Sottoposto agli arresti domiciliari per aver tentato di corrompere un Magistrato, ricorre in Cassazione; poi ci ripensa e rinuncia all’atto di impugnazione (Corte di Cassazione, Sezione VI Penale, Sentenza 22 dicembre 2020, n. 37119).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRICCHETTI Renato Giuseppe – Presidente –

Dott. MOGINI Stefano – Consigliere –

Dott. GIORGI Maria Silvia – Consigliere –

Dott. APRILE Ercole – Rel. Consigliere –

Dott. CALVANESE Ersilia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

su ricorso presentato da:

(omissis) Ezio, nato a (omissis) il 04/12/1964;

avverso l’ordinanza del 23/07/2020 del Tribunale di Messina;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Ercole Aprile;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa Francesca Romana Pirrelli, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso per rinuncia.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza sopra indicata il Tribunale di Messina, adito ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., confermava il provvedimento del 19 febbraio 2020 con il quale il Tribunale di Messina in composizione collegiale, quale giudice del dibattimento, aveva rigettato una richiesta di revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari applicata a Ezio (omissis), imputato del reato di cui all’art. 319 ter cod. pen., per avere concorso con Piero (omissis) e Giuseppe (omissis) nella corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio in atti giudiziari di Giancarlo (omissis), magistrato in servizio come sostituto nella Procura della repubblica presso il Tribunale di (omissis).

2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso il (omissis), con atto sottoscritto dai suoi difensori, il quale ha dedotto i seguenti tre motivi.

2.1. Violazione di legge, in relazione all’art. 273 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per mancanza, illogicità e travisamento della prova, per avere il Tribunale dell’appello cautelare erroneamente valutato gli esiti dell’istruttoria dibattimentale in corso, che hanno permesso di escludere la permanenza dei gravi indizi di colpevolezza tenuto conto che il coimputato Piero (omissis), esaminato in dibattimento, aveva modificato la versione dei fatti offerta durante la fase delle indagini: dichiarazioni che non erano state neppure utilizzare per le contestazioni e che, dunque, non erano più utilizzabili né per il giudizio di merito, né per quello cautelare.

2.2. Vizio di motivazione, per avere il Tribunale messinese travisato il contenuto delle dichiarazioni rese dal coimputato Giuseppe (omissis), sostenendo che questi aveva riscontrato con la sua deposizione la fondatezza dell’ipotesi accusatoria, laddove al contrario, con le stesse era stata esclusa l’esistenza di un accordo corruttivo noto al (omissis).

2.3. Violazione di legge, in relazione all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per mancanza, illogicità travisamento dei risultati probatori, per avere il tribunale siciliano confermato la sussistenza di un concreto e attuale pericolo di recidiva dell’imputato, benché le carte del processo avessero escluso che lo stesso, soggetto incensurato, non avesse avuto alcun contatto diretto con il magistrato interessato all’iniziativa corruttiva, né fosse stato altrimenti dimostrata l’esistenza di suoi “autonomi canali illeciti” ovvero di una sua “allarmante vocazione al crimine”.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ritiene la Corte che il ricorso sia inammissibile in quanto il ricorrente, con dichiarazione del 14 dicembre 2020, ha rinunciato al suo atto di impugnazione.

2. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e a quella di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per rinuncia e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18/12/2020.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2020.

SENTENZA – copia non ufficiale -.