Custodia cautelare: padre con figlio di età inferiore a sei anni detenuto anche se la madre lavora (Corte di Cassazione, Sezione II Penale, Sentenza 21 gennaio 2022, n. 2491).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIOTALLEVI Giovanni – Presidente –

Dott. PERROTTI Massimo – Consigliere –

Dott. SGADARI Giuseppe – Rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLA Sergio – Consigliere –

Dott. MINUTILLO TURTUR Marzia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) Sebastiano, nato a Palagonia il 28/07/19xx;

avverso l’ordinanza del 11/09/2021 del Tribunale di Catania;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione della causa svolta dal consigliere Dott. Giuseppe Sgadari;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. Ferdinando Lignola, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Catania rigettava l’appello proposto dal ricorrente avverso l’ordinanza con la quale la Corte di appello di Catania aveva respinto l’istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere applicata a (OMISSIS) Sebastiano con quella degli arresti domiciliari non valutando come assoluto l’impedimento della moglie dell’imputato ad accudire il figlio minorenne della coppia ex art. 275, comma 4, cod. proc. pen. .

2. Ricorre per cassazione (OMISSIS) Sebastiano, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per non avere il Tribunale valutato che l’attività lavorativa della madre del minore non le avrebbe permesso di prendersi cura del bambino, atteso che la donna doveva necessariamente allontanarsi dalla abitazione per un “amplissimo arco temporale”, non essendovi altri familiari disponibili ed asili nido nel comune di residenza della famiglia.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato e generico.

Il Tribunale ha correttamente richiamato il pacifico principio di diritto secondo cui, in tema di sostituzione della custodia cautelare in carcere per l’imputato padre di prole non superiore a sei anni, la condizione di assoluta impossibilità per la madre di assistere i figli sussiste, oltre che nel caso di decesso di quest’ultima, in presenza di una grave inabilità indipendente dalla sua volontà, essendo insufficiente una situazione di mera difficoltà (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che l’attività lavorativa della madre, ancorché quotidianamente svolta per oltre otto ore, non integrasse il requisito dell’assoluta impossibilità ad occuparsi della prole; Sez. 1, n. 10583 del 25/11/2020, dep. 2021, Arena, Rv, 281353).

Inoltre, in tema di divieto di custodia cautelare in carcere per l’imputato padre di prole non superiore ai sei anni, la condizione di madre-lavoratrice rileva, quale impedimento assoluto ad assistere i figli, a condizione che venga adeguatamente dimostrata l’oggettiva impossibilità per la madre di conciliare le esigenze lavorative con l’assistenza alla prole, nonché di avvalersi dell’ausilio di parenti od altre figure di riferimento, ovvero di strutture pubbliche (Sez. 6. N. 18851 del 06/13/2018, Gioffrè, Rv. 273382).

Nel caso in esame, non solo il ricorrente non ha sufficientemente specificato l’impedimento assoluto della madre del minore ad accudire il figlio in ragione della precipua attività lavorativa svolta e del numero delle ore occupate, ma non ha adeguatamente dimostrato, limitandosi a mere asserzioni, l’assenza di familiari disponibili e di strutture di supporto pubbliche.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter disp.att.cod.proc.pen. .

Sentenza a motivazione semplificata.

Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio de 22.12.2021.

Depositato in Cancelleria, oggi 21 gennaio 2022.

SENTENZA – copia non ufficiale -.