Notifica dopo le 21 ed entro le ore 24: la Cassazione conferma, si perfeziona il giorno stesso (Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, Sentenza 14 ottobre 2020, n. 22136).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17647-2019 proposto da:

ALIGRÀ DI BRUNELLI STEFANO & C. S.N.C., BRUNELLI STEFANO E CASELLI ROSANNA, rappresentati e difesi dall’Avvocato ROSA CHIERICATI ed elettivamente domiciliata presso la Cancelleria della Corte di cassazione, per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.

– intimata –

avverso la SENTENZA n. 2936/2018 della CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA, depositata il 27/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/9/2020 dal Consigliere Dott. Giuseppe DONGIACOMO.

FATTI DI CAUSA

La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato l’appello che la Aligrà di Brunelli Stefano & C. s.n.c. nonché Brunelli Stefano e Caselli Rosanna avevano proposto nei confronti della sentenza con la quale, il 10/10/2017, il tribunale aveva dichiarato l’inammissibilità dell’opposizione dagli stessi a suo tempo proposta avverso il decreto ingiuntivo pronunciato nei loro confronti su ricorso della Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a..

La corte, in particolare, ha condiviso il giudizio del tribunale secondo il quale l’opposizione, in quanto proposta con atto di citazione notificato in via telematica nel quarantesimo giorno dalla notifica del decreto ingiuntivo opposto ma oltre le ore 21, si era perfezionata, a norma degli artt. 16 septies del d.l. n. 179 del 2012 e 147 c.p.c., alle ore 7 del giorno successivo, vale a dire il quarantunesimo giorno dalla notifica del decreto ingiuntivo, ed era, quindi, tardiva e, come tale, inammissibile.

La Aligrà di Brunelli Stefano & C. s.n.c. nonché Brunelli Stefano e Caselli Rosanna, con ricorso notificato il 27/5/2019, hanno chiesto, per un motivo, la cassazione della sentenza.

La Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. è rimasta intimata.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo che hanno articolato, i ricorrenti, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 16 septies del d.lgs. n. 179 del 2012, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che l’opposizione proposta dagli ingiunti con atto di citazione notificato in via telematica nel quarantesimo giorno dalla notifica del decreto ingiuntivo opposto ma oltre le ore 21, era tardiva, laddove, al contrario, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 75 del 2019, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 16 septies del d.l. n. 179 del 2012 lì dove prevedeva che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta, l’opposizione in esame, sebbene spedita oltre le ore 21 del quarantesimo giorno successivo alla notificazione del decreto ingiuntivo opposto, deve essere ritenuta tempestiva.

2. Il motivo è fondato.

3. L’art. 16 quater, comma 3, del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla I. n. 221 del 2012, dispone, in effetti, che la notifica eseguita con modalità telematica a mezzo di posta elettronica certificata “si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall’articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall’articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68”.

4. L’art. 16 septies del d.l. n. 179 cit. ha aggiunto che la notificazione eseguita con modalità telematica è assoggettata alla norma prevista dall’art. 147 c.p.c. (secondo il quale, nella vigente formulazione, le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21) e che tale notifica, quando è eseguita dopo le ore 21, si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo.

5. Ora, la Corte costituzionale, con sentenza n. 75 del 2019, in merito alle notifiche eseguite con modalità telematiche, ha “dichiarato costituzionalmente illegittimo – per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost. – l’art. 16-septies del d.l. n. 179 del 2012 (conv., con modif., in legge n. 221 del 2012), inserito dall’art. 45-bis, comma 2, lett. b), del d.l. n. 90 del 2014 (conv., con modif., in legge n. 114 del 2014), nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta”.

6. In effetti, la fictio iuris relativa al differimento al giorno seguente degli effetti della notifica eseguita dal mittente tra le ore 21 e le ore 24, è giustificata nei confronti del destinatario, poiché il divieto di notifica telematica dopo le ore 21, previsto dalla prima parte dell’art. 16 septies, tramite il rinvio all’art.147 c.p.c., mira a tutelare il suo diritto al riposo in una fascia oraria (dalle 21 alle 24) nella quale egli sarebbe altrimenti costretto a continuare a controllare la casella di posta elettronica.

7. Nei confronti del mittente, al contrario, il medesimo differimento comporta un irragionevole vulnus al pieno esercizio del diritto di difesa (segnatamente, nella fruizione completa dei termini per l’esercizio dell’azione in giudizio, anche nella sua essenziale declinazione di diritto ad impugnare), poiché gli impedisce di utilizzare appieno il termine utile per approntare la propria difesa – che, nel caso di impugnazione, scade (ai sensi dell’art. 155 c.p.c.) allo spirare della mezzanotte dell’ultimo giorno – senza che ciò sia funzionale alla tutela del diritto al riposo del destinatario e nonostante che il mezzo tecnologico lo consenta.

8. Inoltre, la restrizione delle potenzialità (accettazione e consegna sino alla mezzanotte) che caratterizzano e diversificano il sistema tecnologico telematico rispetto al sistema tradizionale di notificazione legato “all’apertura degli uffici” è intrinsecamente irrazionale, venendo a recidere l’affidamento che lo stesso legislatore ha ingenerato nel notificante immettendo il sistema telematico nel circuito del processo.

9. La reductio ad legitimitatem della disposizione si realizza con l’applicazione della regola generale di scissione soggettiva degli effetti della notificazione anche alla notifica effettuata con modalità telematiche con la conseguenza, in particolare, che, nei confronti del mittente, la notificazione richiesta ai sensi dell’art. 3 bis, comma 3, della I. n. 53 del 1994, si perfeziona, ove la ricevuta di accettazione sia rilasciata entro le ore 24, il giorno stesso in cui è eseguita (Cass. n. 4712 del 2020; Cass.n. 12050 del 2020).

10. La corte d’appello, quindi, lì dove ha ritenuto che l’opposizione, in quanto proposta con atto di citazione notificato in via telematica nel quarantesimo giorno dalla notifica del decreto ingiuntivo opposto ma oltre le ore 21, era tardiva perché perfezionatasi anche nei confronti del mittente alle ore 7 del giorno successivo, non si è, evidentemente, attenuta alla conclusione sopra esposta.

11. La sentenza impugnata dev’essere, quindi, cassata con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d’appello di Bologna che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte così provvede:

accoglie il ricorso e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d’appello di Bologna che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, il 16 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2020.

SENTENZA – copia non ufficiale -.