REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Rel. Consigliere
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9416-2018 proposto da:
BUONVINO PAOLA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 192, presso lo studio dell’avvocato ROCCO MELE, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCO FURORE;
– ricorrente –
contro
SARA ASSICURAZIONI SPA in persona del legale rappresentante procuratore speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 28, presso lo studio dell’avvocato GAETANO ALESSI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROSARIO LIVIO ALESSI;
– controricorrente –
nonchè contro
FASANO ANNA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 2072/2017 del TRIBUNALE di FOGGIA, depositata il 22/09/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/11/2019 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. del 22/9/2017 il Tribunale di Foggia ha respinto il gravame interposto dalla sig. Paola Buonvino in relazione alla pronunzia G. di P. Foggia n. 398 del 2012, di rigetto della domanda proposta ex art. 141 d.lgs. n. 209 del 2005 nei confronti della società Sara Assicurazioni s.p.a. (assicuratrice della r.c.a. dell’autovettura Fiat Stilo tg. CR421VL di proprietà della sig. Anna Elvira Fasano) all’esito di sinistro stradale avvenuto il 10/7/2009 in Foggia via San Severo, allorquando verso le 17,30 la suindicata autovettura condotta dal sig. Matteo Schiavone, a bordo della quale viaggiava in qualità di trasportata, veniva tamponata dalla Renault Clio tg. FG477057, condotta dalla proprietaria sig. Savina Gesualdo.
Avverso la suindicata pronunzia del giudice dell’appello la Buonvino propone ora ricorso per cassazione, affidato a 4 motivi.
Resiste con controricorso la società Sara Assicurazioni s.p.a.
L’altra intimata non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il 1° motivo la ricorrente denunzia «violazione e falsa applicazione» degli artt. 1223, 1226, 1227, 2043, 2056, 2697 c.c., 132, 1° co. n. 4, 115, 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, 10 co. n. 3, c.p.c.
Si duole che, ponendo a base della propria decisione la sola CTU ergonomica, il giudice dell’appello abbia ravvisato la sua esclusiva responsabilità relativamente alle lesioni subite per non avere allacciato le cinture di sicurezza, laddove poteva semmai configurarsi un mero concorso di colpa con il conducente dell’autovettura ove era trasportata, avendo il medesimo accettato che la circolazione avvenisse senza che lei allacciasse le cinture.
Con il 2° motivo denunzia «violazione e falsa applicazione» degli artt. 1223, 1226, 1227, 2043, 2056, 2697 c.c., 132, 1° co. n. 4, 115, 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, 10 co. n. 3, c.p.c.
Si duole che il giudice dell’appello abbia considerato la CTU quale unica fonte di prova.
Lamenta non essersi considerato che «il trasportato che ha subito un danno in seguito a un sinistro stradale può ottenere il risarcimento senza dover dimostrare la responsabilità dei conducenti coinvolti nell’incidente»;
che il mancato allacciamento della cintura può avere determinato in parte il danno, il cui risarcimento può essere conseguentemente ridotto, ma non può pregiudicare in toto il suo diritto al risarcimento del danno;
che il conducente dell’autovettura su cui era trasportata «ha accettato la circolazione del mezzo in condizioni di mancata sicurezza», laddove «prima di partire aveva il dovere di controllare le condizioni del viaggio, accertandosi che lo stesso avvenisse nel rispetto delle norme comuni della prudenza e sicurezza.
Entrambi i soggetti hanno deciso di procedere senza che il trasportato avesse la cintura, concorrendo al verificarsi dell’evento lesivo, si dovrà pertanto stabilire in che percentuale dovrà attribuirsi in concorso l’evento lesivo>>.
Con il 3° motivo denunzia «violazione e falsa applicazione» degli artt.1223, 2043, 2054, 2056 c.c., 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c. Si duole che il giudice dell’appello abbia accolto le conclusioni del CTU secondo cui «”considerato che la Buonvino non indossava le cinture, è possibile che abbia urtato il capo contro il poggiatesta del sedile anteriore ma, considerata la minore forza d’urto, è ancora più probabile che abbia subito la rottura degli occhiali sì ma non la rottura della protesi dentaria, che avrebbe richiesto un urto più violento di tutto il volto contro il poggiatesta”», lamentando che a tale stregua manchi «qualsiasi riferimento tecnico scientifico» e «nulla» venga «detto sulle altre lesioni documentate ed oggetto di causa ( trauma del rachide cervicale )».
I motivi sono fondati e vanno accolti nei termini di seguito indicati.
Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, qualora la messa in circolazione dell’autoveicolo in condizioni di insicurezza (e tale è la circolazione senza che il trasportato abbia allacciato le cinture di sicurezza), sia ricollegabile all’azione o omissione i non solo del trasportato i ma anche del conducente (il quale prima di iniziare o proseguire la marcia deve controllare che essa avvenga in conformità delle normali norme di prudenza e sicurezza), fra costoro si è formato il consenso alla circolazione medesima con consapevole partecipazione di ciascuno alla condotta colposa dell’altro ed accettazione dei relativi rischi; pertanto si verifica un’ipotesi di cooperazione nel fatto colposo, cioè di cooperazione nell’azione produttiva dell’evento (diversa da quella in cui distinti fatti colposi convergano autonomamente nella produzione dell’evento).
In tale situazione, a parte l’eventuale responsabilità verso terzi ex art.2054 c.c., deve ritenersi risarcibile, a carico del conducente del suddetto veicolo e secondo la normativa generale degli artt. 2043, 2056, 1227 c.c., anche il pregiudizio all’integrità fisica che il trasportato abbia subito in conseguenza dell’incidente, tenuto conto che il comportamento dello stesso, nell’ambito dell’indicata cooperazione, non può valere ad interrompere il nesso causale fra la condotta del conducente ed il danno, né ad integrare un valido consenso alla lesione ricevuta, vertendosi in materia di diritti indisponibili (v. Cass., 14/3/2017, n. 6481; Cass., 13/05/2011, n. 10526; Cass., 11/3/2004. Cfr. altresì, con riferimento a circolazione su scooter senza casco, Cass., 13/5/2011, n. 10526).
Orbene, il giudice dell’appello ha nell’impugnata sentenza invero disatteso il suindicato principio. In particolare là dove, nell’avallare l’affermazione del giudice di prime cure secondo cui è «emerso dall’istruttoria espletata e alla luce delle risultanze della consulenza ergonomica … l’incidenza nella causazione dei danni di un comportamento negligente della trasportata (mancato utilizzo delle cinture di sicurezza)>>, e nel sottolineare che «il consulente, dopo aver svolto i necessari accertamenti, ha evidenziato una incongruenza, con riferimento ai danni, tra il sinistro per come descritto ed emerso dalle testimonianze e quello accertato in sede di indagine peritale, ritenendo già nella prima integrazione, dopo aver acquisito la perizia sul veicolo del perito della compagnia, alla luce dei danni materiali emersi, estremamente improbabile, pur se non impossibile, la rottura della protesi amovibile, considerata la capacità di assorbimento degli urti dei materiali di cui sono costituiti i sedili», è pervenuto a ravvisare «l’esistenza di danni molto più lievi rispetto a quelli ipotizzati sulla base delle dichiarazioni del teste escusso e ha ritenuto pertanto, alla luce della minore forza d’urto emersa rispetto a quella calcolata con la prima perizia» e a ritenere «inverosimile la rottura della protesi dentaria che avrebbe richiesto un urto più violento di tutto il volto contro il poggiatesta», senza affatto considerare che ove il conducente avesse ottemperato al proprio obbligo di far allacciare le cinture di sicurezza alla trasportata e non avesse accettato il rischio di una circolazione irregolare l’evento non sarebbe accaduto (quantomeno nelle modalità verificatesi).
Della medesima, in accoglimento p.q.r. del ricorso [con assorbimento di ogni altra questione e diverso profilo, nonché del 4° motivo (con il quale la ricorrente denunzia «violazione e falsa applicazione» degli artt. 61, 112, 115, 116, 194 c.p.c., 2697 c.c., 11, 24 Cost., in relazione all’art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c., dolendosi della mancata considerazione delle altre emergenze processuali)], s’impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio al Tribunale di Foggia, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo del suindicato disatteso principio applicazione. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie p.q.r. il ricorso.
Cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Foggia, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2020.