una violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, né è stata sollevata, neppure nei giudizi di merito, una doglianza in tal senso.

Peraltro, ai fini della correlazione processuale preveduta nell’articolo 521 del codice di procedura penale, il fatto deve ritenersi diverso solo quando l’oggetto dell’accusa e l’oggetto della sentenza risultino variati, di guisa che sia alterato nella sua essenza, il contenuto materiale del fatto stesso, con la conseguenza che la diversa qualificazione giuridica di falso ideologico rispetto all’originaria contestazione di falso materiale non modifica gli elementi costitutivi del fatto.

Consapevole di ciò il ricorrente percorre una diversa linea di pensiero sostenendo la tesi della non punibilità del falso, sul rilievo che l’integrazione eseguita sul documento non si sarebbe risolta nella modifica di un elemento contenutistico dell’atto, essendo invece diretta a completamento essenziale del procedimento di formazione dell’instrumentum publice con fectum riconducibile, pertanto, entro la figura del falso innocuo.

Sennonché le modifiche o le aggiunte in un atto pubblico, dopo che è stato regolarmente e definitivamente formato, integrano un falso punibile anche quando il soggetto abbia agito per stabilire la verità effettuale del documento; tuttavia ai fini della punibilità occorre comunque che le aggiunte successive non si identifichino in una mera correzione dell’atto, e “a fortiori” restano estranee all’area della punibilità le integrazioni che, lungi dal modificare l’elemento contenutistico dell’atto, già formalmente perfetto, siano invece dirette a completamento essenziale del procedimento di formazione dell’«instrumentum publice confectum» (Sez. 5, n. 16307 del 22/09/1989 Buzzao, Rv. 182653 – 01).

Il caso in esame non rientra in tale paradigma posto che il ricorrente alcuna correzione o integrazione dell’atto intendeva compiere. Egli, come da contestazione e per come hanno concordemente ritenuto i giudici di merito, con l’annotazione, falsamente datata, faceva apparire presente nella cartella clinica in data 30 novembre 2008 la diaria medica, che in realtà quel giorno non si trovava.

In tal modo, all’opposto, tentava di far apparire che il documento mancante il 30 novembre fosse la scheda unica di terapia e non la diaria medica, cercando altresì vanamente di convincere in tal senso le infermiere che il giorno prima erano state incaricate da lui stesso di cercare la diaria medica.

Occorre, invece, procedere alla riqualificazione giuridica del fatto, opzione che l’articolo 619 del codice di procedura penale consente al giudice di legittimità anche “ex officio”, senza necessità di consentire all’imputato di interloquire sul punto allorquando, nel ricorso presentato dallo stesso, tale eventualità sia stata, come nella specie, espressamente presa in considerazione (Sez. 2, n. 14674 del 26/02/2010, Salord, Rv. 246922- 01), con la conseguenza che va ritenuta integrata, nel caso in esame, la fattispecie della falsità materiale, espressamente contestata, di cui all’articolo 476 del codice penale.

6. E’ inammissibile il motivo di ricorso presentato per avvocato Marco Baroncini nell’interesse di Giuseppe Pedaci.

Con esso il ricorrente introduce un tema mai specificamente sollevato in precedenza con i motivi di appello e formulato inammissibilmente, per la prima volta, con il ricorso per cassazione.

In buona sostanza, il ricorrente si duole del fatto che la Corte territoriale non abbia tenuto in considerazione un elemento decisivo e dirompente per la sussistenza del reato contestato costituito dall’allergia della vittima a tutti i farmaci della famiglia delle penicilline.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la lettura coordinata degli articoli 609 e 606, comma 3, del codice di procedura penale impedisce la proponibilità in cassazione di qualsiasi questione non prospettata in appello e, come rilevato dalla dottrina, costituisce un rimedio contro il rischio concreto di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello: in questo caso, infatti è facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della relativa sentenza con riguardo al punto dedotto con il ricorso, proprio perché mai investito della verifica giurisdizionale (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, in motiv.).

7. Il primo ed il secondo motivo del ricorso per avvocato Lacchin possono essere congiuntamente esaminati essendo tra loro collegati.

Essi sono inammissibili. Il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione della legge processuale penale per avere i giudici di merito utilizzato, disapplicando le regole di giudizio ex articolo 192 del codice di procedura penale, le dichiarazione della Bellini, che era imputata di reato connesso benché successivamente assolta, e per vizio di motivazione in relazione alle dichiarazioni dibattimentali di Mara Morosi che nulla avrebbe riferito in relazione alla posizione del ricorrente, con la conseguenza che la Corte territoriale avrebbe dovuto spiegare in che modo l’episodio – avvenuto il giorno precedente l’intervento (e, quindi, il decesso) ossia il giro visite effettuato dal coimputato Autieri e le annotazioni da questi effettuate sulla scheda unica di terapia del paziente – provasse la falsificazione della scheda unica di terapia e, soprattutto, che tale ipotetica falsificazione fosse stata realizzata dal ricorrente.

Va allora ricordato (v. sub § 2.3 del considerato in diritto) che la Corte di cassazione con la sentenza rescindente, nel respingere, ritenendolo manifestamente infondato, il secondo motivo del ricorso Pedaci, avevano osservato come fosse emerso proprio dalle dichiarazioni Morosi e Bellini che la scheda unica di terapia fosse stata soppressa avendo costoro riferito che la scheda sequestrata non era quella presente nella cartella clinica il giorno dell’intervento; che il Pedaci aveva ammesso di aver firmato la prescrizione del Rocefin; quindi che necessariamente concorse nella formazione della nuova scheda, il cui scopo era quello di non svelare la soppressione di quella originaria. Pertanto il convincimento dei giudici di merito si è formato, in parte qua, sulle fonti di prova indicate nel giudizio rescindente (testi Morosi e Bellini) e nel contesto delineato dal complesso dell’istruttoria dibattimentale, in particolare collocando l’attività di falsificazione nell’ambito di una vicenda sanitaria, connotata da grave negligenza operativa avendo il Paladino ben evidenziato la sua condizione di allergia, particolarmente palese dato che il pregresso ricovero, avvenuto solo il mese precedente, era appunto stato causato da uno shock anafilattico dovuto alla riferita allergia.

Con la conseguenza che, come già sottolineato, la contraffazione della scheda implicava, quale necessario presupposto logico fattuale, la soppressione della originaria scheda unica di terapia, posto che il ricorrente aveva tutto l’interesse a farla sparire, in considerazione dell’errore preliminare da lui commesso.

Peraltro, dalle dichiarazioni Buemi e Romagnoli, era emerso che proprio nell’immediatezza della constatazione del decesso la scheda unica di terapia risultava asportata dalla cartella.

Va pure ricordato come i fatti in questione siano stati inquadrati nell’ambito dello scenario delineato nel corso dell’istruttoria dibattimentale:

a) il teste Jorge Becerra ricordava che, a casa della figlia del Paladino, era giunta dopo la morte del padre una telefonata, effettuata da interlocutore la cui identità non era stata palesata, con la quale si raccomandava ai parenti di sbrigarsi a fare qualcosa poiché era stato somministrato al paziente il farmaco sbagliato ed era in atto un’attività volta a nascondere l’accaduto, manipolando i fatti;

b) il Centrella ricordava che Leonardi gli aveva detto del rifacimento della scheda unica di terapia, avendo Pedaci richiesto all’infermiere di firmarla nuovamente;

c) il teste Buemi riferiva che gli era stato richiesto di fare la segnalazione di evento avverso, allo scopo di giustificare il decesso del Paladino, sollecitazione del prof. Roggia cui lo stesso non aveva dato seguito;

d) il teste Romagnoli rammentava che gli era stato indicato, dal direttore sanitario dott. Gelmi, di scrivere che, al momento della preanestesia, il paziente fosse in buone condizioni di salute, ma, pur indotto a farlo, aveva deciso di non aderire a quanto richiestogli; la teste Morosi, che aveva accompagnato l’Autieri il 30 novembre, evidenziava che la scheda unica di terapia normalmente veniva aggiornata durante il giro-visite.

Va anche aggiunto che, in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale del 21 novembre 2006 n. 381, la posizione della persona imputata in un procedimento connesso o collegato, che sia stata assolta con sentenza irrevocabile per non aver commesso il fatto, è assimilata a quella di testimone, con conseguente inapplicabilità delle speciali regole di valutazione della prova di cui all’articolo 192, comma terzo, del codice di procedura penale (Sez. 2, n. 21599 del 16/02/2009, Emmanuello, Rv. 244542 – 01), risultando, anche per questa via, manifestamente infondato il primo motivo di ricorso relativo alle dichiarazioni della Bellini mentre, quanto alle dichiarazioni della Morosi, le censure si segnalano per la natura tipicamente fattuale e, pertanto, non consentite di esse.

8. Il terzo motivo del ricorso Pedaci per avvocato Lecchin non è fondato.

L’articolo 31 del codice penale prevede una serie di ipotesi in cui la pena accessoria consegue alla condanna in ragione delle modalità di realizzazione del reato, e non in ragione di una pronuncia di pericolosità qualificata o del regime sanzionatorio previsto per il fatto commesso.

Tra l’altro, per espressa previsione di legge, essa si applica, oltre che ai delitti commessi con abuso dei poteri, anche per quelli commessi in violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione, o a un pubblico servizio, cosicché, per l’applicazione della pena accessoria a norma dell’articolo 31, è solo necessario un rapporto di strumentalità o, quantomeno, di agevolazione tra l’abuso di poteri o la violazione di doveri, da un lato, ed il delitto commesso, dall’altro, essendo necessario che l’abuso o la violazione abbiano consentito o facilitato la realizzazione del reato.

Nel caso di specie, la Corte d’appello ha correttamente ritenuto che i fatti ascritti agli imputati costituissero violazione dei doveri inerenti alla loro professione, così da legittimare l’applicazione della pena accessoria dell’interdizione dalla professione, come disposta in primo grado, parametrata alle condotte realizzate ed analiticamente esaminate in sentenza.

Nell’adempire all’obbligo di motivazione, il giudice di merito, nell’applicare la pena accessoria de qua, non è tenuto a fornire una analitica spiegazione circa la sussistenza dei presupposti applicativi di essa, essendo sufficiente che egli dimostri, come nel caso in esame, di averli pienamente valutati, sia pure con motivazione implicita.

9. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere rigettati, con conseguente onore per i ricorrenti, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, di sostenere le spese del procedimento.

Ai sensi dell’art. 154-ter delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, copia del dispositivo si trasmesso all’amministrazione di appartenenza dei dipendenti pubblici.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Dispone che copia del presente dispositivo, sia trasmesso all’amministrazione di appartenenza del dipendente pubblico a norma dell’art. 154-ter delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale.

Così deciso, il 21/11/2019.

Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2020.

SENTENZA – copia non ufficiale -.