REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
Composta da
Dott. GIUSEPPE DE MARZO – Presidente –
Dott. GIORGIO POSCIA – Consigliere –
Dott. MICAELA SERENA CURAMI – Consigliere –
Dott. EVA TOSCANI – Relatore –
Dott. GIOVANBATTISTA TONA – Consigliere –
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) (OMISSIS) nato a (OMISSIS) il xx/xx/19xx;
avverso l’ordinanza del 05/11/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di Roma;
visti gli atti, ii procedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere, dott.ssa Eva Toscani;
udito ii Sostituto Procuratore generale, dott. Luigi Cuomo, che ha chiesto ii rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza in preambolo ii Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava l’istanza di affidamento in prova terapeutico, ai sensi dell’art. 94 P.R. n. 309 del 1990, formulata da (OMISSIS) (OMISSIS) con riferimento alla pena complessiva di undici anni e quattro mesi di reclusione, inflitta per i reati di rapina e violazione della normativa in materia di stupefacenti, commessi fino al 2013, di cui al procedimento di esecuzione di pene concorrenti in data 22 ottobre 2021.
II Tribunale valorizzava, a sostegno della decisione, i precedenti penali del condannato (in materia di armi e ricettazione), oltre a quelli in espiazione. Osservava, in particolare, che la reiterazione delle condotte, anche dopo la detenzione in carcere e il successivo godimento (nel 2010 e nel 2014) dell’affidamento in prova terapeutico, era sintomatica di un rilevante profilo di pericolosità sociale del condannato che dimostrava di non aver maturato una reale rivisitazione critica del proprio passato criminale.
Ciò riteneva, altresì, dimostrato dai risultati dell’osservazione personologica, ove é descritta una fragilità emotiva che non rende il condannato capace di conformarsi alle regole e alle prescrizioni connaturate alla misura invocata.
Concludeva, quindi, nel senso della necessita di un periodo di ulteriore osservazione, al fine di valutare approfonditamente le dichiarazioni di (OMISSIS) (OMISSIS) di “desiderio di recupero sociale”.
2. (OMISSIS) (OMISSIS) propone ricorso per cassazione, tramite i difensori di fiducia, avv. (OMISSIS) (OMISSIS) e avv. (OMISSIS) (OMISSIS) che, con distinti atti, lamentano i motivi di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. II ricorso a firma dell’avv. (OMISSIS) (OMISSIS) denuncia un unico motivo, riguardante la violazione dell’art. 94 d.P.PR. n. 309 del 1990 e ii correlato vizio di motivazione.
II Tribunale avrebbe indebitamente fondato la decisione di rigetto dell’affidamento in prova terapeutico sulla mera scorta di condotte illecite lontane nel tempo ovvero, quella apparentemente piu recente, per la quale é intervenuta sentenza di assoluzione.
Sarebbe stato. inoltre, trascurato l’avvenuto e documentato godimento, da parte del condannato, della misura degli arresti domiciliari (art. 89 d.P.R. n. 309 del 1990), che é stata sospesa per ragioni diverse dall’attuazione di condotte incompatibili con la misura da parte del condannato.
2.2. II ricorso a forma dell’avv. (OMISSIS) (OMISSIS) denuncia due motivi.
2.2.1. Con il primo denuncia la manifesta illogicità della motivazione.
L’ordinanza impugnata, dopo aver riconosciuto che il condannato é portatore da diversi anni di gravi problematiche di tossicodipendenza. avrebbe respinto l’istanza di affidamento terapeutico per lo svolgimento di un programma di recupero in forma residenziale, presso una struttura riabilitativa accreditata dal Servizio pubblico sanitario. alla stregua di una valutazione parziale delle risultanze acquisite, attribuendo unico rilievo alla sua storia delinquenziale e ai pregressi fallimenti delle misure alternative di carattere terapeutico, senza considerare che queste ultime erano state avviate in un periodo temporale risalente a oltre dieci anni addietro.
II ricorrente denuncia, inoltre, che il Tribunale avrebbe omesso di considerare, in una valutazione che dovrebbe essere necessariamente unitaria i progressi compiuti dal condannato nel corso di un lungo trattamento penitenziario, intrapreso nel luglio 2017, attestati sia dalla relazione di sintesi del 21 maggio 2024, sia da quella del 17 ottobre 2024. ove é espresso il parere favorevole al percorso terapeutico comunitario riabilitativo.
Al cospetto di tali evidenze, l’allarmante quadro di scarsa affidabilità e pericolosità descritto dal Tribunale di sorveglianza si rivelerebbe, dunque, del tutto incongruo.
2.2.2. Con il secondo motivo denuncia la manifesta illogicità della motivazione in punto di ritenuta assenza del requisito di un «maturo processo di rivisitazione critica».
Le affermazioni del Tribunale di sorveglianza in punto d’insufficiente consapevolezza da parte del condannato del proprio status e di una non completa rivisitazione critica del proprio passato deviante, sarebbero autoreferenziaIi e apodittiche, non si confronterebbero con la relazione di equipe e, soprattutto, sarebbero errate in diritto, poiché la costante giurisprudenza di legittimità richiede – quale condizione necessaria e sufficiente per la misura alternativa – che dai risultati dell’osservazione della personalità emerga che tale processo critico sia stato semplicemente avviato.
3. II Sostituto Procuratore generale, dott.ssa Sabrina Passafiume, intervenuta con requisitoria scritta depositata in data 20 dicembre 2024, ha prospettato il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
La base argomentativa offerta dal Tribunale di sorveglianza al provvedimento di rigetto evidenzia, invero, i lamentati profili d’illogicità e non é adeguatamente ancorata ai risultati del procedimento.
2. Appare utile premettere che, attraverso la misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale, l’ordinamento ha inteso attuare una forma dell’esecuzione della pena esterna al carcere nei confronti di condannati per i quali, alla luce dell’osservazione della personalità e di altre acquisizioni ed elementi di conoscenza, sia possibile formulare una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale all’esito della misura alternativa (Corte cost., 5 dicembre 1997, n. 377),
Riguardo alla peculiare finalità dell’affidamento, la giurisprudenza di questa Corte é uniformemente orientata nel senso che, ai fini della concessione della misura, non possono, di per se soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quaIi la gravità del reato per cui é intervenuta condanna e i precedenti penali, ne può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che dai risultati dell’osservazione della personalità emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato» (da ultimo, Sez. 1, n. 141o del 30/10/2019, M.. Rv. 277924).
In particolare, é stato chiarito che, per ii giudizio prognostico favorevole, la natura e la gravita dei reati per i quali é stata irrogata la pena in espiazione deve costituire, unitamente ai precedenti (Sez. 1, n. 1812 del 4/3/1999, Danieli, Rv. 213062), alle pendenze e alle informazioni di P.S. (Sez. 1, n. 1970 dell’11/3/1997, Caputi, Rv. 207998), il punto di partenza dell’analisi della personalità del soggetto, la cui compiuta ed esauriente valutazione non può mai prescindere, tuttavia, dalla condotta tenuta successivamente dal condannato e dai suoi comportamenti attuali, risultando questi essenziali ai fini della ponderazione dell’esistenza di un effettivo processo di recupero sociale e della prevenzione del pericolo di recidiva (su questo specifico aspetto, si veda Sez. 1, n. 31420 del 5/5/2015, lncarbone, Rv. 264602).
Si é inoltre precisato che, fra gli indicatori utilmente apprezzabili in tale ottica, possono essere annoverati l’assenza di nuove denunzie, il ripudio delle pregresse condotte devianti, l’adesione a valori socialmente condivisi, la condotta di vita attuale, la congruita della condanna, l’attaccamento aI contesto familiare e I’eventuale buona prospettiva di risocializzazione (Sez. 1, n. 44992 del 17/9/2018, S.. Rv. 273985).
3. Quanto, poi, allo specifico tema dell’affidamento in prova aI servizio sociale richiesto per ragioni terapeutiche ai sensi dell’art. 94 D.P.R. 309 del 1990, i presupposti per l’applicazione dell’istituto sono di duplice natura: uno soggettivo, costituito dallo stato di tossicodipendenza o di alcool dipendenza del soggetto detenuto, che, a pena d’inammissibilità, deve essere certificato da una struttura sanitaria pubblica; l’altro oggettivo, rappresentato dai limiti edittali massimi della sanzione complessivamente inflitta al soggetto o del residuo di maggiore pena da scontare.
Alla presenza di queste pre-condizioni, l’Autorità giudiziaria deve svolgere una complessa valutazione circa il probabile conseguimento delle finalità del programma, concordato dal soggetto interessato con un’unita sanitaria locale o con uno degli enti previsti l’art. 115 D.P.R. n. 309 del 1990, oppure, con organismi privati, tenuto conto della pericolosità del condannato e dell’attitudine del trattamento a realizzare un suo effettivo reinserimento sociale (Sez. 1, n. 53761 del 22/09/2014, Palena, Rv. 261982; Sez. 1, n. 11575 del 05/02/2013, Sansonna, Rv. 255158).
4. Degli esposti principi il Giudice specializzato non ha fatto corretta applicazione, poiché ha affermato che non vi fosse neppure quel nucleo minimo di prognosi favorevole per l’accesso alla misura alternativa sulla scorta di affermazioni errate in diritto e, comunque, sulla scorta di dati parziali.
É fermo, nella giurisprudenza di legittimità, il principio secondo cui, in materia di misure alternative, «non può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell’osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato (Sez. 1, n. 773 del 3.12.2013, dep. 10/1/2014, Naretto, Rv. 258402).
Nel caso di specie, le affermazioni sul tale aspetto non appaiono in linea con il principio espresso (richiedendosi un non necessario avanzato grado di rivisitazione) e, comunque, risultano distoniche rispetto a quanto si legge nelle relazioni di sintesi, laddove l’equipe – nell’esprimere il parere favorevole – da atto dell’utilità di un percorso comunitario riabilitativo «per rinforzare la parte sana della persona», dunque gia ravvisabile nel condannato.
Sotto altro aspetto, l’ordinanza é silente laddove, nel valutare la personalità dell’istante, ha trascurato di prendere in considerazione la regolare condotta carceraria e quella, altrettanto priva di rilievi, serbata agli arresti domiciliari in comunità. Si tratta di elementi suscettibili di considerazione, in ipotesi anche al fine di escluderne motivatamente il rilievo in concreto, nella formulazione del doveroso giudizio prognostico sottostante alle richieste misure alternative.
In definitiva, ii provvedimento impugnato, dopo avere descritto la condizione personale del condannato, ha valorizzato, per negare il beneficio, esclusivamente la pluralità dei fatti di reato commessi negli anni 2013/2014 e i coevi precedenti fallimenti della misura.
La motivazione si risolve, dunque, in una generica e assertiva valorizzazione dei reati commessi e del carico pendente, decontestualizzati nella loro dimensione temporale, senza che sia stata fornita alcuna coerente indicazione delle ragioni persistentemente ostative, taIi da escludere quam minime l’avvio di un processo di revisione critica.
5. Per tali ragioni il provvedimento impugnato dev’essere annullato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma che, libero negli esiti, si atterrà a suindicati principi di diritto.
6. In caso di diffusione del presente provvedimento vanno omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Roma.
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.
Cosi é deciso, 24/01/2025
II Consigliere estensore Il Presidente
Eva Toscani Giuseppe De Marzo
Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2025.