Ubriaco, scavalca il guard-rail e precipita in mare perdendo la vita: niente risarcimento ai familiari (Corte di Cassazione, Sezione III Civile, Sentenza 14 marzo 2022, n. 8098).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Rel. Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. R.G. 1377/2019, proposto da:

Alessandro (OMISSIS) (cod. fisc. BRS(OMISSIS)2M), Aldo (OMISSIS) (cod. fisc. BRS(OMISSIS)2N), Rita (OMISSIS) cod. fisc. BRS(OMISSIS)2D), in proprio e in qualità di eredi del defunto Giorgio (OMISSIS) (cod. fisc. BRS(OMISSIS)2D) rappresentati e difesi, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato Raffaele (OMISSIS), del Foro di Catanzaro, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, in Catanzaro, via (OMISSIS) n. 62.

– ricorrente –

contro

COMUNE DI STALETTI, in persona del sindaco in carica pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe (OMISSIS), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Catanzaro, via (OMISSIS) 18.

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro n. 114/2018, pubblicata il 4/6/2018.

* Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 dicembre 2021 dal Presidente, Dott. Giacomo Travaglino;

la Corte, e premesso in fatto:

– che Giorgio (OMISSIS), tra le 5 e le 5.20 del mattino del 16 luglio 2005, si era fermato con alcuni amici a chiacchierare e a scattare foto in un’area antistante la discoteca Rebus (dove aveva passato la notte);

– che l’area insisteva su di un tratto di strada costeggiante il mare e delimitato da un guard-rail, oltre il quale vi era uno strapiombo di oltre cento metri;

– che il ragazzo aveva scavalcato il guard-rail per espletare un bisogno fisiologico in stato di evidente ebbrezza alcolica (ma non del tutto ubriaco, ed in grado di percepire la situazione di pericolo) nonostante il richiamo degli amici che lo avvisavano del pericolo;

– che, incurante dei richiami, in particolare degli amici Luca (OMISSIS) e Adriano (OMISSIS) (poi escussi come testi in giudizio), dopo essersi voltato verso quest’ultimo sorridendogli, perdeva l’equilibrio, precipitando in mare e perdendo così la vita;

– che i congiunti del giovane avevano convenuto dinanzi al Tribunale di Catanzaro, ai sensi dell’art. 2051 c.c., il Comune di Staletti, per non aver predisposto le idonee protezioni ed i necessari segnali di pericolo nel luogo dell’incidente;

– che il comune, nel costituirsi in giudizio, aveva contestato la propria responsabilità sostenendo, da un canto, che il promontorio dal quale era precipitato Giorgio (OMISSIS) non fosse di sua proprietà, dall’altro, che, pur dopo aver scavalcato il guard-rail, era necessario percorrere una distanza di tre o quattro metri prima di arrivare al precipizio;

– che il tribunale adito, all’esito dell’istruttoria, valutato il contenuto delle deposizioni testimoniali, presa visione della consulenza disposta dal P.M. attestante “un importante stato di ebbrezza del (OMISSIS) al momento dell’incidente”, ritenuto che le circostanze di luogo fossero conosciute alla vittima (che aveva scavalcato il g.r. per poter urinare), rigettò la domanda;

– che la Corte di appello di Catanzaro, dinanzi alla quale gli odierni ricorrenti avevano impugnato la sentenza di primo grado, respinse a sua volta il gravame, ritenendo che la condotta del danneggiato fosse stata la causa esclusiva dell’evento;

che la sentenza d’appello è stata impugnata dinanzi a questa Corte dagli odierni ricorrenti sulla base di tre motivi di gravame;

OSSERVA IN DIRITTO

Con il primo motivo, si lamenta la violazione dell’art. 2051 e dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c.;

Con il secondo motivo, si lamenta la violazione dell’art. 2051 c.c. e degli artt. 115-116 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c.;

Con il terzo motivo si lamenta, infine, la violazione degli artt. 2043, e 1227 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.

I motivi non possono trovare accoglimento.

L’esame congiunto delle prime due ragioni di doglianza (in disparte i profili di inammissibilità che conseguono alla esposizione, in sede di giudizio di legittimità, di motivi cd. “misti”, di violazione di legge e di omesso esame di fatti decisivi) e della terza (correttamente rappresentata, per converso, ai sensi del solo n. 3 dell’art. 360 del codice di rito) non può che condurre al rigetto del ricorso, volta che, con motivazione incensurabile in questa sede, la Corte di appello (ff. 5-9 della sentenza impugnata) mostra di esaminare funditus tutte le circostanze, di fatto e processuali, dell’incidente mortale così come esposte in narrativa – circostanze delle quali gli odierni ricorrente non chiedono altro che una rivisitazione sul piano fattuale, perciò solo preclusa del tutto al giudice di legittimità – rilevandone la ascrivibilità, sotto il profilo tanto causale, quanto dell’imputabilità soggettiva, al solo ed esclusivo comportamento della vittima, ritenuto idoneo – con apprezzamento scevro da qualsivoglia vizio logico-giuridico, ovvero di sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta, tanto ex art. 2051 quanto ex art. 2043-1227 c.c., in punto di ricostruzione del nesso eziologico – ad interrompere qualsivoglia relazione e qualsiasi efficienza causale, ovvero anche soltanto concausale, alla situazione di fatto rappresentata dallo stato dei luoghi sotto il profilo dell’omessa custodia ex art. 2051 c.c. da parte del comune, ovvero del comportamento colposo dell’ente ex art. 2043, sia pur sotto il profilo del concorso alla produzione dell’evento di danno (come infondatamente lamentato con il terzo motivo di ricorso).

Le spese del presente giudizio possono essere compensate, per le medesime ragioni esposte dalla Corte di appello (f. 9, terzo capoverso della sentenza), che non hanno costituito motivo di impugnazione incidentale da parte del controricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Spese del giudizio di Cassazione compensate.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell’art. 1-bis, dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 2/12/2021.

Depositato in Cancelleria il giorno 14 marzo 2022.

SENTENZA – copia non ufficiale -.