Tifoso colpisce un membro dello staff della squadra ospite durante una partita: risolto il contratto di abbonamento (Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, Sentenza 19 novembre 2021, n. 35615).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11039-2019 proposto da:

(OMISSIS) NICOLA, elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC del proprio difensore, avvocato GIAMPIERO (OMISSIS) (studio(OMISSIS).it);

– ricorrente –

contro

JUVENTUS F.C. SPA, in persona del procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE (OMISSIS) 7, presso lo studio dell’avvocato ANSELMO (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente agli avv.ti CESARE (OMISSIS) e FEDERICO (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4398/2018 del TRIBUNALE di TORINO, depositata il 27/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI.

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2014 Nicola (OMISSIS) convenne dinanzi al Giudice di pace di Torino la società Juventus F.C. s.p.a., esponendo che:

-) aveva stipulato con la società convenuta un contratto (denominato “Servizio Premium Boniperti”) avente ad oggetto l’abbonamento ad assistere alle partite di calcio disputate dalla squadra di proprietà della società convenuta nel complesso sportivo denominato “Juventus Stadium” di Torino;

-) che il 9 ottobre 2014 la società convenuta aveva sospeso l’erogazione del servizio, addebitandogli di avere, in occasione di una precedente partita di calcio, colpito con uno schiaffo un membro dello staff della squadra ospite (la A.S. Roma s.p.a.);

-) che la sospensione dell’abbonamento costituiva un inadempimento colpevole da parte della società convenuta.

Chiese pertanto la condanna della società convenuta “ad un facere consistente nel far assistere l’attore alle partite casalinghe della prima squadra della Juventus Football Club, organizzate e disputate presso lo Juventus Stadium nella stagione 2014-2015”, nonché al risarcimento del danno.

2. La società Juventus F.C. s.p.a. si costituì chiedendo il rigetto della domanda.

In via riconvenzionale allegò che, in conseguenza della condotta tenuta dall’attore, i competenti organi dell’ordinamento sportivo le avevano inflitto una sanzione pecuniaria dell’importo di curo 30.000.

Domandò di conseguenza la condanna dell’attore al risarcimento del danno.

3. Con sentenza 10 ottobre 2016 n. 3324 il Giudice di Pace di Torino rigettò la domanda attorea ed accolse quella riconvenzionale, condannando l’attore al risarcimento del danno in favore della società convenuta, quantificato equitativamente ex art. 1226 c.c. in euro 2.500.

La sentenza venne impugnata dal soccombente.

4. Il Tribunale di Torino con sentenza 27 settembre 2018 n. 4398 rigettò il gravame.

Il Tribunale ritenne in punto di fatto che effettivamente l’attore aveva tenuto una condotta antisportiva;

che le prove documentali dalle quali emergevano i fatti di causa erano state ritualmente acquisite in giudizio;

che di conseguenza la sospensione dell’abbonamento era stata legittimamente disposta dalla società Juventus F.C. s.p.a. in base alle previsioni di cui agli articoli 12 e 13 delle condizioni generali del contratto di abbonamento;

che la liquidazione del danno da parte del Giudice di pace fu “congrua”, e che comunque l’appellante aveva impugnato in modo generico il quantum debeatur.

5. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da Nicola (OMISSIS) con ricorso fondato su due motivi ed illustrato da memoria.

Ha resistito la Juventus F.C. con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo il ricorrente lamenta, prospettando i vizi di cui ai nn. 3, 4 e 5 dell’articolo 360 c.p.c., la violazione di sei articoli del codice di procedura civile e di nove articoli del codice civile.

Al di là di tali riferimenti normativi, nell’illustrazione del motivo vengono prospettate cinque diverse censure.

1.1. Con una prima censura (p. 6, ultima parte, del ricorso) il ricorrente deduce che erroneamente il Tribunale ha ritenuto che la Juventus F.C. non avesse mai chiesto, in primo grado, la condanna dell’attore al pagamento della penale contrattualmente prevista, e che di conseguenza fosse irrilevante qualsiasi indagine sulla validità e sulla congruità della clausola penale prevista dal contratto (la quale consentiva alla Juventus, in caso di risoluzione anticipata, di trattenere l’intero importo dell’abbonamento già incamerato).

Deduce in contrario il ricorrente che la società Juventus F.C., trattenendo l’intero costo dell’abbonamento, aveva di fatto applicato la clausola penale contrattualmente prevista, rappresentata per l’appunto dal costo dell’abbonamento.

1.1.1. La censura è inammissibile, e sarebbe stata comunque infondata nel merito, se la si fosse potuta esaminare.

In primo luogo la censura è inammissibile in quanto con essa il ricorrente ha inteso dolersi, in sostanza, d’una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato: sostiene infatti che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che “la Juventus non ha mai chiesto alcunché a titolo di penale” (così la sentenza, p. 15).

Tuttavia denunciare in sede di legittimità l’erroneità del giudizio con cui il giudice di merito abbia ritenuto mai proposta una domanda, che il ricorrente assume invece essere stata effettivamente formulata, è un motivo di ricorso che – per usare le parole della legge – “si fonda” sull’atto processuale del cui mancato esame il ricorrente si duole.

Quando il ricorso si fonda su atti processuali, il ricorrente ha l’onere di “indicarli in modo specifico” nel ricorso, a pena di inammissibilità (art. 366, comma primo, n. 6, c.p.c.).

“Indicarli in modo specifico” vuol dire, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte:

(a) trascriverne il contenuto, oppure riassumerlo in modo esaustivo;

(b) indicare in quale fase processuale siano stati prodotti;

(c) indicare a quale fascicolo siano allegati, e con quale indicizzazione (in tal senso, ex rnultis, Sez. 6 – 3, Sentenza n. 19048 del 28/09/2016; Sez. 5, Sentenza n. 14784 del 15/07/2015; Sez. U, Sentenza n. 16887 del 05/07/2013; Sez. L, Sentenza n. 2966 del 07/02/2011).

Con riferimento alla censura qui in esame, il ricorrente non ha assolto alcuno dei suddetti oneri. Il ricorso, infatti, non indica in quali termini ed in quale atto processuale assume che la Juventus F.C. abbia formulato la domanda di condanna dell’attore al pagamento della penale, oppure – eventualmente – abbia formulato una domanda di accertamento della legittimità dell’avvenuto incameramento della penale.

Né il ricorso riferisce se, nel primo grado del giudizio, la Juventus abbia per avventura opposto in compensazione il credito risarcitorio per i danni subiti in conseguenza dell’inadempimento di controparte, rispetto al debito restitutorio del prezzo dell’abbonamento per la parte non goduta.

Il ricorso, insomma, non contiene alcuna sufficiente esposizione delle difese svolte dalla società convenuta nel primo grado del giudizio, né espone le motivazioni in diritto su cui quelle difese poggiavano.

Esso, quindi, non assolve gli oneri minimi che l’art. 366 n. 6 c.p.c. esige da chi intenda sostenere che il giudice di merito abbia erroneamente ritenuto mai proposta una domanda invece effettivamente formulata dalla controparte del ricorrente.

1.1.2. Sebbene il rilievo che precede abbia carattere assorbente, ritiene doveroso il Collegio rilevare ad abundantiam che la prima censura contenuta nel primo motivo di ricorso sarebbe stata comunque infondata.

Dalla risoluzione d’un contratto (art. 1453 c.c.) scaturiscono, come noto, effetti liberatori, restitutori e risarcitori (art. 1458 c.c.).

La restituzione della prestazione ricevuta e il risarcimento del danno costituiscono obbligazioni diverse ed autonome, sicché è ben possibile che il contraente fedele, pur avendo diritto al risarcimento del danno, possa comunque essere tenuto alla restituzione del corrispettivo già ricevuto, salva l’applicazione dell’istituto della compensazione (così la fondamentale decisione pronunciata sul punto da Sez. U, Sentenza n. 5391 del 17/05/1995).

A tale disciplina deroga parzialmente l’art. 1458 c.c. per i contratti ad esecuzione periodica, per i quali la legge fa salve le prestazioni già eseguite al momento della risoluzione. Il contratto di abbonamento stipulato tra una società calcistica e lo spettatore, avente ad oggetto il diritto di quest’ultimo di assistere ad un determinato numero di competizioni sportive, è un contratto ad esecuzione periodica ai sensi dell’art. 1458 c.c.: in caso di risoluzione, pertanto, la società calcistica è tenuta a restituire il corrispettivo delle prestazioni non godute dall’abbonato.

La clausola contrattuale che, in deroga all’art. 1458 c.c., consenta alla società sportiva, in caso di risoluzione, di trattenere il corrispettivo relativo alle prestazioni non godute dall’abbonato “salvo il diritto al risarcimento del maggior danno”, può dunque effettivamente costituire un patto qualificabile come clausola penale ai sensi dell’art. 1382 c.c..

Si è detto “può”, e non “deve”, in quanto non può escludersi, in astratto, che in virtù degli altri patti contrattuali quella clausola debba essere qualificata come solve et repete, oppure come previsione d’una decadenza, od ancora come deroga convenzionale all’art. 1458 c.c..

Da ciò discendono due conseguenze.

1.1.3. La prima è che il ricorrente, a fronte d’una sentenza la quale ha escluso che la società convenuta abbia inteso avvalersi d’una clausola penale (“mai si è parlato di penale negli atti de/primo grado del giudizio’), non ha prospettato alcuna violazione delle regole legali di ermeneutica dei contratti (art. 1362 e c.c.), sicché la relativa statuizione non può essere sindacata in questa sede sul piano sostanziale.

1.1.4. La seconda è che, qualora volesse qualificarsi come “clausola penale” il patto contrattuale il quale consentiva alla società Juventus F.C. di incamerare l’intero prezzo dell’abbonamento, comunque nel presente giudizio la Juventus F.C. ha, da un lato, trattenuto l’intero corrispettivo dell’abbonamento, e dall’altro domandato il risarcimento del danno.

Il giudice di primo grado, pur avendo espressamente accertato tale condotta, ha comunque condannato l’attore al risarcimento del danno in favore della società Juventus.

In tal modo, quel giudice ha per ciò solo mostrato di ritenere – implicitamente, ma inequivocabilmente – che il corrispettivo dell’abbonamento incamerato dalla società Juventus non esauriva il danno da quest’ultima subito in conseguenza dell’inadempimento dell’odierno ricorrente dell’obbligo contrattualmente assunto di “non compiere azioni tese a denigrare, offendere o contestare in materia plateale persone, autorità e istituzioni pubbliche o private” (cfr. il controricorso, p. 20).

Il Tribunale ha confermato tale valutazione, ritenendo che l’odierno ricorrente, con la sua condotta illecita, aveva esposto la società Juventus al pagamento di un’ammenda di euro 30.000, condanna che ad avviso del Tribunale fu legata da un “nesso causale” rispetto alla condotta di Nicola (OMISSIS).

Il Tribunale, insomma, ha mostrato di ritenere che la società Juventus avesse patito un pregiudizio pari all’importo della penale, più la somma liquidata dal Giudice di pace.

La censura di “omessa pronuncia sulla eccessività della penale”, pertanto, sarebbe comunque infondata nel merito, dal momento che il giudice di merito ha comunque mostrato di ritenere che il danno patito dalla società Juventus fosse largamente eccedente la misura della penale.

E poiché la stima del danno, per quanto si dirà, non è stata validamente impugnata, qualunque discussione sulla congruità della penale resta assorbita dal fatto che il Tribunale ha ritenuto il danno concretamente subito dalla società Juventus superiore all’importo della suddetta penale.

1.2. Con una seconda censura il ricorrente deduce che erroneamente il Tribunale ha reputato tardiva la domanda subordinata, proposta dall’odierno ricorrente, di riduzione della penale.

1.2.1. Il motivo è inammissibile per difetto di rilevanza, sebbene la motivazione della sentenza impugnata vada su questo punto corretta.

Questa Corte infatti ha più volte affermato che la domanda di riduzione della clausola penale può essere proposta per la prima volta anche in appello, e che anzi la suddetta riduzione può essere disposta d’ufficio (ex multis, Sez. 2, Ordinanza n. 17933 del 27/08/2020; Sez. 1 – , Ordinanza n. 19320 del 19/07/2018, Rv. 649683 – 01).

Il Tribunale, pertanto, non avrebbe potuto ritenere tardiva ex art. 345 c.p.c. la suddetta domanda.

Tuttavia il dispositivo della sentenza impugnata è comunque conforme a diritto, dal momento che – per quanto detto supra, al § 1.1.2 – il Tribunale ha implicitamente mostrato di ritenere che il danno sofferto dalla Juventus F.C. eccedesse la penale.

Di conseguenza, quand’anche avesse esaminato la relativa domanda, non sarebbe potuto pervenire a conclusioni diverse dal rigetto dell’appello.

1.3. Con una terza censura il ricorrente deduce che erroneamente il Tribunale ha reputato non contestata, da parte del ricorrente, la domanda di risarcimento del danno proposta dalla società Juventus.

1.3.1. Il motivo è inammissibile in quanto non sembra cogliere l’effettiva ratio decidendi sottesa dalla sentenza impugnata.

Il Tribunale, infatti, non ha affatto ritenuto “non contestata” la domanda di risarcimento del danno proposta dalla Juventus.

Ha, invece, ritenuto “non specificamente contestata in appello” la liquidazione del danno compiuta dal Giudice di pace (cfr. la sentenza impugnata, p. 15, secondo capoverso, quintultimo rigo).

Il Tribunale, quindi, ha ritenuto che il motivo d’appello inteso a contestare il quantum debeatur fosse inammissibile per aspecificità del gravame, ex articolo 342 c.p.c.. Tale giudizio non è stato però espressamente impugnato nella presente sede.

1.4. Con una quarta censura il ricorrente deduce che il Tribunale lo ha condannato al risarcimento del danno in favore della Juventus senza “allegare in sentenza” i fatti costitutivi dell’illecito, e cioè l’antigiuridicità del fatto, il danno e il nesso di causalità.

1.4.1. Il motivo è infondato.

Il Tribunale, infatti, ha chiaramente esposto le ragioni per le quali la condotta dell’odierno ricorrente costituiva un inadempimento dell’obbligo contrattuale di “non denigrare, offendere o recare disturbo” a terzi; ha affermato che il danno subito dalla Juventus era pari a 30.000 euro; ha affermato che vi era un valido nesso di causa fra la condotta dell’odierno ricorrente e la sanzione inflitta dai competenti organi dell’ordinamento sportivo alla società Juventus.

1.5. Con una quinta censura, infine, il ricorrente deduce che erroneamente il Tribunale ha reputato tardiva, perché nuova, la domanda di accertamento della violazione, da parte della Juventus, dei doveri di correttezza e buona fede, nonché dell’abuso del diritto, quali fatti costituivi della responsabilità per inadempimento del contratto.

1.5.1. Il motivo è inammissibile perché irrispettoso degli oneri di indicazione ed allegazione richiesti, a pena di inammissibilità, dall’articolo 366, n. 6, c.p.c., per i rilievi già svolti supra, al § 1.1.1..

2. Col secondo motivo il ricorrente lamenta sia il vizio di violazione di legge di cui all’articolo 360, n. 3, c.p.c., sia quello di omesso esame d’un fatto decisivo, di cui all’articolo 360, n. 5, c.p.c.

Prospetta la violazione di undici norme del codice civile e due del codice di procedura civile.

Nella illustrazione del motivo si sostiene (questo è il nucleo della censura) che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che la condotta del ricorrente costituisse una violazione degli obblighi scaturenti dal contratto di abbonamento; che in ogni caso quell’inadempimento non era grave; che comunque il Tribunale aveva compiuto i suoi accertamenti sulla base di una erronea valutazione delle prove.

2.1. Il motivo è inammissibile per più ragioni: sia perché prospetta il vizio di omesso esame d’un fatto decisivo, in un giudizio in cui tale censura è preclusa dall’art. 348 ter, quinto comma, c.p.c., essendovi stata una doppia decisione conforme nei gradi di merito; sia in ogni caso perché censura un tipico apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, quale è lo stabilire se l’inadempimento del contratto abbia o non abbia il carattere della “gravità” richiesto dall’art. 1455 c.c..

3. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.

P.q.m.

(-) rigetta il ricorso;

(-) condanna Nicola (OMISSIS) alla rifusione in favore di Juventus F.C. s.p.a. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 3.100, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;

(-) ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile della Suprema Corte di cassazione, il giorno 14 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria, addì 19 novembre 2021.

SENTENZA – copia non ufficiale -.