Assunzione di cannabis terapeutica: ciò non legittima il possesso di oltre due chili di marijuana (Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, Sentenza 30 gennaio 2023, n. 3714).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Patrizia – Presidente –

Dott. VIGANLE Lucia – Consigliere –

Dott. PEZZELLA Vincenzo – Consigliere –

Dott. RANALDI Alessandro – Rel. Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) VINCENZO nato a STILO il 09/01/19xx;

avverso la sentenza del 03/12/2021 della CORTE APPELLO di TORINO;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere dott. ALESSANDRO RANALDI;

lette le conclusioni del PG.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 3.12.2021, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza di primo grado, emessa in sede di rito abbreviato, con cui Vincenzo (OMISSIS) è stato dichiarato responsabile del reato di illecita detenzione di sostanza stupefacente del tipo marijuana e di coltivazione di diverse piante di cannabis di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90.

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) quanto segue.

I) Violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto che la condotta del ricorrente sia penalmente rilevante, trattandosi di una coltivazione domestica di piante di cannabis giustificata dalla necessità del prevenuto di assumere tale sostanza stupefacente per lenire il dolore causato da grave polineuropatia.

II) Violazione di legge, per mancata applicazione dell’ipotesi di cui al quinto comma dell’art. 73 d.P.R. 309/90.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto sviluppa essenzialmente censure di merito e non si confronta con le argomentazioni dei giudici di merito, in ciò peccando anche di aspecificità.

5. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, i giudici di merito hanno adeguatamente argomentato nel senso che il notevole quantitativo di cannabis trovato in possesso del prevenuto (oltre due chili) non poteva trovare giustificazione con un uso esclusivamente personale e terapeutico dello stupefacente, trattandosi di prescrizione di cannabis del tutto incompatibile con la straordinaria quantità di sostanza drogante sequestrata.

Quanto al diniego della qualificazione giuridica del fatto nell’ipotesi di cui al quinto comma dell’art. 73 d.P.R. 309/90, si osserva che le relative argomentazioni offerte nella sentenza impugnata non possono considerarsi erronee in diritto o manifestamente illogiche, avendo i giudici territoriali congruamente valorizzato sul punto il ragguardevole quantitativo di stupefacente trovato in possesso del prevenuto, ritenuto logicamente incompatibile con il requisito della minima offensività penale della condotta, pur sempre deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell’azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, come nel caso, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (cfr. Sez. 6, n. 9892 del 28/01/2014, Rv. 259352 – 01).

6. Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 15 dicembre 2022.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2023.

SENTENZA – copia non ufficiale -.