Illecita detenzione presso la propria abitazione, in regime di arresti domiciliari, di 4 bustine di marijuana di gr. 4 ciascuna per il successivo spaccio (Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, Sentenza 16 marzo 2020, n. 10254).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIAMPI Francesco Maria – Presidente –

Dott. ESPOSITO Aldo – Consigliere –

Dott. DAWAN Daniela – Consigliere –

Dott. BELLINI Ugo – Consigliere –

Dott. PICARDI Francesca – Rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

KRAKEB HICHAM nato il xx/xx/xxxx;

avverso l’ordinanza del 20/01/2020 del TRIB. LIBERTA’ di SALERNO;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa Francesca PICARDI.

Il Proc. Gen. Dott.ssa Assunta COCOMELLO conclude per l’inammissibilità del ricorso.

Il difensore presente chiede l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Hicham Krakeb, a mezzo del proprio difensore, ha impugnato l’ordinanza del Tribunale di Salerno – Sezione Riesame, con cui, in accoglimento dell’appello del P.M., gli è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (illecita detenzione presso la propria abitazione, in regime di arresti domiciliari, di 4 bustine di marijuana di gr. 4 ciascuna per il successivo spaccio), ha proposto ricorso per cassazione ed ha dedotto:

1) la violazione di legge e l’erronea/omessa motivazione in ordine alla riconducibilità del fatto contestato all’art. 73, comma 4, invece che all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 alla luce dell’esiguo quantitativo rinvenuto.

2. La Procura Generale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN DIRITTO

1. Il ricorso merita accoglimento.

2. Occorre premettere che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il riconoscimento del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 richiede una adeguata valutazione complessiva del fatto, in relazione a mezzi, modalità e circostanze dell’azione, qualità e quantità della sostanza con riferimento al grado di purezza, in modo da pervenire all’affermazione di lieve entità in conformità ai principi costituzionali di offensività e proporzionalità della pena (Sez. 6, n. 1428 del 19/12/2017 Ud. – dep. 15/01/2018, Rv. 271959), sicché il giudice è tenuto a valutare complessivamente tutti gli elementi normativamente indicati, quindi, sia quelli concernenti l’azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all’oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa – così, tra le tante, Sez. 6, n. 39977 del 19/09/2013 Cc. – dep. 26/09/2013, Rv. 256610).

Tale orientamento non risulta superato da Sez. U n. 51063 del 27/09/2018 Ud. (dep. 09/11/2018 ) Rv. 274076 – 01 e 02, che ha chiarito che la diversità di sostanze stupefacenti oggetto della condotta non è di per sé ostativa alla configurabilità del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, proprio perché l’accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione.

Le Sezioni Unite hanno precisato, nella recente pronuncia, che rimangono … attuali i principi affermati in precedenti arresti del Supremo Collegio (Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911 e Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216668) … secondo cui .. la lieve entità del fatto può essere riconosciuta solo in ipotesi di «minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell’azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio».

Tuttavia, definitivamente superando alcune letture particolarmente restrittive del disposto normativo, secondo cui il giudizio di lieve entità dovrebbe scaturire dal positivo apprezzamento di tutti gli elementi indicati dalla legge e andrebbe, quindi, escluso laddove anche uno soltanto degli stessi sia considerato negativo (Sez. 4, n. 10783 del 03/07/1991„ Rv. 188577; Sez. 6, n. 9528 del 09/05/1991, Rv. 188192; Sez. 6, n. 1183 del 05/01/1999, Rv. 213321), si è ribadito che gli indici qualificanti necessitano una valutazione globale, visto che il comma 5 dell’art. 73 li elenca in maniera indistinta, astenendosi dallo stabilire un ordine gerarchico tra gli stessi o dall’attribuire ad alcuni un maggiore valore sintomatico, e visto che la determinazione della lieve entità è condizionata proprio da una pluralità di elementi, in modo diverso da quanto avviene riguardo ad altre fattispecie (ad esempio, quella di eccezionale rilevanza penale di cui all’art. 80, comma 2, del d.P.R. n. 309 del 1990, ove il singolo parametro ponderale è stato ritenuto di per sé sufficiente ad esprimere il maggiore disvalore del fatto).

Del resto, tale lettura risponde alla ratio sottesa all’introduzione della fattispecie di lieve entità, che è quella di rendere la risposta repressiva in materia di stupefacenti compatibile con i principi di offensività e proporzionalità, nella consapevolezza del carattere variegato del fenomeno criminale a cui si rivolge.

Proprio in ragione della necessaria valutazione complessiva, gli indici elencati dall’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 non possono essere utilizzati dal giudice alternativamente, riconoscendo od escludendo la lieve entità del fatto anche in presenza di un solo indicatore di segno positivo o negativo, a prescindere dalla considerazione degli altri.

Parimenti tali indici non debbono tutti indistintamente avere segno positivo al fine della riconducibilità del fatto al comma 5 dell’art. 73.

E’, difatti, possibile che tra tali indici si instaurino rapporti di compensazione e neutralizzazione in grado di consentire un giudizio unitario sulla concreta offensività del fatto anche quando le circostanze che lo caratterizzano risultano prima facie contraddittorie in tal senso, come del resto già era stato in passato sostenuto in alcuni arresti delle Sezioni semplici (cfr., Sez. 6, n. 167 del 23/01/1992„ Rv. 189462; Sez. 4, n. 8954 del 11/05/1992, Bondi, Rv. 191643, la quale, ad esempio, ha sottolineato come la lieve entità del fatto possa essere riconosciuta anche in presenza di una non modica quantità di droga, qualora la concreta modalità e la circostanza della condotta ne ridimensionino la rilevanza penale).

All’esito della valutazione globale di tutti gli indici, può accadere che uno di essi assuma in concreto valore assorbente e cioè che la sua intrinseca espressività sia tale da non poter essere compensata da quella di segno eventualmente opposto degli ‘altri.

In definitiva, è necessario che la qualificazione del fatto ai sensi del comma 5 dell’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 costituisca l’approdo della valutazione complessiva di tutte le circostanze del fatto rilevanti per stabilire la sua entità alla luce dei criteri normativizzati e che tale percorso valutativo così ricostruito si rifletta nella motivazione della decisione, dovendo il giudice dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata a solo alcuni di essi.

3. Nel caso di specie, nel provvedimento impugnato, si legge che “le menzionate circostanze dell’azione (detenzione a fine di spaccio di marijuana da parte di un soggetto in regime di detenzione domiciliare per analoghi reati) sono idonee ad escludere in radice la configurabilità del fatto di lieve entità”.

Alla luce dei principi evidenziati, la motivazione del Tribunale del riesame risulta insufficiente e lacunosa, ai fini dell’esclusione della lieve entità del fatto, poiché prende in considerazione soltanto un elemento, collegato alle condizioni soggettive dell’indagato (in regime di arresti domiciliari), senza valutare tutti gli altri indici di offensività, quali, ad esempio, la quantità o qualità della sostanza stupefacente, le modalità dell’azione, i destinatari dello spaccio.

Né il provvedimento si sofferma sul livello di gravità dell’elemento valutato e sulla sua idoneità a neutralizzare altri eventuali elementi sintomatici di scarsa offensività.

4. In conclusione, il provvedimento impugnato va annullato con rinvio per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo esame al Tribunale della Libertà di Salerno.

Così deciso in Roma il 4 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2020.

SENTENZA – copia non ufficiale -.