E’ ammissibile l’appello dell’imputato avverso la sentenza del Giudice di pace che lo condanni a sola pena pecuniaria (Corte di Cassazione, Sezione V Penale, Sentenza 2 settembre 2021, n. 32747).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MICCOLI Grazia – Presidente

Dott. BELMONTE Maria Teresa – Consigliere

Dott. PISTORELLI Luca – Consigliere

Dott. BORRELLI Paola – Rel. Consigliere

Dott. BRANCACCIO Matilde – Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) ALFONSO nato a CAVA DE’ TIRRENI il 01/08/19xx;

avverso la sentenza del 29/10/2020 del TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa PAOLA BORRELLI;

lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Dott. TOMASO EPIDENDIO, che ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata;

lette le conclusioni dell’Avv. FRANCO (OMISSIS) per la parte civile, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso ed ha depositato conclusioni scritte e nota spese.

RITENUTO IN FATTO

1. La sentenza impugnata è stata emessa il 29 novembre 2020 dal Giudice monocratico del Tribunale di Nocera Inferiore, quale Giudice di appello avverso la sentenza del Giudice di pace della stessa città, che aveva condannato Alfonso (OMISSIS) alla multa di 1200 euro per diffamazione ai danni di Vincenzo (OMISSIS).

Con la pronunzia che forma oggetto del presente giudizio, il Tribunale ha dichiarato inammissibile l’appello dell’imputato interpretando l’art. 37 d.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 ed osservando che il prevenuto non aveva impugnato anche il capo della sentenza di prime cure concernente le statuizioni civili.

2. Contro l’anzidetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato a mezzo del difensore di fiducia denunziando violazione degli artt. 37 d.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 e 574 cod. proc. pen.

Si legge nel ricorso che il Giudice monocratico avrebbe trascurato la giurisprudenza consolidata di questa Corte secondo cui è ammissibile l’appello dell’imputato avverso la sentenza del Giudice di pace che lo condanni a sola pena pecuniaria ancorché il gravame non risulti specificamente rivolto anche al capo della pronunzia concernente le statuizioni civili, ma comunque contesti il giudizio di responsabilità penale, come era avvenuto nella specie.

3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata ed il difensore di parte civile, invece, ha insistito per l’inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato, donde la sentenza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale di Nocera Inferiore per il giudizio.

1. E’, infatti, principio assolutamente maggioritario nella giurisprudenza di questa Corte e condiviso dal Collegio quello secondo cui è ammissibile l’appello proposto dall’imputato avverso la sentenza del giudice di pace di condanna alla pena pecuniaria, ancorché non sia stato impugnato il capo relativo alla condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile; ciò in quanto l’art. 37 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 deve essere coordinato con la disposizione di cui all’art. 574, comma 4, cod. proc. pen., per la quale l’impugnazione proposta avverso i punti della sentenza riguardanti la responsabilità penale dell’imputato estende i suoi effetti agli altri punti che dipendano dai primi, fra i quali sono ricompresi quelli concernenti il risarcimento del danno (solo per citare le più recenti, cfr. Sez. 4, n. 27460 del 15/03/2019, Polimeni, Rv. 276459; Sez. 2, n. 9631 del 11/01/2019, Rodà, Rv. 275765; Sez. 4, n. 31650 del 29/03/2018, Zuccaro, Rv. 273564; Sez. 2, n. 20190 del 14/04/2017, Santaluce, Rv. 269677; Sez. 5, n. 5017 del 14/12/2015, dep. 2016, El Hajji, Rv. 266059).

2. Ne discende che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Nocera Inferiore affinché celebri il giudizio di appello.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Nocera Inferiore per il giudizio.

Così deciso il 15/7/2021.

Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2021.

SENTENZA – copia non ufficiale -.