Obbligo di notifica all’amministratore di sostegno che è tutore dell’infermo di mente (Corte di Cassazione, Sezione I Penale, Sentenza 17 luglio 2024, n. 28929).

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

Dott. VITO DI NICOLA – Presidente –

Dott. DOMENICO FIORDALISI – Consigliere –

Dott. FILIPPO CASA – Consigliere –

Dott. BARBARA CALASELICE – Relatore –

Dott. RAFFAELLO MAGI – Consigliere –

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

suI ricorso proposto da:

(OMISSIS) (OMISSISI, nato a (omissis) (omissis) il xx/xx/19xx;

avverso l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Bologna del 7/11/2023;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa BARBARA CALASELICE;

il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. L. Giorgio, ha concluso chiedendo il rigetto.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha rigettato l’istanza, proposta  nell’interesse di (omissis) (omissis) diretta ad ottenere l’ottemperanza dell’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Bologna n. 3274 del 3 ottobre 2017, con la quale é stato disposto che la Direzione dell’Istituto di pena di Parma, ove l’istante é ristretto, favorisca la progettualità trattamentale per la cura della sindrome di Asperqer del reclamante e l’intensificazione di contatti terapeutici e relazionali tra il detenuto e figure professionali terze o operatori esterni.

La richiesta, poi, in data 28 marzo 2023, era stata integrata con quella di sostituire il sanitario che aveva in cura il ricorrente all’educatrice preposta.

2. Propone tempestivo ricorso per cassazione, il condannato, per ii tramite del difensore, affidandosi a cinque motivi, di seguito riassunti, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con il primo motivo si denuncia violazione dell’art. 35-bis pen., perché, nonostante la previsione contenuta nell’ordinanza del 2017 indicata, alcuna intensificazione dei contatti terapeutico-relazionali era stata effettivamente attuata.

Tanto in violazione dell’art 32 Cost che tutela la salute come diritto fondamentale dell’individuo e dell’art 3 Cost. perché l’attuale sistema di ottemperanza discrimina persone con disabilità rispetto ai detenuti ordinari.

Inoltre, si rileva l’inadeguatezza della normativa che viola anche l’art. 13 della Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità ratificata dall’Italia, con la legge 3 marzo 2009, secondo cui gli Stati garantiscono l’accesso effettivo alla giustizia per le persone con disabilità su base di eguaglianza con gli altri.

2.2. Con il secondo motivo  si eccepisce  che non é stato permesso di partecipare all’udienza all’amministratore di sostegno.

Si richiama sentenza di questa Corte, n. 37084 del 2020, secondo la quale il condannato é stato ritenuto non soggetto in stato di interdizione legale per effetto della pena accessoria irrogata (che non presuppone un’infermità di mente del condannato); tuttavia, si é ritenuto che il ricorrente é persona in stato di interdizione giudiziale, ai sensi dell’art 414 cod. civ., applicata per infermità di mente e che ha comportato la sua sottoposizione a tutela, per effetto del provvedimento del 25 luglio 2019 del Tribunale di Milano.

Tale precedente di legittimità é indicato come sovrapponibile al caso di specie.

(omissis) peraltro, ha legittimamente adito il magistrato di sorveglianza ai sensi dell’art. 4 Ord. pen. era necessaria l’assistenza di un tutore.

Si eccepisce anche la violazione del contraddittorio per omessa notifica dell’avviso al Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria (da ora DAP), parte necessaria del giudizio di ottemperanza.

2.3. Con il terzo motivo si eccepisce la nullità assoluta insanabile dell’ordinanza, per omessa notifica del decreto di fissazione dell’udienza camerale al difensore di fiducia del condannato (la nomina « stata prodotta in allegato sub 4 ed é del 29 luglio 2023).

II decreto di fissazione e stato emesso ii 10 ottobre 2023 mentre la nomina e del 29 luglio 2023, indirizzata all’avvocato (omissis) (omissis) del foro di Genova.

In ogni caso tre giorni prima dell’emissione del decreto, in data 7 ottobre 2023, lo stesso condannato indirizzava al Tribunale di sorveglianza, nomina aggiornata relativa all’avvocato (omissis).

Si tratta di incarico mai rinunciato e che era contenuto anche nel procedimento relativo all’istanza di ammissione al gratuito patrocinio dichiarato inammissibile che la difesa produce in allegato.

2.4. Con il quarto motivo si denuncia che era stato chiesto dal ricorrente di partecipare all’udienza tramite piattaforma Teams.

II Tribunale di sorveglianza da atto di una rinuncia alla traduzione ai fini del collegamento. Invece, si deduce che non vi e rinuncia, anzi il condannato era nell’impossibilità di spostarsi in altro Istituto, per le sue problematiche fisiche come da documentazione medica relativa alle difficolta di locomozione che si allega.

Di qui la violazione dell’art. 13 della Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall’Italia e la nullità dell’ordinanza ex art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

2.5. Con il quinto motivo si denuncia violazione di legge per non essere stato attivato correttamente il giudizio di ottemperanza.

In primo luogo, si deduce che il Tribunale non ha motivato circa la richiesta di sostituzione dell’educatrice assegnata, con ii medico.

In secondo luogo, si osserva che il Tribunale ha ritenuto che l’Amministrazione penitenziaria ha implementato, significativamente, i colloqui psicologici con un professionista esperto e ha indicato i passaggi necessari per favorire la progettualità trattamentale, per la cura della sindrome di Asperger omettendo, però, di considerare l’inutilità quanto a concreti miglioramenti delle condizioni di vita e di detenzione dell’attività assicurata dall’amministrazione penitenziaria. Tanto come affermato nel referto del colloquio del 17 settembre 2023 dal dr (omissis).

L’Amministrazione penitenziaria non ha titolo per sindacare le scelte mediche e di vita del detenuto quanto alla richiesta di un intervento chirurgico per la transizione soltanto parziale. Si richiama la decisione Cara Damiani c. Italia, sentenza 7 febbraio 2012 n. 2447/05.

3. II Sostituto Procuratore generale, L. Giorgio, ha fatto pervenire requisitoria scritta, con la quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. II secondo motivo é fondato, per le ragioni innanzi esposte, con conseguente assorbimento degli altri motivi di ricorso.

2. Deve rilevarsi che non é contestato che l’avviso per l’udienza camerale del 7 novembre 2023, dinanzi al Tribunale di Bologna, non é stato notificato all’amministratore di sostegno, avv. (omissis) ne al tutore.

II Sostituto procuratore generale richiama precedenti di legittimità secondo i quali l’eccezione dovrebbe considerarsi manifestamente infondata posto che la disposizione di cui all’art. 166 cod. proc. pen., secondo la quale le notificazioni all’interdetto o infermo di mente debbano essere eseguite anche al tutore, non si applica nei confronti di soggetto sottoposto alla pena accessoria della interdizione legale, in quanto la volontà del legislatore é quella di apprestare la tutela prevista solo per soggetti che non siano in grado di rendersi conto della natura del contenuto dell’atto notificato (Sez. 1, n. 47402 del 07/12/2021, Antonov, Rv. 282456; Sez. 5, n. 37673 del 05/07/2012, Flachi, Rv. 254696; Sez. 2, n. 35616 del 13/07/2007, Acampora, Rv. 237162).

Si é, infatti, affermato che l’interdizione dell’imputato non comporta di per se l’obbligo del giudice di accertarne d’ufficio l’incapacità di partecipare coscientemente al processo, in quanto l’interdizione presuppone l’incapacità di provvedere ai propri interessi e il procedimento penale può svolgersi anche quando il soggetto, ancorché non in grado di curare i propri interessi e giudizialmente interdetto, appaia cosciente dello svolgimento del procedimento in modo da potere, con l’ausilio tecnico del difensore, esserne consapevole protagonista (Sez. 6, n. 2677 del 25/10/2017, dep. 2018, M.,, Rv. 272149; Sez.  5, n. 2283 del 13/12/2004, dep. 2005, Santaiti, Rv. 231404).

2.1. Tuttavia, il Collegio osserva che la presente complessa vicenda processuale riguarda un soggetto sicuramente in stato di interdizione giudiziale, ai sensi dell’art 414 cod. civ., applicatagli per infermità di mente e che ha comportato la sottoposizione del ricorrente a tutela, per effetto di provvedimento del 25 luglio 2019 del Tribunale di Milano.

Di tale status rende conto, oltre che la stessa difesa ricorrente, anche questa Corte, nella decisone Se. 6, n. 37084 – 20 del 24 novembre 2020, allegata al ricorso (cfr. p. 2 e ss., come si legge che si tratta di persona in state di interdizione giudiziale ai sensi dell’art 414 cod. civ., applicata per la infermità di mente e che ha comportato la sottoposizione a tutela, con provvedimento del 25 luglio 2019 reso dal Tribunale di Milano).

Per tale tipo di tutela la giurisprudenza di legittimità reputa la necessità delle notifiche degli atti processuali presso il tutore, a pena di nullità assoluta rilevabile in ogni stato e grado del procedimento (Sez. 6, n. 9064 del 23/1/2012, dep. 2013, Cimmino, Rv. 255313 – 01; Sez. 5, n. 22823 del 13/04/2004, Perreca, Rv. 229204; Sez. 1, n. 25909 del 24/04/2001, Dondero, Rv. 219108).

2.2. A ciò si aggiunga che dagli atti allegati al ricorso, risulta la nomina dell’amministratore di sostegno, avvocato (omissis) (omissis) già tutore del ricorrente, intervenuta in data 8 gennaio 2023, con specifico riferimento alle questioni attinenti alla cura e alla salute, con rappresentanza di (omissis) per le pratiche amministrative per detta finalità, come da decreto, del 26 maggio 2022, emesso dal Tribunale di Imperia.

II citato provvedimento rende conto che l’istituto dell’amministrazione di sostegno é ammissibile anche nei riguardi di soggetto sottoposto a interdizione legale, in quanto strumento previsto per la cura di chi non é in  grado, per infermità o altra causa, di provvedere ai suoi interessi.

Inoltre, risulta dagli atti che l’amministratore di sostegno e stato nominato onde rappresentare (omissis) presso enti e uffici pubblici per incombenze di carattere amministrativo, nonché per avviare, quanto agli aspetti patrimoniali, un’utile collaborazione con il tutore nominate dal Tribunale di Parma “che non risulta revocata” (cfr. decreto del 25 maggio 2022 prodotto in atti).

2.3. La posizione soggettiva del ricorrente, dunque, impone l’annullamento con rinvio per nuovo giudizio onde notificare la fissazione dell’udienza anche al soggetto che rappresenta l’istante, ove ne ricorrano gli estremi.

II Collegio, invero, evidenzia che, sul tema, é intervenuta la Corte costituzionale, con l’ordinanza n. 16 del 2009, che ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità dell’art. 166 cod. proc. pen., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 111, prime e terzo comma, Cost. per la parte  in  cui  non  prevede che le notifiche ai soggetti sottoposti ad amministrazione di sostegno siano effettuate all’amministratore nominate, contrariamente a quanto é stabilito per il tutore dell’interdetto e per il curatore dell’incapace, ex art. 71 cod. proc. pen. Ha allora chiarito che la disposizione codicistica, nel prevedere il caso dell’incapace di partecipare coscientemente al processo, detta una disciplina riferibile sia agli imputati inabilitati che a quelli sottoposti ad amministrazione di sostegno, a condizione che “il loro stato mentale sia tale da comprometterne effettivamente la loro piena e consapevole partecipazione al processo”.

Questa Corte di cassazione ha già fatto applicazione del principio stabilito dalla Corte costituzionale e nel caso di un inabilitato, figura non presa in considerazione al pari del soggetto ad amministrazione di sostegno dalla disposizione dell’art. 166 cod. proc. pen., ha stabilito che “per le notifiche degli atti processuali dirette ad imputato dichiarato inabilitato si osservano le forme di cui all’art. 166 cod. proc. pen., che prevedono una notificazione integrativa al curatore speciale, solo qualora l’imputato si trovi nelle condizioni di infermità mentale previste dall’art. 71, comma primo, cod. proc. pen., tali da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento” (Sez. 1, n. 18141 del 22/03/2017, G, Rv. 269636 – 01).

Sulla base di questi precedenti giurisprudenziali emerge, dunque, la necessita, per ii peculiare caso in esame, di un compiuto accertamento delle condizioni di salute che hanno condotto alla nomina del tutore nel 2019, da parte del Tribunale di Milano, dell’amministratore di sostegno, nel 2023, da parte del Tribunale di Imperia, nonché del tutore da parte del Tribunale di Parma, onde verificare se procedere alle notificazioni, a norma di quanto prescritto dall’art. 166 cod. proc. pen.

Tanto, specialmente in un caso, come quello in esame, dove sembra che al primo provvedimento di interdizione giudiziale, risalente al 2019, sia seguito altro provvedimento (si richiama, quale autorità che ha provveduto, il Tribunale di Parma) di interdizione legale con nomina, in entrambi i casi, di tutori, nonché, da ultimo, di un amministratore di sostegno.

Dunque, a fronte delle allegazioni difensive necessita, con accertamento di merito che, dunque, non può essere svolto nella presente sede di legittimità, la verifica dei presupposti per l’adozione del modulo di notificazione delineato dall’art. 166 cod. proc. pen., onde verificare se, trattandosi di persona con amministratore di sostegno, la fattispecie debba essere, comunque, ricondotta alla normativa appena richiamata, secondo l’indicata linea interpretativa segnata dalla giurisprudenza costituzionale e da quella di legittimità.

2.4. É appena il caso di rilevare che la seconda parte del secondo motivo di ricorso, relativa al mancato avviso dell’udienza fissata al DAP é inammissibile per carenza di interesse, non risultando illustrato l’interesse del ricorrente a dedurre il mancato avviso a parte diversa.

3. Segue l’annullamento dell’impugnata ordinanza, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Bologna, decisione che ha valore assorbente rispetto ai residui motivi di impugnazione.

Si dispone l’oscuramento dei dati sensibili tenuto conto delle condizioni personali e di salute del condannato  che si commentano nel presente provvedimento.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Bologna.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d. lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

Cosi deciso, il 12 aprile 2024

Il Consigliere estensore                                                                                                     Il Presidente

Barbara Calaselice                                                                                                            Vito  Di  Nicola

Depositato in Cancelleria, oggi 17 luglio 2024.

SENTENZA