REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. IOFFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. MELONI Marina – Rel. Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14658-2019 proposto da:
SOLIGO GIANCARLO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato INNOCENZO D’ANGELO;
– ricorrente –
contro
FOSSALUZZA EUGENIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARESCIALLO PILSUDSKI, 118, presso lo studio dell’avvocato LUCA ZANACCHI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUIGI ANTONIO MASCHIO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2954/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 26/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARINA MELONI.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Treviso, pronunciando nel giudizio di divorzio tra i coniugi Soligo Giancarlo e Fossaluzza Eugenia stabilì un assegno divorzile di 300,00 euro mensili posto a carico del Soligo.
Soligo Giancarlo impugnò la sentenza di primo grado e la Corte di Appello di Venezia con sentenza in data 26/10/2018 respinse l’appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Treviso confermando in euro 300,00 la somma che il Soligo doveva versare mensilmente in favore dell’ex coniuge.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso in cassazione Soligo Giancarlo affidato a quattro motivi e memoria.
Fossaluzza Eugenia resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, Il ricorrente denuncia in riferimento all’art. 360 comma 1 nr. 5 cpc l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione alla rivalutazione del reddito goduto dalla moglie ex art. 5 legge 898/1970 perché il giudice ha omesso una valutazione comparativa dei redditi dei coniugi.
Con il secondo motivo di ricorso, Il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 5 comma 6 legge 898 del 1970 in riferimento all’art. 360 comma 1 nr. 3 cpc in quanto il giudice territoriale non ha tenuto conto dei principi affermati nella sentenza 11504/2017 ed ha fissato in euro 300,00 la somma mensile da versare in favore dell’ex coniuge Fossaluzza Eugenia parametrandola al tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio durato ventotto anni ed alla disparità i delle relative condizioni economiche delle parti.
Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione al reddito goduto dal ricorrente che ammonta ad euro 1430,00 mensili gravato da svariate spese per motivi di salute in riferimento all’art. 5 legge 898/1970(*) e 360 comma 1 nr. 5 cpc.
Con il quarto motivo di ricorso, Il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 5 comma 6 legge 898 del 1970 in riferimento all’art. 360 comma 1 nr. 3 cpc in quanto il giudice territoriale non ha tenuto conto dei principi affermati nella sentenza 11504/2017 e dall’art. 2697 cc ed ha fissato in euro 300,00 la misura dell’assegno da versare mensilmente alla moglie basandosi su presunzioni prive di fondamento logico.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento in ordine al terzo motivo, assorbiti gli altri.
La sentenza a Sezioni Unite nr. 18287 del 11/07/2018 ha attribuito una funzione assistenziale, compensativa e perequativa ai fini dell’attribuzione e della quantificazione dell’assegno divorzile:
“Il riconoscimento dell’assegno di divorzio in favore dell’ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell’art. 5, comma 6, della I. n. 898 del 1970, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante, e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell’assegno”.
Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all’età dell’avente diritto.
La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch’essa assegnata dal legislatore all’assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
Pertanto ai fini dell’attribuzione e della quantificazione dell’assegno divorzile deve tenersi conto delle risorse economiche di cui dispone l’ex coniuge più debole e se tali risorse siano sufficienti ad assicurare una esistenza libera e dignitosa ed un’adeguata autosufficienza economica, nonostante la sproporzione delle rispettive posizioni economiche delle parti”.
Dalla massima sopra riportata risulta evidente che il tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio non può più costituire il parametro al quale fare riferimento per la determinazione dell’assegno divorzile, dovendo piuttosto il giudice avere riguardo alla indipendenza economica intesa come disponibilità di mezzi adeguati tali da consentire una vita dignitosa ed autosufficiente secondo una valutazione di fatto riservata al giudice di merito (Cass.Sez.1/6 nr.3015/2018).
Nella sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte risulta altresì che l’assegno divorzile ha anche una funzione compensativa o perequativa nel caso in cui risulti che il coniuge meno abbiente abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi completamente alla famiglia nell’ambito di una scelta condivisa dei due ex coniugi che così hanno inteso impostare la vita in comune ed attribuirsi, di comune accordo, differenti ruoli ed attività nella gestione della vita familiare.
Nella fattispecie la sentenza impugnata, nello stabilire l’entità dell’assegno divorzile, non ha dato conto adeguatamente della determinazione dell’importo stabilito e pur dando atto esplicitamente che il “tenore di vita goduto dalla famiglia in costanza di matrimonio” non costituisce di per sé indice cui parametrare l’ammontare dell’assegno divorzile non ha nemmeno indicato qual’ è il reddito del marito dimostrando così di non aver svolto una adeguata valutazione della situazione economica delle parti.
Il ricorso deve quindi essere accolto in ordine al terzo motivo, assorbiti gli altri, e la sentenza deve essere cassata con rinvio al giudice di merito il quale procederà ad un nuovo esame alla luce dei principi sopra evidenziati, regolando anche le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il terzo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Venezia in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione della Corte di Cassazione il 6/9/2020.
Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2020.