Autovelox: un segnale luminoso che avvisi la sua presenza, non è necessario (non è previsto dalla Legge); contestualmente la P.A. non ha fornito la prova “probatoria” sull’apparecchio. Tutto da rifare (Corte di Cassazione, Sezione II Civile, Sentenza 19 maggio 2021, n. 13630).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8456-2017 proposto da:

(OMISSIS) ANGELINA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA (OMISSIS) 162, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE SPOLTORE, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato LUCA (OMISSIS), giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1536/2016 del TRIBUNALE di PESCARA, depositata il 15/09/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/12/2020 dal Consigliere Dott. Antonio ORICCHIO.

Fatti di causa

(OMISSIS) Angelina proponeva, innanzi al Giudice di Pace di Pescara, opposizione avverso il verbale di accertamento (n. 2040/2013) di violazione dell’art. 142, co. 8 C.d.S. elevato dal Comando della Polizia Municipale del Comune di Spoltore. L’opposizione era resistita dal detto Comune.

L’adito Giudice di prime cure, con sentenza n. 907/2014, accoglieva l’opposizione ed annullava l’impugnato verbale sul dirimente presupposto che “dalle emergenze processuali risulta(va) che in loco non era stato apposto alcun dispositivo luminoso di segnalazione e/o comunque alcun cartello indicante la tipologia di controllo effettuato”.

Il Comune interponeva appello avverso la succitata decisione, della quale chiedeva la riforma.

Il gravame era resistito dalla originaria contravvenzionata opponete, che instava nelle proprie difese ribadendo la già assunta posizione.

Il Tribunale di Pescara, in funzione di Giudice di appello, superata questione ex art. 435, co. 3, c.p.c., di ammissibilità dell’impugnazione, accoglieva -con sentenza n. 1536/2016- il gravame, rigettava l’opposizione e regolava, secondo soccombenza, le spese del doppio grado del giudizio.

Per la cassazione della detta sentenza del Tribunale ricorre innanzi a questa Corte la (OMISSIS) con atto affidato a sei ordini di motivi e resistito con controricorso dell’intimato Comune.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

Ragioni della Decisione

1.- Con il primo motivo del ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, co. 1 , n. 3 c.p.c., il vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 435, co. 3 c.p.c..

La censura svolta col motivo è relativa alla pretesa tardività della notifica del ricorso in appello (depositato il 21 gennaio 2015) e del pedissequo decreto di fissazione dell’udienza (per il giorno 26 marzo 2015).

Tale notifica, intervenuta l’11 marzo 2015 / ovvero 15 giorni prima di tale fissata udienza.

Per parte ricorrente, quindi, la presenza di un termine, tra la notifica e l’udienza, inferiore ai 25 giorni previsti come termine dilatorio avrebbe comportato una nullità insanabile del gravame con ogni conseguenza di legge in ordine alla validità dello stesso svolto giudizio di appello.

L’impugnata decisione, facendo buon governo delle norme e dei principi giuridici applicabili nella fattispecie, ha correttamente ritenuto che la notifica, così come nella fattispecie svolta, non produce nullità assoluta se la stessa aveva, come nell’ipotesi in giudizio, raggiunto lo scopo con sanante costituzione in giudizio della parte avversa (Cass. n. 25684/2015).

Parte ricorrente contesta apoditticamente il ritenuto valore relativo della nullità, ma nulla dice al fine di minare il principio correttamente richiamato.

Al riguardo deve evidenziarsi che nel ricorso vi è totale assenza di argomentazioni, sul punto, in diritto.

Infatti, parte ricorrente -pur denunciando la violazione o falsa applicazione di legge- non ha svolto, come doveva, specifiche argomentazioni intese a dimostrare come e perché determinate affermazioni in diritto della sentenza impugnata siano in contrasto con norme regolatrici o con specifico orientamento e principio giurisprudenziale (cfr., ex plurimis : Cass. n. 635/2015).

Pertanto in difetto di ogni opportuna allegazione, ad opera della parte interessata, in relazione ad orientamento giurisprudenziale che possa far ritenere la gravata decisione non conforme a principi enunciati da questa Corte, deve reputarsi che l’impugnata sentenza ha deciso facendo buon governo delle norme e dei principi ermeneutici applicabili nella fattispecie.

Il motivo va, quindi, respinto.

2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360, co. 1 , n. 3 , il vizio di violazione delle norme del C.d.S. in tema di segnalazione delle postazioni di rilevamento della velocità.

La doglianza della parte ricorrente, per come ricostruibile dal tenore del motivo in esame, si risolve nel pretendere – a fine della legittimità della sanzione contestata – l’adempimento di un “obbligo di informazione della presenza di postazioni di controllo” per il quale non sarebbe stato sufficiente la sola relativa segnaletica (pacificamente esistente), ma una ulteriore e necessaria segnaletica di tipo luminoso.

Il motivo è del tutto infondato non risultando da alcuna normativa che la segnaletica di avvertimento del controllo debba essere anche luminescente.

Deve, pertanto, respingersi il motivo qui esaminato.

3.- Con il terzo motivo parte ricorrente lamenta la violazione, ex art. 360, co. 1 , n. 3 c.p.c., delle norme di cui agli artt. 2697 c.c. e 115 e 116 c.p.c.

Il motivo è fondato e, nel senso di seguito specificato, va accolto.

Parte ricorrente lamenta una errata applicazione, da parte della sentenza impugnata, dei principi relativi all’onere probatorio.

In particolare (e per il profilo meritevole di accoglimento) viene svolta censura in ordine alla mancata prova -da parte della P.A. procedente – della prova e attestazione della omologazione dell’apparato autovelox a mezzo del quale veniva accertata la contestata violazione al C.d.S.

Il Tribunale ha, in punto, ritenuto che era “onere dell’opponente dimostrare il fatto impeditivo della pretesa sanzionatoria” e che “alcuna prova sulla circostanza che l’autovelox potesse non essere omologato era stata data” dall’odierna parte ricorrente.

Tanto comporta una errata applicata applicazione del principio dell’onere della prova con violazione della norma di cui all’art. 2697 c.c..

Infatti, come già affermato da Cass. 26 maggio 1999, n. 5095, incombe all’Amministrazione “l’onere (nella concreta fattispecie non risultante svolto) di dimostrare compiutamente la esistenza dei fatti costitutivi dell’illecito”.

Al riguardo deve raffermarsi il principio secondo cui l’allegazione della omologazione e taratura del sistema di verifica ed accertamento della velocità costituisce indefettibile onere a carico della P.A.

Nella fattispecie in giudizio, in violazione -anche- di detto principio, si è verificata, prima ancora dell’apprezzamento della prova, una errata applicazione del principio dell’onere della prova attribuito ad una parte diversa da quella che ne era gravata” (Cass. 16 maggio 2007, n. 11216).

Il motivo è, in tale senso, fondato e va accolto.

4.- Con il quarto motivo del ricorso si prospettano promiscuamente i vizi , ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., di omessa valutazione di un fatto e falsa applicazione di norma di diritto (art. 115 c.p.c.).

5.- Con il quinto motivo si deduce, ex art. 360, co. 1 , n. 3, la violazione degli artt. 82, 91, 92 c.p.c. e 7 D.L.vo n. 150/2011.

6.- Con il sesto motivo si contesta la regolamentazione delle spese sotto il profilo della violazione del D.M. n. 55/2014.

7.- I suddetti quarto, quinto e sesto motivo, tenuto conto dell’accoglimento del precedente terzo motivo, possono ritenersi assorbiti.

8.- Il ricorso, stante il predetto accoglimento, deve essere accolto con cassazione dell’impugnata sentenza e rimessione al Giudice del rinvio in dispositivo indicato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo ed il secondo motivo del ricorso, accoglie il terzo, assorbiti i rimanenti motivi, cassa in relazione al motivo accolto l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Pescara in persona di diverso Giudice.

Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione civile della Suprema Corte di Cassazione, il giorno 10 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2021.

SENTENZA – copia non ufficiale -.