REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
Dott. Vito Di Nicola – Presidente –
Dott. Cinzia Vergine – Consigliere –
Dott. Antonella Di Stasi – Relatore –
Dott. Giuseppe Noviello – Consigliere –
Dott. Alessandro Maria Andronio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) (OMISSIS), nato a (OMISSIS) il xx/xx/19xx;
avverso la sentenza del 15/06/2023 della Corte di appello di Bari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott.ssa Antonella Di Stasi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. Gianluigi Pratola, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata e l’accoglimento dei motivi di ricorso;
udito per l’imputato l’avv. (OMISSIS) (OMISSIS), che ha concluso associandosi alle richieste del PG e chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 15/06/2023, la Corte di appello di Bari confer nava la sentenza emessa in data 21/03/2022 dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Foggia, con la quale, all’esito di giudizio abbreviato, (OMISSIS) (OMISSIS) era stato dichiarato responsabile del reato di cui all’art. 73, comma 1 dpr n. 309/1990 (perché trasportava sostanze stupefacenti del tipo eroina e del tipo hashish) e condannato alla pena di anni due mesi otto di reclusione e di euro 16.000,00 di multa e contestualmente assolto dall’ulteriore reato di acquisto di sostanze stupefacente contestato con la formula “perché il fatto non è previsto dalla legge come reato”.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS) (OMISSIS), a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati.
Con il primo motivo deduce violazione dell’art. 15 cod.pen. e rizio di motivazione, lamentando che erroneamente la Corte di appello aveva ritenuto la condotta di trasporto non assorbita nella condotta principale lecita, di acquisto delle sostanze stupefacenti per uso personale.
Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in relazione all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, lamentando che la Corte aveva erroneamente denegato la configurabilità della predetta fattispecie delittuosa, dando rilievo solo alle modalità dell’azione (la sostanza stupefacente era stata occultata in un vano ricavato sotto il bracciolo del guidatore) e non considerando complessivamente il fatto.
Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.
3. Il difensore del ricorrente ha chiesto la trattazione orale in pubblica udienza del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Questa Corte, in fattispecie sovrapponibile a quella in esame, ha affermato che la condotta di trasporto di sostanza stupefacente di cui all’art. 73, co rima 1, d.P.R. n. 309 del 199, ha in comune con quella di detenzione la disponibilità di fatto della sostanza tanto che qualora il soggetto detenga la droga per uso personale e contestualmente la porti con sé, il trasporto resta assorbito nella condotta lecita di detenzione a fini individuali (Sez. 3, n. 28919 del 20/0 /2013, Fileccia, Rv. 255592).
3. In applicazione del suesposto principio di diritto, pertanto, la sentenza impugnata va annullata, in quanto la condotta di trasporto della droga acquistata e detenuta per uso personale deve ritenersi assorbita nella precedente condotta di acquisto, già riconosciuta come lecita dai Giudici di merito, perché avente ad oggetto sostanza stupefacente per uso personale.
P.Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.
Così deciso il 13/3/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Antonella Di Stasi Vito Di Nicola
Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2025.