Si rifiuta di sottoporsi al test alcolemico e, arrabbiata, si sfoga oltraggiando gli agenti. Non punibilità (Corte di Cassazione, Sezione VI Penale, Sentenza 19 maggio 2021, n. 19841).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRICCHETTI Renato Giuseppe – Presidente –

Dott. MOGINI Stefano – Consigliere –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Rel. Consigliere –

Dott. SILVESTRI Pietro – Consigliere –

Dott. CALVANESE Ersilia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) Mariya nata il 08/10/19xx;

avverso la sentenza del 09/06/2020 della Corte appello di Brescia;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Pierluigi Di Stefano;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Vincenzo Senatore, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del secondo motivo di ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale monocratico di Bergamo, previa declaratoria di estinzione per prescrizione del reato dall’art. 186 comma 7 C.d.S.,, ha confermato il giudizio di responsabilità di Mariya (OMISSIS) in ordine al reato di oltraggio a pubblico ufficiale.

L’imputata ha proposto ricorso a mezzo del difensore.

Con il primo motivo deduce la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, nonché l’inosservanza e/o l’erronea applicazione della legge penale.

Rileva l’erronea valutazione delle prove, non risultando dimostrato che l’imputata abbia rivolto parole offensive nei confronti dei pubblici ufficiali, essendo piuttosto arrabbiata “in generale”.

Manca, peraltro, l’elemento costitutivo del reato costituito dalla presenza di almeno due persone nel luogo e nel momento del fatto.

Con il secondo motivo lamenta la mancanza della motivazione, nonché l’inosservanza e/o l’erronea applicazione della legge penale per non avere la Corte territoriale valutato il motivo di appello concernente il riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen.

Il procuratore generale con requisitoria scritta ha chiesto l’ accoglimento del secondo motivo di ricorso Il ricorso è fondato nei limiti che seguono.

Il primo motivo è manifestamente infondato.

Il ricorso affronta nuovamente temi già proposti con i motivi di appello che sui quali la Corte ha risposto in modo ampio con argomentazioni del tutto logiche e aderenti ai presupposti in fatto riportati nella motivazione.

Il ricorso, quindi, finisce per invocare una diversa valutazione dei fatti, non rispettando i limiti del giudizio di legittimità.

E’ invece fondato il secondo motivo.

La Corte di appello dà atto che era stato presentato uno specifico motivo riferito alla richiesta di applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto ma, al riguardo, non ha dato alcuna motivazione, neanche implicita; peraltro, considerando le argomentazioni con le quali la Corte ha ritenuto applicabili le circostanze attenuanti generiche, ovvero «in considerazione dell’incensuratezza e della giovane età, “nonché dello stato emotivo» della medesima, nella stessa prospettiva della Corte di merito la richiesta di applicare la causa di non punibilità appariva utilmente valutabile.

Quindi, va disposto annullamento con rinvio al solo fine della valutazione in ordine alla richiesta di applicazione della predetta causa di non punibilità.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla dedotta particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Brescia.

Roma, così deciso il 10 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2021.

SENTENZA – copia non ufficiale -.