Prodotti contraffatti acquistati online: condannato per ricettazione (Corte di Cassazione, Sezione II Penale, Sentenza 25 ottobre 2021, n. 38113).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIOTALLEVI Giovanni – Presidente –

Dott. PERROTTI Massimo – Consigliere –

Dott. RECCHIONE Sandra – Consigliere –

Dott. DI PAOLA Sergio – Rel. Consigliere –

Dott. MINUTILLO TURTUR Marzia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) GENNARO PAOLO nato a RIVOLI il 26/08/19xx;

avverso la sentenza del 17/1/2019 della Corte d’appello di Brescia;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Sergio Di Paola;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. Alessandro Cimmino che ha chiesto rigettarsi il ricorso;

udito l’Avv. Stefano (OMISSIS) che ha chiesto accogliersi il ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Brescia, con sentenza del 17 gennaio 2019, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Bergamo in data 12 luglio 2018 nei confronti di (OMISSIS) Gennaro Paolo, in relazione ai reati di cui agli artt. 648 e 474 cod. pen. aventi ad oggetto la ricezione di 100 capi di abbigliamento intimo con marchi contraffatti, acquistati dall’imputato su un sito Internet e detenuti per la vendita, riconosceva l’attenuante di cui all’art. 648, comma 2, cod. pen. riducendo le pene inflitte.

2. Propone ricorso per cassazione la difesa dell’imputato deducendo, con il primo motivo, violazione di legge, in riferimento all’art. 192 cod. proc. pen., per l’errata valutazione degli indizi posti a base del giudizio di responsabilità.

2.1. Con il secondo motivo si deduce vizio della motivazione, mancante contraddittoria e manifestamente illogica nella misura in cui aveva omesso di esaminare taluni motivi dell’atto di appello.

2.2. Con il terzo motivo si deduce vizio della motivazione, mancante contraddittoria e manifestamente illogica, nell’esame del primo motivo di appello relativo alla responsabilità dell’imputato, in relazione sia all’elemento oggettivo sia alla verifica del dolo dell’imputato.

2.3. Con il quarto motivo si deduce vizio della motivazione, mancante contraddittoria e manifestamente illogica, con riguardo all’esame del terzo motivo di appello riguardante la qualificazione giuridica del fatto contestato quale ipotesi contravvenzionale ex art. 712 cod. pen.

2.4. Con il quinto motivo si deduce vizio della motivazione, mancante contraddittoria e manifestamente illogica, in relazione alla questione formulata con il quarto motivo di appello riguardante la sussistenza dell’illecito amministrativo di cui all’arti, comma 7, d.l. 35/2005.

2.5. Con il sesto motivo si deduce violazione di legge, in riferimento agli artt.27 Cost. e 533 cod. proc. pen., per aver ritenuto che gravasse sull’imputato l’onere probatorio circa l’allegazione e produzione della documentazione relativa all’acquisto dei beni.

2.6. Con il settimo motivo si deduce vizio della motivazione, mancante contraddittoria e manifestamente illogica, circa la mancata esclusione di ragionevoli dubbi sulla responsabilità dell’imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esposte.

1.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, sia per la modalità di formulazione, sia in quanto fondato su censure in fatto, non proponibili in sede di legittimità.

Insegna la costante giurisprudenza della Corte che, la violazione dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., non può essere dedotta quale violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. (né come violazione di norme processuali ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.), potendo essere fatta valere «soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) della stessa norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame» (così da ultimo Sez. 6, n. 4119 del 30/04/2019, dep. 2020, Romeo Gestioni s.p.a., Rv. 278196 – 02).

Il ricorrente non ha indicato specifici vizi della motivazione nella valutazione degli indizi considerati dalla sentenza impugnata, limitandosi a proporre, attraverso le dichiarazioni rese dall’imputato, una diversa ricostruzione degli eventi (peraltro senza alcun riscontro obiettivo a sostegno della propria tesi).

1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato: la Corte territoriale ha esaminato tutti i motivi di impugnazione, pur assegnando agli stessi una numerazione erronea (indicando sino a cinque motivi di appello, mentre nell’impugnazione i motivi articolati erano quattro); pertanto, la doglianza sollevata, che ipotizza l’omesso esame di uno dei motivi di appello, è smentita dalla lettura completa della sentenza impugnata.

1.3. Quanto ai successivi motivi di ricorso, va preliminarmente rilevato che la loro formulazione, nei termini su riportati, segnala il mancato rispetto del canone di specificità, specie con riguardo alle censure relative ai vizi della motivazione rispetto alle quali la parte non ha indicato a quale delle categorie previste dall’art. 606, lett. E) cod. proc. pen., faccia riferimento la singola articolazione del motivo.

E’ stato infatti affermato che quando con il ricorso si intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il ricorrente «ha l’onere – sanzionato a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso – di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l’impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione (In motivazione, la Corte ha precisato che, al fine della valutazione dell’ammissibilità dei motivi di ricorso, può essere considerato strumento esplicativo del dato normativo dettato dall’art. 606 cod. proc. pen. il “Protocollo d’intesa tra Corte di cassazione e Consiglio Nazionale Forense sulle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia penale”, sottoscritto il 17 dicembre 2015)» (Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518 – 02).

Per altro verso, tutti i motivi sono sostanzialmente reiterativi degli argomenti posti a fondamento dell’atto di appello, senza confronto con la motivazione della sentenza impugnata.

1.4. Così con il terzo motivo si ripropongono gli argomenti già ricordati con il primo motivo, esaltando le dichiarazioni spontanee dell’imputato (rese solo nel giudizio di appello) a fronte dei dati obiettivi rilevati dalla Corte territoriale, ossia il numero dei capi di abbigliamento acquistati (in numero superiore al triplo, rispetto a quelli indicati nella documentazione di accompagnamento del plico ove erano contenuti) e il prezzo del singolo capo, del tutto incoerente con il valore commerciale del bene sino a farlo ritenere “irrisorio”.

La differente ricostruzione fattuale fornita dall’imputato, fondata su convinzioni personali circa il carattere originale dei beni e la possibilità di acquistare a prezzi convenienti quei beni sulla rete Internet, non è in grado di superare la valutazione logica operata dalla sentenza impugnata, trattandosi solo di una diversa e più favorevole ricostruzione in fatto, che non può fondare alcuna censura ammissibile in sede di legittimità.

1.5. Manifestamente infondato il quarto motivo di ricorso, considerato che l’accertato dolo nella ricezione dei beni, nella forma eventuale avendo consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza (per le ricordate modalità di acquisto, per l’anomala discrepanza tra il numero dei capi indicati nella documentazione di trasporto e quelli effettivamente ceduti, indice di un accordo noto ad entrambe le parti, e per il prezzo praticato), impedisce in radice di ipotizzare la diversa qualificazione auspicata dal ricorrente, indipendentemente dalla motivazione adottata (poiché l’elemento distintivo tra il delitto di ricettazione e la contravvenzione dell’incauto acquisto è rappresentato dal differente atteggiamento psicologico del soggetto agente, unitamente alla possibilità di verificare – in ragione delle modalità di ricezione e acquisto – la sussistenza della semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa).

1.6. Allo stesso modo è reiterativo e manifestamente infondato il quinto motivo riguardante le censure rivolte alla motivazione con cui la Corte territoriale ha escluso che nella fattispecie potesse ricorrere l’ipotesi dell’illecito amministrativo ex art. 1, comma 7, d.l. 35/2005; la sentenza impugnata ha utilizzato l’argomento logico del numero dei capi di abbigliamento acquistati per escludere in modo plausibile e ragionevole la destinazione personale dell’acquisto operato, ricostruzione che il ricorrente intende contrastare mediante le dichiarazioni dell’imputato, prive di qualsiasi riscontro obiettivo ed anzi contraddette dal senso comune dell’operazione commerciale conclusa.

1.7. Le censure formulate con il sesto motivo di ricorso sono anch’esse manifestamente infondate; nessun inversione dell’onere della prova è stata posta a base della sentenza impugnata, in quanto rispetto al dato della ricezione di beni risultati di provenienza delittuosa, per effetto del controllo del plico indirizzato al ricorrente, era onere dell’imputato fornire dimostrazione della legittimità dell’acquisto e delle condizioni in cui lo stesso era avvenuto (in quanto ciò non costituisce una deroga ai principi in tema di onere della prova «e nemmeno un vulnus alle guarentigie difensive, in quanto è la stessa struttura della fattispecie incriminatrice che richiede, ai fini dell’indagine sulla consapevolezza circa la provenienza illecita della “res“, il necessario accertamento sulle modalità acquisitive della stessa»: Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Allotta, Rv. 268713 – 01), sicché la mancata allegazione dei documenti relativi all’ordine effettuato e ai contatti intrattenuti con la ditta venditrice rende priva di riscontri la tesi difensiva.

1.8. Infine, il settimo motivo, con cui si denuncia la violazione del canone fissato dall’art. 533 cod. proc. pen., è reiterativo degli argomenti esposti con i precedenti motivi, specialmente nel delineare le carenze di prova in ordine alle modalità di acquisto, alle discrasie sui quantitativi ordinati e inviati (e conseguentemente, al valore stesso dei beni venduti), all’effettiva destinazione dei beni, carenze che come ricordato conseguono alla mancata dimostrazione, da parte dell’imputato, della provenienza lecita dei beni acquistati.

2. All’ inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 28/9/2021.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2021.

SENTENZA – copia non ufficiale -.