REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETRUZZELLIS Anna – Presidente –
Dott. RICCIARELLI Massimo – Consigliere –
Dott. SEMERARO Luca – Rel. Consigliere –
Dott. BASSI Alessandra – Consigliere –
Dott. COSTANTINI Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) ANTONINO nato a Palermo il 24/03/19xx;
avverso la sentenza del 25/09/2020 del TRIBUNALE di PALERMO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. LUCA SEMERARO;
lette le conclusioni del PG, Dott. PIETRO MOLINO;
Il PG chiede l’annullamento senza rinvio.
Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza del 25 settembre 2020 il Tribunale di Palermo, all’esito di giudizio abbreviato, ha condannato Antonino (OMISSIS) alla pena dell’ammenda di €. 1.800 per il reato ex. art. 256, comma 1, d.lgs. 152/2006, per avere, in concorso con Roberto (OMISSIS), effettuato attività di raccolta, trasporto, smaltimento di rifiuti non pericolosi (nr. 1 divano di stoffa), senza essere in possesso delle prescritte autorizzazioni ai sensi del d.lgs. 152/2006 (in Palermo il 3 febbraio 2018).
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato.
2.1. Con il primo motivo si deduce ex art. 606, lett. b), cod. proc pen., l’erronea applicazione dell’art. 256, comma 1, d.lgs. 152/2006 sul requisito della non occasionalità della condotta di trasporto e di tentato abbandono del rifiuto.
Il Tribunale non avrebbe correttamente applicato i principi della giurisprudenza per cui la natura non occasionale della condotta deve desumersi dalla natura del rifiuto, dall’eterogeneità, dallo svolgimento di attività prodromiche di raccolta e di deposito, finalizzate al suo smaltimento.
Al contrario, gli elementi valutati dal Tribunale, fra cui la mole del rifiuto e l’altruità della cosa trasportata, non avrebbero concretamente dimostrato il carattere non occasionale della condotta ma sarebbero compatibili con un comportamento isolato.
2.2 Con il secondo motivo si deduce il vizio della motivazione sul requisito della non occasionalità della condotta di cui all’art. 256, comma 1, d.lgs. 154/2005.
La sentenza avrebbe taciuto sulle ragioni per le quali la non occasionalità della condotta potesse essere desumibile in concreto.
Oltre a richiamarsi le argomentazioni del primo motivo, la motivazione sarebbe anche contraddittoria sulla valutazione della mole della cosa trasportata, tale da richiedere un trasporto dedicato, elemento indicativo di un’attività non organizzata ma sporadica, avendo avuto ad oggetto il trasporto in rifiuto domestico non pericoloso.
2.3 Con il terzo motivo si deduce l’erronea applicazione dell’art. 131-bi; cod. pen., il Tribunale ha ritenuto di non assolvere l’imputato, per particolare tenuità del fatto, nonostante esplicita richiesta difensiva, e non avrebbe preso in considerazione l’incensuratezza dell’imputato, la non abitualità della condotta, l’assoluta tenuità dell’offesa e l’esiguità del danno o del pericolo ex art. 133, comma 1, cod. pen.
I limiti edittali sono compatibili con l’applicazione dell’art. 131-bis coci. pen.; le attività di trasporto e di smaltimento, valutate ex art. 133 cod. pn., concretizzerebbero una lievissima offesa anche per la natura del rifiuto.
L’esiguità del danno sarebbe dimostrata dalla circostanza che l’azione di smaltimento nei pressi di un cassonetto di raccolta dell’immondizia sarebbe stata immediatamente bloccata dal sopraggiungere degli operanti.
2.4. Con il quarto motivo si deducono la mancanza della motivazione sulla richiesta di applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.
Emergerebbero dalla motivazione le circostanze di fatto, di cui alcune già indicate nel motivo precedente, per l’applicazione della particolare tenuità della condotta: il rifiuto «stava» per essere abbandonato nei pressi del cassonetto; il Tribunale di Palermo avrebbe applicato il minimo della pena e ciò sarebbe espressione della particolare tenuità dell’offesa; la motivazione sarebbe dunque anche contraddittoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I primi due motivi di ricorso sono fondati.
1.1. Va preliminarmente rilevato che la condotta è stata commessa in Sicilia sicché, più correttamente, avrebbe dovuto essere contestato il delitto ex art. 6 legge n. 210 del 2008.
1.2. La sentenza, nel ritenere non occasionale la condotta esclusivamente sulla mole del rifiuto – un divano – e sulla apodittica affermazione della terzietà del rifiuti – non ha correttamente applicato il costante orientamento della giurisprudenza (cfr. Sez. 3, n. 4770 del 26/01/2021, Cappabianca, Rv. 28(1375 – 01) per cui il reato di gestione di rifiuti in assenza di autorizzazione, previsto dall’art. 256, comma 1, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, non ha natura di reato propri, realizzabile dai soli soggetti esercenti professionalmente un’attività di gestione di rifiuti, ma costituisce un’ipotesi di reato comune, che può essere commesso da chiunque svolga tale attività di fatto o in modo secondario, purché non del tutto occasionalmente, e che, per la sua natura istantanea, si perfeziona anche con una sola delle condotte alternativamente previste dalla norma incriminatrice (fattispecie relativa a rifiuti speciali, in cui la Corte ha escluso l’occasionalità dell’attività per la natura e la quantità dei rifiuti, destinati ad essere interrati con un mezzo meccanico in un fondo preso in affitto, nonché per il coinvolgimento nell’attività di due persone).
Se è sufficiente anche una sola condotta per concretizzare una delle ipotesi alternative previste dalla norma, si è affermato che ai fini della valutazione di una minimale organizzazione che escluda la natura occasionale ed estemporanei della condotta, possono essere utilizzati indici quali il dato ponderale dei rifiuti oggetto di gestione, la loro natura, la necessità di un veicolo adeguato e funzionale all’attività concretamente svolta, il numero dei soggetti coinvolti nell’attività (cfr. Sez. 3, n. 2575 del 06/11/2018 – dep. 2019, n.m), come pure la provenienza del rifiuto da una attività imprenditoriale esercitata da chi effettua o dispone l’abusiva gestione, la eterogeneità dei rifiuti gestiti, la loro quantità, le caratteristiche del rifiuto indicative di precedenti attività preliminari di prelievo, raggruppamento, cernita, deposito (Sez. 3, n. 36819 del 04/07/2017, Ricevuti, Rv. 270)5)5).
Sez. 3, n. 8193 del 11/02/2016, Revello, Rv. 266305, ha escluso l’occasionalità della condotta atteso che, pur essendo stato effettuato il trasporto in un’unica occasione, l’ingente quantità di rifiuti denotava lo svolgimento di un’attività commerciale implicante un minimum di organizzazione necessaria alla preliminare raccolta e cernita dei materiali; nello stesso senso, Sez. 3, n, 5716 del 07/01/2016, Isoardi, Rv. 265836.
1.3. Nel caso in esame il fatto non concretizza il reato contestato, trattandosi del trasporto di un solo rifiuto, per altro depositato nei pressi del cassonetto della spazzatura, di natura «domestica» (un divano) e con un motoveicolo non di proprietà del ricorrente.
2. Si impone, dunque, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.
Così deciso il 17/12/2021.
Depositato in Cancelleria, oggi 19 gennaio 2022.