Affidamento in prova per fini terapeutici: anche se l’imputato risulta inaffidabile, tale beneficio deve essere concesso (Corte di Cassazione, Sezione I Penale, Sentenza 2 aprile 2020, n. 11244).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI TOMASSI Maria Stefania – Presidente

Dott. CIAMPI Francesco Mari – Consigliere

Dott. DI SALVO Emanuele – Consigliere

Dott. DOVERE Salvatore – Consigliere

Dott. CENTONZE Alessandro – Rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) Cara Daniele, nato a (OMISSIS) il xx/xx/xxxx;

Avverso l’ordinanza emessa il 19/06/2019 dal Tribunale di sorveglianza di Roma;

Sentita la relazione del Consigliere Dott. Alessandro Centonze;

Dato atto che le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale, sono pervenute intempestivamente in cancelleria, con riguardo all’udienza odierna;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava l’istanza di affidamento in prova per fini terapeutici presentata da Daniele Cara ex art. 94 T.U. stup., per il residuo di pena che doveva scontare, la cui scadenza veniva individuata nella data del 15/12/2021.

Il provvedimento di rigetto veniva giustificato sul presupposto che Cara, in passato, aveva beneficiato di misure alternative alla detenzione, continuando a delinquere e commettendo un elevato numero di reati, che facevano emergere un suo atteggiamento di rifiuto di ogni percorso rieducativo funzionale al suo recupero, sia sul piano del reinserimento sociale sia sul piano terapeutico, anche alla luce della natura semiresidenziale del programma presentato dal ricorrente, che avrebbe comportato la sua permanenza presso la comunità terapeutica denominata “Villa Maraini” di Roma.

2. Avverso tale ordinanza Daniele Cara, a mezzo dell’avv. Cynthia De Conciliis, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in relazione alla ritenuta insussistenza dei presupposti applicativi del beneficio penitenziario richiesto, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Roma con un percorso argomentativo incongruo, che non teneva conto del processo rieducativo e terapeutico intrapreso dal condannato e delle prospettive concrete di reinserimento sociale.

Si deduceva, in proposito, che il Tribunale di sorveglianza di Roma aveva effettuato una verifica meramente retrospettiva della personalità di Cara, trascurando di considerare il parere favorevole espresso dalla A.S.L. Roma 1, che riteneva il programma terapeutico presentato dal ricorrente idoneo a determinare il superamento delle problematiche di tossicodipendenza che ne avevano caratterizzato il pregresso vissuto.

Queste argomentazioni venivano richiamate e ulteriormente ribadite nelle memorie difensive depositate nell’interesse di Daniele Cara, pervenute in cancelleria il 02/03/2020, con cui si evidenziavano, in linea con il ricorso introduttivo del presente procedimento, le ragioni che imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Daniele Cara è fondato nei termini di seguito indicati.

2. Osserva preliminarmente il Collegio che costituisce espressione di un orientamento ermeneutico consolidato il principio secondo cui l’affidamento in prova per fini terapeutici di cui all’art. 94 T.U. stup. presuppone una preventiva verifica sull’attualità della condizione di tossicodipendenza del condannato e sulla sussistenza di un programma terapeutico – al quale l’istante si sia sottoposto o intenda sottoporsi – idoneo a consentirne il recupero (Sez. 1, n. 38055 del 14/11/2006, Esposito, Rv. 235376-01; Sez. 1, n. 1150 del 18/02/1999, Rovesti 212969-01).

Tale verifica, al contempo, deve essere condotta dal tribunale di sorveglianza investito della richiesta tenendo conto della sussistenza di elementi atti a giustificare un giudizio prognostico favorevole nei confronti del condannato, consentendo di ritenere la misura idonea a escludere o a rendere improbabile la ricaduta in condotte devianti, attraverso un esame della personalità del condannato, ancorato a elementi sintomatici oggettivi (Sez. 1, n. 48041 del 09/10/2018, Massimino, Rv. 274665-01; Sez. 1, n. 19782 dell’11/04/2006, Muscari, Rv. 233881-01).

Tanto premesso, deve rilevarsi che il Tribunale di sorveglianza di Roma non valutava correttamente gli elementi risultanti agli atti, non esplicitando in termini esaustivi il percorso argomentativo seguito per pervenire al rigetto del beneficio penitenziario dell’affidamento in prova per fini terapeutici richiesto da Daniele Cara.

Si consideri, in proposito, che il Tribunale di sorveglianza di Roma, nel respingere la concessione della misura alternativa in esame fondava il suo giudizio sulla gravità dei reati commessi da Cara – peraltro notevolmente risalenti nel tempo – e sul suo pregresso vissuto criminale, trascurando di valutare il comportamento e l’atteggiamento del condannato dopo la commissione dei fatti per i quali gli era stata irrogata la condanna di cui si controverte, ai quali andava correlato il programma terapeutico presentato dal ricorrente.

In questo modo, si ometteva di verificare la sussistenza di elementi concreti che consentissero di affermare un’evoluzione positiva della personalità di Cara e l’esistenza di condizioni che ne rendevano possibile il reinserimento sociale attraverso la concessione del beneficio penitenziario richiesto, dalle quali il giudizio prognostico espresso, per le ragioni che si sono richiamate, non poteva prescindere (Sez. 1, n. 48041 del 09/10/2018, Massimino, cit.; Sez. 1, n. 19782 dell’11/04/2006, Muscari, cit.).

A tali considerazioni deve aggiungersi che il Tribunale di sorveglianza di Roma, oltre a svolgere una verifica inattuale sulla personalità di Cara, tenuto conto dei risalenti precedenti penali, non prendeva in considerazione gli elementi addotti dalla difesa del ricorrente in sede di presentazione della richiesta, tra i quali occorreva considerare il parere favorevole espresso dalla A.S.L. Roma 1, con cui il provvedimento impugnato non si confrontava adeguatamente.

Tale parere favorevole, invero, veniva formulato sulla base di un vaglio accurato della posizione di Cara, nell’ambito del quale si riteneva il programma terapeutico presentato ex art. 94 T.U. stup. idoneo a recuperare il ricorrente, proprio alla luce della natura semiresidenziale di “Villa Maraini” di Roma, che comportava la permanenza notturna all’interno della comunità terapeutica per i soggetti affidati.

Non può, in ogni caso, non ribadirsi che, per la formulazione del giudizio prognostico relativo all’istanza di affidamento in prova per fini terapeutici ex art. 94 T.U. stup., la natura e la gravità dei reati per i quali è stata irrogata la pena in espiazione e gli eventuali precedenti penali costituiscono il punto di partenza dell’analisi della personalità del soggetto tossicodipendente, la cui compiuta ed esauriente valutazione non può mai prescindere – al contrario di quanto riscontrabile nell’ordinanza impugnata – dalla condotta tenuta successivamente dal condannato e dalle sue prospettive di reinserimento sociale, risultando tali elementi essenziali ai fini della ponderazione dell’esistenza di un effettivo processo di recupero e della prevenzione del pericolo di recidiva.

3. Le ragioni che si sono esposte impongono l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con il conseguente rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma per un nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Roma.

Così deciso il 06/03/2020.

Si dà atto che il presente provvedimento, redatto dal relatore Consigliere Alessandro Centonze, è sottoscritto dal solo Presidente del Collegio per impedimento alla firma dell’estensore, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a), del d.P.C.M. 8 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2020.

SENTENZA – copia non ufficiale -.