REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
Composta da:
Dott. GIACOMO ROCCHI – Presidente –
Dott. GIORGIO POSCIA – Consigliere –
Dott. EVA TOSCANI – Consigliere –
Dott. ALESSANDRO CENTONZE – Relatore –
Dott. MARCO MARIA MONACO – Consigliere –
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
(omissis) (omissis), nato a (omissis) l’xx/xx/xxxx;
avverso la sentenza emessa il 03/05/2024 dal Tribunale di Marsala;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Alessandro Centonze;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Dott.ssa Maria Francesca Loy, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa il 3 maggio 2025 il Tribunale di Marsala, riqualificato il reato di cui all’art. 699, secondo comma, cod. pen., originariamente contestato a (omissis) (omissis), ai sensi dell’art. 4, comma 3, legge 18 aprile 1975, n. 110, condannava l’imputato alla pena di 1.500,00 euro di ammenda.
2. I fatti di reato, accertati a Marsala il 3 aprile 2023, sono incontroversi e riguardano il porto di un coltello a serramanico della lunghezza di 21 centimetri, con lama lunga 10 centimetri, che (omissis) (omissis) portava fuori dalla sua abitazione, che, all’esito di una perquisizione, veniva trovato, conservato in un marsupio, sopra il parabrezza anteriore della sua autovettura.
Tali fatti venivano accertati dai Carabinieri della Compagnia di Marsala nel corso di un controllo di polizia, eseguito presso un parcheggio pubblico di Marsala il 3 aprile 2023, dove i militari eseguivano la perquisizione dell’autovettura Fiat Punto del ricorrente, trovando l’arma da taglio oggetto di contestazione.
Sulla scorta di questa ricostruzione degli eventi criminosi l’imputato (omissis) (omissis) veniva condannato alle pene di cui in premessa.
3. Avverso questa sentenza (omissis) (omissis), a mezzo dell’avv. (omissis) (omissis), proponeva ricorso per cassazione, articolando un’unica censura difensiva.
Con questa doglianza, in particolare, si deduceva il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, per non avere il Tribunale di Marsala dato esaustivo conto delle ragioni che non consentivano il riconoscimento dell’esimente di cui all’art. 131-bis cod. pen., la cui concessione si imponeva alla luce del disvalore modesto della condotta illecita ascritta all’imputato – attestata dalla riqualificazione della fattispecie originariamente contestata, ex art. 4, comma 3, legge n. 110 del 1975 –, che induceva a formulare un giudizio prognostico favorevole al ricorrente.
Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da (omissis) (omissis) è infondato.
2. Osserva il Collegio che il ricorso proposto da (omissis) (omissis), pur denunziando il vizio di motivazione della sentenza impugnata, non critica la violazione di specifiche regole inferenziali, preposte alla formazione del convincimento del giudice, ma, postulando indimostrate carenze motivazionali della decisione censurata, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dal Tribunale di Marsala nel rispetto delle emergenze probatorie.
Il riesame invocato nell’interesse di (omissis) (omissis), peraltro, non è consentito in sede di legittimità, quando la struttura razionale della sentenza impugnata abbia, come nel caso che si sta considerando, una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 – 01; Sez. 2, n. 9242 dell’08/02/2013, Reggio, Rv. 254988 – 01).
Il Tribunale di Marsala, invero, evidenziava che il compendio probatorio acquisito nei confronti di (omissis) (omissis), tenuto conto del controllo di polizia eseguito dai Carabinieri della Compagnia di Marsala il 3 aprile 2023, nell’immediatezza dei fatti di reato contestati, ai sensi dell’art. 4, comma 3, legge n. 110 del 1975, risultava univocamente orientato in senso sfavorevole all’imputato, nei termini correttamente esplicitati nelle pagine 3-6 della sentenza impugnata.
Si consideri, in proposito, che, in occasione di un controllo di polizia eseguito presso un parcheggio pubblico di Marsala, il 3 aprile 2023, i militari accertavano il porto di un coltello a serramanico della lunghezza di 21 centimetri, con lama lunga 10 centimetri, conservato in un marsupio, che, all’esito di una perquisizione, veniva trovato sopra il parabrezza anteriore dell’autovettura Fiat Punto del ricorrente.
Né tantomeno (omissis) (omissis), nel giudizio di merito, forniva alcuna spiegazione che consentisse di ritenere giustificato il porto del coltello a serramanico oggetto di contestazione. Si riferiva, in proposito, a pagina 6 della sentenza impugnata: «Tale elemento di giustificazione non è stato fornito al Tribunale, dunque, in ossequio al dettato normativo, l’imputato va condannato per il reato contestato».
Questo percorso argomentativo deve ritenersi idoneo a escludere in sede di legittimità, senza il compimento di alcuna valutazione complessiva dei profili fattuali dell’ipotesi contravvenzionale ascritta a (omissis), l’esimente invocata nel suo interesse, non potendosi ipotizzare, tenuto conto della potenzialità offensiva dell’arma da taglio in contestazione, la particolare tenuità dell’offesa presupposta dall’art. 131-bis cod. pen.
Sul punto, non si può che richiamare il principio di diritto, affermato dalle Sezioni Unite, tuttora insuperato, secondo cui: «Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo» (Sez. U, n. 13682 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 – 01).
3. Per queste ragioni processuali, il ricorso proposto da (omissis) (omissis) deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 08/05/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Alessandro Centonze Giacomo Rocchi
Depositato in Cancelleria, oggi 19 maggio 2025.