Respinto il ricorso di un Condomino che aveva abusivamente occupato un terrazzo di pertinenza dell’edificio, senza il consenso degli altri abitanti dello stabile (Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, Sentenza 11 marzo 2022, n. 8032).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Rel. Consigliere –

Dott. MARCHEIS BESSO Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14506-2019 proposto da:

(OMISSIS) ANDREA, elettivamente domiciliato in Roma, Via (OMISSIS) 68, presso lo studio dell’avvocato Giovanni (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO DI VIA (OMISSIS) 195, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza (OMISSIS) (OMISSIS), 7, presso lo studio dell’avvocato Riccardo (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Benedetta (OMISSIS);

– resistente –

avverso la sentenza n. 4513/2017 della Corte d’appello di Roma, depositata il 07/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/10/2021 dal Consigliere, Dott.ssa Annamaria Casadonte;

rilevato che:

– il Condominio di via (OMISSIS) n. 195 chiedeva con ricorso depositato nel 2002 la reintegra nel possesso della porzione di terrazzo condominiale assumendo che Andrea (OMISSIS), proprietario di un appartamento sito all’ultimo piano, aveva arbitrariamente murato l’originario accesso al soprastante terrazzo condominiale esistente sul pianerottolo pure di pertinenza condominiale realizzandone un altro al quale aveva apposto una porta blindata di cui solo lui aveva le chiavi;

– aggiungeva, inoltre, il Condominio che il (OMISSIS) aveva posizionato sulla parte di lastrico soprastante l’appartamento di sua proprietà, delle apparecchiature elettromeccaniche per il funzionamento dell’impianto di climatizzazione, e il Condominio lamentava che nello svolgimento di dette opere egli aveva danneggiato la struttura del solaio, lesionando l’integrità della guaina d’impermeabilizzazione e determinando, a seguito dell’eliminazione della originaria porta metallica a confine con la parte adibita a stenditoio, un ristagno di acque meteoriche;

– il Condominio chiedeva il ripristino della porta metallica originariamente situata fra il terrazzo condominiale e l’area adibita a stenditoio ed alla consegna di copia delle chiavi sia di detta porta che di quella posta a chiusura del nuovo accesso al terrazzo dal medesimo (OMISSIS) realizzato;

– costituendosi nel giudizio il (OMISSIS) contestava la fondatezza del ricorso e l’adito tribunale, dopo aver disposto una consulenza tecnica, emetteva il provvedimento interinale limitatamente al ristagno delle acque meteoriche depositate sul terrazzo a causa dei lavori e seguiti dal (OMISSIS);

– nel successivo giudizio di merito il giudice di primo grado confermava l’ordinanza interdittale e dichiarava la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di eliminazione degli inconvenienti causati dal mancato deflusso delle acque meteoriche, rigettando nel resto le domande del Condominio, ritenendo non provato il possesso della terrazza condominiale interessata dai lavori eseguiti dal (OMISSIS);

– avverso la sentenza il Condominio proponeva gravame contestando la mancata considerazione della natura condominiale del bene oggetto di spoglio e l’errata valutazione delle prove e delle risultanze della ctu;

– la corte d’appello, nella contumacia dell’appellato (OMISSIS), ha accolto il gravame riformando parzialmente la sentenza impugnata relativamente alla natura condominiale del lastrico solare con condanna dell’appellato al ricollocamento della porta metallica originariamente sistemata tra il terrazzo e l’area adibita a stenditoio, nonché alla consegna delle chiavi sia della porta ripristinata che di quella blindata posta a chiusura del nuovo accesso al soprastante terrazzo realizzato dal (OMISSIS) sul pianerottolo condominiale;

– la corte territoriale precisava da ultimo che ogni altra questione concernente l’esatta consistenza della proprietà del (OMISSIS), costituiva oggetto di giudizio petitorio;

– la cassazione della sentenza d’appello è chiesta dal (OMISSIS) con ricorso notificato il 30/4/2019 e ricevuto dal Condominio il 3/5/2019 ed affidato a due motivi, illustrati da memoria;

– il Condominio ha depositato in data 24/9/2020 atto di costituzione;

– con ordinanza interlocutoria n. 19077/21 il Collegio ha disposto l’acquisizione del fascicolo d’ufficio di appello; le parti hanno presentato memorie;

considerato che:

– va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità ex art. 370 cod. proc. civ. dell’atto di costituzione tardivamente depositato dal Condominio il 24/9/2020 a fronte della notifica del ricorso ricevuta il 3/5/2019;

– passando all’esame del ricorso, con il primo motivo si deduce, in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la nullità del giudizio di appello per violazione degli articoli 24 e 111 Cost. nonché degli articoli 160 e 101 cod. pro. civ.;

– secondo il ricorrente, (OMISSIS) è rimasto involontariamente contumace a causa della nullità della notificazione dell’atto di citazione in appello in quanto il gravame non è stato notificato né presso la residenza né presso il domicilio eletto, ma presso il domicilio eletto ma successivamente revocato all’atto del deposito della comparsa conclusionale;

– la censura è infondata poiché secondo la costante giurisprudenza della Corte “la notificazione degli atti del processo, qualora la parte sia rappresentata da più di un difensore, può essere utilmente effettuata ad uno di essi, anche nel caso in cui sia stato eletto domicilio presso l’altro (cfr. Cass. 12963/2006; id.5691/2000; 10129/2021);

– ebbene, poiché nel caso di specie, come espressamente riconosciuto dal ricorrente, la citazione in appello è stata notificata dal Condominio al (OMISSIS) a Roma in via (OMISSIS) 41 presso lo studio del codifensore avv. Cirri (OMISSIS) (OMISSIS), che lo difendeva in primo grado insieme all’avv.to (OMISSIS), ed ai quali è stato aggiunto con procura ad litem contenuta nella comparsa conclusionale depositata il 24 novembre 2009, l’avv.to Guido (OMISSIS), deve ritenersi, in applicazione del principio di diritto sopra enunciato, che la notifica colà effettuata sia stata validamente eseguita;

– con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli articoli 1117, 1140, 1168 e 2697 cod. civ., nonché dell’articolo 115 cod. proc. civ. per avere il giudice dell’appello omesso di considerare che l’onere probatorio del possesso del bene che si assume spogliato incombe sulla parte che ha invocato la tutela possessoria, nel caso di specie, sul condominio;

– la censura è infondata;

– costituisce principio consolidato che con riguardo al condominio, le parti comuni di un edificio formano oggetto di un compossesso “pro indiviso” che si esercita diversamente a seconda che le cose, gli impianti ed i servizi siano oggettivamente utili alle singole unità immobiliari, a cui sono collegati materialmente o per destinazione funzionale (come ad esempio per suolo, fondazioni, muri maestri, facciata, tetti, lastrici solari, oggettivamente utili per la statica), oppure siano utili soggettivamente, sicché la loro unione materiale o la destinazione funzionale ai piani o porzioni di piano dipenda dall’attività dei rispettivi proprietari (come ad esempio per scale, portoni, anditi, portici, stenditoi, ascensore, impianti centralizzati per l’acqua calda o per aria condizionata); pertanto, nel primo caso l’esercizio del possesso consiste nel beneficio che il piano o la porzione di piano – e soltanto per traslato il proprietario – trae da tali utilità, nel secondo caso nell’espletamento della predetta attività da parte del proprietario;

– tanto premesso, qualora uno dei condomini, senza il consenso degli altri ed in loro pregiudizio, abbia alterato o violato, lo stato di fatto o la destinazione della cosa comune impedendo o restringendo il godimento spettante a ciascun possessore “pro indiviso” sulla cosa medesima in modo da sottrarla alla sua specifica funzione, sono esperibili da parte degli altri comproprietari le azioni a difesa del compossesso per conseguire la riduzione della cosa al pristino stato, allo scopo di trarne quella “utilitas” alla quale la cosa era asservita prima della contestata modificazione;

– in proposito, peraltro, non si rende necessaria la prova specifica del possesso di detta parte quando essa sia costituita dalla porzione immobiliare in cui l’edificio si articola e l’eccezione “feci sed iure feci” è opponibile solo quando l’attività materiale del condomino non sia in contrasto con l’esercizio attuale o potenziale di analoga attività da parte di altro condomino, non limitandone i poteri corrispondenti ai diritti spettanti sulle cose condominiali (cfr. Cass. 16496/2005; id.7748/2011);

– la corte territoriale si è attenuta a tali principi interpretativi mentre non colgono nel segno i riferimenti giurisprudenziali indicati (cfr. pag. 10 e 11 del ricorso) dal ricorrente e riferiti ad azioni di reintegra nel possesso non fondate sulla natura condominiale del bene posseduto;

– in conclusione, il ricorso è rigettato e nulla va disposto sulle spese di lite attesa la mancanza di rituale attività difensiva da parte del Condominio;

– sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile il 6 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il giorno 11 marzo 2022.

SENTENZA – copia non ufficiale -.