Agevolazioni prima casa: il cambio di residenza deve avvenire entro 18 mesi (Corte di Cassazione, Sezione V Civile, Sentenza 30 giugno 2020, n. 13104).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUINTA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Angelo – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – Rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21736-2015 proposto da:

CELOTTO VINCENZO, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO TRIESTE 16, presso lo studio dell’avvocato ALBERICO MARRACINO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato BERNARDO CROCAMO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

nonchè contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE L’AQUILA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 120/2015 della COMM. TRIB. REG. di L’AQUILA, depositata il 05/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella carriera di consiglio del 21/01/2020 dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO.

RITENUTO

1. – La Commissione tributaria regionale dell’ Abruzzo, con sentenza n. 120/5/15 del 4 dicembre 2014, pubblicata il 5 febbraio 2015, in riforma della sentenza della Commissione tributaria provinciale di L’Aquila n. 212/2/12, ha rigettato il ricorso proposto dal contribuente Vincenzo Celotto avverso l’avviso di liquidazione delle maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale, dovute per effetto della revoca delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa, in relazione alla registrazione del decreto del Tribunale di Sulmona 18 marzo 2008 di trasferimento dell’ immobile, sito in Pescocostanzo, alla via Monte Rotella, interno 412.

2. – Il contribuente, mediante atto del 4 settembre 2015, ha proposto ricorso per cassazione.

E, con memoria del 4 gennaio 2020, ha insistito per l’accoglimento della impugnazione.

3. – L’Avvocatura generale dello Stato ha resistito mediante controricorso del 6 ottobre 2015.

CONSIDERATO

1. – La Commissione regionale tributaria ha motivato la riforma della sentenza appellata, osservando che l’intimato contribuente, sebbene avesse presentato in data 29 aprile 2009 do- manda di variazione della residenza al comune di Pescocostanzo (e attivato l’utenza di somministrazione della energia elettrica per l’appartamento), era, tuttavia, decaduto dal beneficio in quanto non aveva trasferito la propria residenza nel comune ove era sito l’immobile acquistato nel termine di diciotto mesi dall’acquisto.

Il proposito la Commissione ha rilevato che, secondo quanto certificato dall’ufficio anagrafe del comune di Pescocostanzo, il contribuente, residente in Napoli, fino alla data del 21 gennaio 2011, non si era mai trasferito in quel comune; né risultava in atti la « presentazione di documenti utili ai fini della istruttoria del […] trasferimento di residenza ».

2. – Il ricorrente denunzia, con unico motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 2, sesto comma, della I. 22 aprile 1982, n. 168; in relazione all’art. 2, comma 1, del d.l. 7 febbraio 1985, n. 12, convertito in legge con mod. dalla I. 5 aprile 1985, n. 118; e in relazione al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Il ricorrente sostiene innanzi tutto che il termine stabilito dalla legge per il trasferimento della residenza, ai fini della fruizione delle agevolazioni in questione, è di tre anni.

Deduce, quindi, che – comunque – egli, avendo tempestiva- mente presentato la richiesta del cambio della residenza al comune di Pescocostanzo in data 29 aprile 2009, non è incorso in alcuna decadenza, essendo addebitabile non già a esso contribuente, bensì alla autorità comunale il mancato perfezionamento del relativo procedimento amministrativo di variazione della residenza.

3. – Il ricorso è infondato.

3.1 – La disposizione di cui all’art. 2, sesto comma, della I. 22 aprile 1982, n. 168, della quale il ricorrente denunzia la inosservanza, non è pertinente all’oggetto del presente giudizio, in quanto concerne l’imposta sul reddito delle persone fisiche.

3.2 – Neppure è pertinente ratione termporis la evocazione della pregressa disposizione contenuta nell’art. 2, comma 1, del di. 7 febbraio 1985, n. 12, convertito in legge con mod. dalla I. 5 aprile 1985, n. 118.

3.3 – A norma dell’art. 1, secondo comma, della Tariffa – Parte Prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e della nota Il -bis, lettera a), del citato articolo il termine perentorio fissato dalla legge per lo stabilimento della residenza nel comune ove è ubicato l’immobile, ai fini della fruizione della agevolazione, in parola, è di diciotto mesi.

3.4 – La circostanza della mera presentazione della richiesta di trasferimento della residenza nel comune di ubicazione dell’ immobile è irrilevante ai fini delle agevolazioni de quibus.

Con riferimento al caso del rigetto da parte dell’autorità comunale della domanda di trasferimento della residenza (presentata nel termine di diciotto mesi dall’acquisto dell’immobile), la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che « in assenza di un accertamento dell’esistenza di vizi inficianti il provvedimento che respinge la richiesta di iscrizione all’anagrafe e/o il procedimento amministrativo che lo origina, la richiesta stessa non può avere alcuna rilevanza » (Sez. 5, Sentenza n. 14399 del 15/06/2010, Rv. 613686 – 01).

Analoga conclusione, ricorrendo l’eadem ratio, deve essere affermata nel caso in cui, come nella specie, il contribuente – in relazione alla domanda di trasferimento della residenza – si limiti ad asserire la inerzia della pubblica amministrazione senza offrire la dimostrazione dell’ accertamento della illegittimità del silenzio – inadempimento.

3.5 – Consegue il rigetto del ricorso.

3.6 – Le spese del presente giudizio, congruamente liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.

3.7 – La reiezione del ricorso comporta, infine, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 31 gennaio 2013, la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n.115 del 2002, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, se dovuto.

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro duemilatrecento per compensi, oltre rimborso spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2020.

SENTENZA – copia non ufficiale -.