REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Presidente –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Rel. Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2540-2022 proposto da:
AEROFLOT RUSSIAN AIRLINES, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA (OMISSIS) 3, presso lo studio dell’Avvocato Tatiana (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) TATIANA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 463/2021 del TRIBUNALE di ASCOLI PICENO, depositata il 17/06/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott. Stefano Giaime GUIZZI.
Ritenuto in fatto
– che la società Aeroflot Russian Arlines (d’ora in poi, “Aeroflot”) ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 463/21, del 17 giugno 2021, del Tribunale di Ascoli Piceno, che — in accoglimento solo parziale del gravame da essa esperito avverso la sentenza n. 412/19, dell’8 novembre 2019, del Giudice di pace di Ascoli Piceno — ha condannato la stessa a risarcire, nella misura di 115,73 il danno subito da Tatiana (OMISSIS), in ragione della ritardata consegna del proprio bagaglio;
– che, in punto di fatto, l’odierna ricorrente riferisce di essere stata convenuta in giudizio dalla (OMISSIS), la quale chiedeva il risarcimento di tutti i danni — neppure escluso quello da “stress”, da essa lamentato — conseguenti alla ritardata consegna (di cinque giorni) del bagaglio, all’esito di volo aereo che da San Pietroburgo l’aveva ricondotta a Roma;
– che il giudice di prime cure accoglieva la parzialmente la domanda, condannando la compagnia aerea russa a pagare all’attrice l’importo di € 400,00;
– che il gravame proposto dalla convenuta soccombente veniva parzialmente accolto dal giudice di appello, il quale limitava a C 115,73 I ‘importo della condanna ex art. 1226 cod. civ., somma pari alle spese che la (OMISSIS) aveva effettuato “per rimpiazzare alcuni beni di prima necessità contenuti nel bagaglio smarrito”, ritenute documentate dalla produzione in giudizio di copie la cui conformità agli originali non era stata contestata dalla Aeroflot — degli scontrini di acquisto;
– che avverso la sentenza del Tribunale piceno ricorre per cassazione la società Aeroflot, sulla base — come detto — di tre motivi;
– che il primo motivo denuncia — ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. — violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ censurando l’erroneo convincimento che non gravi sull’attore l’onere probatorio circa il rapporto causale tra le spese documentate e la temporanea indisponibilità del bagaglio nel rientro a casa propria, e sia invece sufficiente la sola dimostrazione dell’effettuazione delle spese;
– che il secondo motivo denuncia — ex art. 360, comma 1, n. 4), rod, proc civ., con riferimento all’art. 132, commi 2 e 4), cod proc. civ. — “assenza totale di motivazione in relazione alla liquidazione del danno”;
– che si addebita alla sentenza impugnata un vizio consistito “nell’aver confermato la liquidazione dell’importo risarcitorio in € 115,73 sulla base di semplici asserzioni di un’amica che avrebbe aiutato l’attrice negli acquisti di beni di prima necessità”;
– che il terzo motivo denuncia — nuovamente ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. — violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., lamentando che le spese del giudizio sono state poste interamente a carico di essa Aeroflot, quantunque il primo grado (e ancor più quello di appello) si fosse concluso con un accoglimento solo parziale della domanda risarcitoria;
– che é rimasta solo intimata la (OMISSIS);
– che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., è stata ritualmente comunicata alla ricorrente, unitamente al decreto, fissazione dell’adunanza in camera di consiglio per il 23 novembre 2022;
– che la ricorrente ha depositato memoria.
Considerato in diritto
– che il ricorso va rigettato;
– che ritiene, infatti, questo collegio che le conclusioni in tal senso rassegnate nella proposta del Consigliere relatore non siano state superate dai rilievi svolti dalla ricorrente nella memoria ex art. 380-1bis, comma 2, cod. proc. civ.;
– che il primo motivo di ricorso è inammissibile;
– che la sentenza impugnata non reca affatto l’affermazione contestata, giacché in nessun suo punto si rinviene il rilievo secondo cui il viaggiatore, che si veda riconsegnare in ritardo il proprio bagaglio, sarebbe esonerato dal dover dimostrare il nesso di derivazione eziologica tra la temporanea indisponibilità dello stesso e le spese effettuate per il rimpiazzo di alcuni beni di prima necessità ivi contenuti;
– che, per contro, la pronuncia in esame — sul duplice presupposto che la (OMISSIS) avesse “depositato in giudizio le copie degli scontrini della merce” che era stata “acquistata per rimpiazzare alcuni beni di prima necessità contenuti nel bagaglio smarrito”, ed inoltre che la teste Fisher (OMISSIS) avesse “confermato di aver personalmente aiutato l’attrice ad effettuare gli acquisti” — ha affermato che null’altro occorresse “per ritenere dimostrato sia l’esborso che il nesso di causalità con la mancata disponibilità del bagaglio”;
– che, dunque, nessun esonero dall’onere di provare il nesso causale — come la ricorrente insiste, invece, nell’affermare ancora nella propria memoria — è stato riconosciuto in favore dell’attrice, donde I’inammissibilità della denunciata violazione dell’art. 2697 cod. civ.;
– che, difatti, la violazione di tale norma, “censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni” (così, da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 29 mamo 2018, n. 13395, Kv. 649038-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 31 agosto 2020, n. 18092, Rv. 658840-01), restando, invece, inteso che “laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti”, come appunto nel caso che occupa, essa “può essere fatta valere ai sensi del numero 5 del medesimo art. 360” (Cass: Sez. 3, Sent, 17 giugno 9013, 1-L 15107, R v. 626907-01), ovviamente “entro i limiti ristretti del «nuovo»” suo testo (Cass. Sez. 3, ord. n. 13395 del 2018, cit.);
– che, peraltro, tali limiti – risultanti dal testo dell’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. come “novellato” dall’art. 54, comma 1, lett. b), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (testo applicabile “ratione tempori‘ al presente giudizio) – circoscrivono il sindacato di questa Corte sulla parte motiva della sentenza, oramai, alla verifica che sia stato rispettato il “minimo costituzionale” (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8053, TAV. 629830-01, nonché, ex multis ” Cass. sez. ord. 20 novembre 2015, n. 23828, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 3, sent. 5 luglio 2017, n. 16502, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 1, ord. 30 giugno 2020, n. 13248, Rv. 658088-01);
– che, di conseguenza, il vizio di motivazione è configurabile solo in caso motivazione meramente apparente, ovvero allorché essa, benché graficamente esistente, “non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice, per la formazione del proprio convincimento” (Case sent. 3 novembre 2016, n. 22232, Rv. 641526-01, nonché, più di recente, Cass. Sez. 6-5, ord. 23 maggio 2019, n. 13977, Rv. 654145-01), ovvero risulti affetta da “irriducibile contraddittorietà” (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 12 ottobre 2017, n. 23940, Rv 645828-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 5 settembre 2018, n. 22598, Rv. 650880-01), oppure connotata da “affermazioni inconciliabili” (da ultimo, Cass. Sez. 6-I,av., ord. 25 giugno 2018, n. 16111, Rv. 649628-01), mentre resta irrilevante il semplice difetto di «sufficienza» della motivazione” (Cass. Sez. 2, ord.13 agosto 2018, n. 20721, Rv. 650018-01);
– che, il primo motivo di ricorso, in definitiva, sotto l’apparenza di denunciare la violazione dell’art. 2697 cod. civ., quanto alla ripartizione degli oneri probatori relativi alla dimostrazione del nesso causale, investe l’apprezzamento che della sua sussistenza ha operato il giudice di appello;
– che, tuttavia, mentre “l’errore compiuto dal giudice di merito nell’individuare la regola giuridica in base alla quale accertare la sussistenza del nesso causale tra fatto illecito ed evento è censurabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ.”, resta, invece, inteso che “l’eventuale errore nell’individuazione delle conseguenze che sono derivate dall’illecito alla luce della regola giuridica applicata, costituisce una valutazione di fatto, come tale sottratta al sindacato di legittimità, se adeguatamente motivata” (Cass. Civ. 5 febbraio 2014, n. 4439, Rv. 630127-01; in senso conforme Cass. Sez. 3, ord. 10 aprile 2019, n. 9985, Rv. 653576-01);
– che il secondo motivo – sul difetto di motivazione, in relazione alla quantificazione del danno – risulta anch’esso inammissibile, perché si risolve anch’esso nella censura del giudizio di fatto operato dal Tribunale piceno; attendibilità, sufficienza e congruenza delle testimonianze”, come appunto nella specie, “si colloca interamente nell’ambito della valutazione delle prove, estranea al giudizio di legittimità” (cfr. Cass. sez. Lav. ord. 8 ottobre 2019, n. 25186, Rv. 655384-01), deve rilevarsi che il giudice di appello ha ritenuto che le spese sostenute dalla (OMISSIS) per l’acquisto dei beni di prima necessità, destinati a rimpiazzare quelli provate anche sui piano documentale, attraverso la produzione di copie degli scontrini di acquisto della merce;
– che, vano é, pure in questo caso, il tentativo di precisazione svolto dalla ricorrente nella propria memoria;
– che, difatti, il rilievo per cui il presente motivo mirerebbe a non censurare, in realtà, non la motivazione sulla quantificazione del danno, bensì sull’esistenza stessa del danno conseguenza, si espone alla considerazione critica sopra già sviluppata, secondo cui il vizio di motivazione é configurabile, ormai, solo in caso di imperscrutabilità della stessa per irriducibile contraddittorietà o manifesta illogicità;
– che, infine, il terzo motivo – sulle spese di lite – è infondato;
– che va qui ribadito il principio secondo in materia di compensazione delle spese, “il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico a parte tota mente vittoriosa (da ultimo, Cass. Sez. 5, ord. 17 aprile 2019, n. 10685, Rv. 653541-01);
– che, in senso contrario, neppure può richiamarsi – come ha fatto la ricorrente, ancora una volta, nella propria memoria, la circostanza relativa al parziale accoglimento, in proprio favore, dell’appello;
– che, invero, nel “caso di accoglimento parziale del gravame, il giudice di appello può” – non deve – “compensare, in tutto o in parte, le spese, ma non anche porle, per il residuo, a carico della parte risultata comunque vittoriosa, sebbene in misura inferiore a quella stabilita in primo grado, posto che il principio della soccombenza va applicato tenendo conto dell’esito complessivo della lite (cfr. Sez. 6-3, ord. 28 settembre 2015, n. 19122, Rv. 636950-01; in senso conforme Cass. Sez. 6-3, sent. 23 marzo 2016, n. 5820, Rv. 639353-01);
– che, infine, anche le Sezioni Unite di questa Corte – nel decidere sulla questione di massima di particolare importanza, rimessa al loro esame dall’ordinanza interlocutoria della Terza Sezione del 14 ottobre 2021, n. 28048 (richiamata dalla ricorrente, ancora una volta, nella propria memoria) – hanno affermato che “l’accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un’unica domanda articolata in più capi e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale. in presenza degli altri presupposti previsti dall’art. 92, comma 2, cod. proc. civ.” (Cass. Sez. Un., sent. 31 ottobre 2022, n. 32061, Rv. 666063-01), vale a dire in presenza di giusti motivi, “la cui insussistenza”, giova rammentarlo, il “giudice di merito non é tenuto a motivare” (Sez. 6-3, ord. 26 novembre 2020, n. 26912, Rv. 659925-01);
– che, in conclusione, il ricorso va rigettato;
– che nulla va disposto in relazione alle spese del presente giudizio di legittimità, essendo rimasta la (OMISSIS) solo intimata;
– che in ragione del rigetto del ricorso va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, se dovuto secondo un accertamento spettante all’Amministrazione giudiziaria (Cass Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, se dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, all’esito di adunanza camerale della Sezione Sesta Civile, Terza sottosezione, della Corte di Cassazione, il 23 novembre 2022.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2023.