Bocciatura di un alunno affetto da DSA in mancanza di misura compensativa. I Giudici accolgono il ricorso dell’alunno ordinando la promozione (TAR – Valle d’Aosta, Sezione Unica, Sentenza 10 dicembre 2019, n. 56).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D’Aosta

(Sezione Unica)

con l’intervento dei magistrati:

Dott. Andrea Migliozzi, Presidente, Estensore

Dott. Carlo Buonauro, Consigliere

Dott. Laura Patelli, Referendario

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 30 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

-OMISSIS- in proprio e in qualità di esercenti la potestà genitoriale del figlio -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avvocato Sacha Bionaz, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Autonoma Valle D’Aosta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati -OMISSIS- Pastorino, Riccardo Jans, Massimiliano Cadin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Istituzione Scolastica di Istruzione Liceale Tecnica e Professionale (Isiltp) della Regione Autonoma Valle D’Aosta non costituita in giudizio;

per l’annullamento

quanto al ricorso introduttivo: a) della pagella scolastica del 05.09.2019 nella parte dedicata allo scrutinio finale recante il voto unico “quattro” nella disciplina lingua e letteratura francese al termine della prova scritta successiva al corso di recupero nonché del risultato finale di non ammissione alla classe successiva ;

b) di tutti i verbali di riunione della commissioni relativa alle predette prove;

c) delle griglie di correzione e valutazione per alunni DSA (disciplina francese);

d) della delibera del consiglio avente ad oggetto le modalità e la tipologie delle prove per il recupero dei debiti scolastici;

e) della nota relativa all’esito dello scrutinio pubblicato sull’albo nonchè di ogni atto ad esso connesso, presupposto, antecedente, collegato e/o conseguente del procedimento oggetto di impugnativa e di ogni modifica avvenuta in seguito all’adozione dei quivi impugnati provvedimenti; f) del verbale di scrutinio finale di settembre del 05.09.2019 (doc. 6), nella parte in cui decide la non ammissione dell’alunno -OMISSIS- alla classe successiva;

quanto ai motivi aggiunti :

g) della prova scritta di francese relativa all’esame di riparazione del 3 settembre 20219;

h) di ogni provvedimento di scrutinio finale;

i) della nota relativa all’esito dello scrutinio pubblicato sull’albo.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Regione Autonoma Valle D’Aosta;

Vista l’ordinanza cautelare n. 15/2019 dell’8 ottobre 2019 ;

Viste le memorie difensive anche di replica delle parti.

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2019 il Dott. Andrea MIGLIOZZI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I – -OMISSIS- è uno studente che ha frequentato nell’anno scolastico 2018-2919 la classe-OMISSIS- della scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo turistico presso l’Istituzione scolastica di Istruzione Liceale Tecnica e professionale in -OMISSIS-. L’alunno è affetto da disturbo psichico dell’apprendimento ( DSA ), in ispecie disturbo specifico dell’ortografia ( disortografia ) , con grafia a volte illeggibile e disordinata e perciò fruisce di un piano didattico personalizzato , con una didattica predisposta ad personam,con misure dispensative e compensative.

II- Alla fine dell’anno scolastico l’alunno riportava la valutazione di insufficiente, con il voto di 4 solo in due materie , l’italiano e il francese, con sospensione del giudizio di ammissione e rinvio alla sessione di esami di settembre previa attività di recupero in dette materie ( come da verbale di scrutinio del 12 giugno 2019). Nel mese di settembre quindi veniva sottoposto a detta verifica e mentre la prova di italiano era superata, altrettanto non avveniva per la prova di francese.

Per detta materia l’esame consisteva in un elaborato da svolgere al computer e all’esito della prova l’alunno riportava la valutazione di insufficiente ( 4 ) : nella seduta del consiglio di classe -OMISSIS- relativo allo scrutinio differito avvenuta il 5 settembre 2019 con esito espresso a maggioranza ( quattro voti contrari ) -OMISSIS- non.veniva ammesso alla classe successiva .

III- I genitori di -OMISSIS- con ricorso introduttivo hanno impugnato la pagella scolastica ,il giudizio finale di non ammissione alla classe -OMISSIS- la prova di francese che è stata predisposta e sostenuta nella sessione di recupero di settembre e tutti gli altri atti indicati in epigrafe con richiesta di annullamento degli stessi, previa loro sospensione cautelare e conseguente ammissione del -OMISSIS- alla classe successiva.

Questi i motivi di gravame :

1) violazione art. 2 comma 1 lett. d e 5 comma 2 lettera c) della legge n. 170/2010 ( recante norme in materia di disturbi specifici dell’apprendimento in ambito scolastico); violazione art. 10 comma 1 DPR n. 122/2009 ; violazione dell’art. 6 D.M. n. 5669/2011; violazione art. 6 comma 2 lettera c) legge regionale n. 872009 della valle d’Aosta recante “ disposizioni in materia di disturbi specifici di apprendimento” ; violazione del PDP dell’alunno;

2) Violazione art. 5 comma 3 legge n. 170/2010 ; violazione art. 6 comma 3 legge regionale n. 8/2009 recante disposizioni in materia di disturbi specifici dell’apprendimento sotto altri aspetti,

3) violazione e falsa applicazione della legge n. 241/90 e degli artt. 2,3,33 e 34 Cost., difetto integrale di motivazione, difetto o insufficienza dell’istruttoria , disparità di trattamento, violazione del diritto costituzionalmente garantito allo studio , ingiustizia grave e manifesta.

IV- Intanto gli interessati genitori di -OMISSIS- presentavano istanza di accesso agli atti che veniva riscontrata dall’Amministrazione scolastica in data 23/9/2019 fornendo i seguenti atti :

il PDP del primo e del secondo quadrimestre ;

la prova scritta di francese comprensiva delle griglie di correzione,

la comunicazione alla famiglia riguardante il giudizio sospeso:

– il verbale di scrutinio finale del 5/9/2019 comprensivo di tabellone finale.

I ricorrenti hanno quindi proposto motivi aggiunti con l’ulteriore impugnazione della prova di francese relativa all’esame di riparazione del 3/9/2019 e ogni provvedimento dello scrutinio finale .

Essi lamentano preliminarmente la mancata ostensione della delibera del consiglio avente ad oggetto le modalità e le tipologie delle prove per il recupero dei debiti scolastici per l’alunno DSA. Inoltre la prova di francese non indica specificatamente gli obbiettivi da raggiungere dallo studente e reca solo alcune delle misure compensative e dispensative previste per l’alunno -OMISSIS- e tra queste non è stato fornito dall’Istituto il dizionario bilingue anche digitale espressamente invece indicato nella parte 4 del PDP dedicata alla valutazione materia “francese “ tra le materie compensative e strumenti compensativi.

Gli interessati deducono poi quale motivo di illegittimità l’assenza della previsione della prova orale nonostante il PDP prevedesse verifiche orali , mentre l’Istituzione ha previste per il recupero delle carenze nella lingua francese esclusivamente una prova scritta, come poi avvenuto. Rilevano altresì che il PDP non è stato mai aggiornato nonostante la scuola avesse richiesto ed ottenuto in data 29/6/2017 l’aggiornamento della certificazione dei disturbi specifici di apprendimento ( DSA) .

Gli interessati hanno quindi dedotto i seguenti ulteriori motivi a sostegno degli atti ivi gravati :

4) violazione art. 6 comma 2 dlgs 13 aprile 2017 n. 62; violazione e falsa applicazione della legge n. 241/90 , difetto integrale di motivazione , difetto o insufficienza dell’istruttoria , disparità di trattamento, violazione del diritto costituzionalmente garantito allo studio , ingiustizia grave e manifesta ;

5) illegittimità della prova scritta di francese del 3/9/2019 per violazione degli artt.2 comma 1 lettera d) e 5 comma 2 lettera c) della legge n. 170/2010, violazione art. 10 comma 1 dpr n. 122/2009, violazione art. 6 d.m. 5669/2011, violazione art. 6 comma 2 lettera c) l.r. n. 8/2009 ; violazione del PDP dell’alunno;

6) illegittimità degli atti impugnati per violazione degli artt. 4 e 6 d.m. n. 56569 del 12 luglio 2011, violazione e falsa applicazione della legge n. 241/90 e degli artt. 2,3,33 e 34 Cost., o insufficienza dell’istruttoria, disparità di trattamento, violazione del diritto costituzionalmente garantito allo studio , ingiustizia grave e manifesta.

V – Si è costituita in giudizio la Regione Autonoma della Valle d’Aosta che ha contestato la fondatezza delle doglianze tutte dedotte in ricorso di cui ha chiesto la reiezione.

VI – Nella camera di consiglio dell’8 ottobre 2019 questo Tribunale con ordinanza n. 15/2019 ha accolto l’istanza di misura cautelare proposta avverso gli atti impugnati e disposto la rinnovazione integrale della prove di francese integrata da esame orale.

L’Amministrazione scolastica in adempimento dell’ordine impartito da questo Tar ha disposto la rinnovazione della prova di francese nei sensi voluti dal TAR che è stata espletata e sostenuta dall’alunno con esito positivo riportando la media di 7 , con il voto di 8 allo scritto e di sei all’orale, sicchè l’alunno ha continuato a frequentare la -OMISSIS-cui era stato già ammesso in esecuzione del provvedimento monocratico di accoglimento della misura cautelare a suo tempo già adottato.

VII – Le parti in vista dell’udienza di trattazione di merito hanno prodotto memorie difensive anche di replica .

All’odierna udienza pubblica il ricorso come integrato dai motivi aggiunti è stato spedito in decisione .

VIII – Tanto premesso in punto di fatto, passando alle questioni di diritto, il Collegio deve in primo luogo occuparsi della richiesta di declaratoria di improcedibilità del ricorso avanzata dalla parte ricorrente.

Essa è infondata.

Si sostiene in pratica che l’avvenuta ripetizione della prova nella lingua francese per effetto dell’ordinanza cautelare di questo TAR, espletata con esito positivo da parte dell’alunno avrebbe di fatto messo in non cale il giudizio negativo in precedenza reso dal consiglio di classe con la conseguenza che l’ammissione sia pure con riserva alla classe successiva soddisferebbe integralmente l’interesse della parte ricorrente rendendo il gravame improcedibile appunto per sopravvenuta carenza di interesse.

L’assunto difensivo è privo di pregio.

Il Collegio non può non fare proprio il preciso orientamento giurisprudenziale secondo cui “ l’ammissione con riserva , anche quando il concorrente abbia superato la prova, è un provvedimento cautelare che non fa venir meno l’interesse alla definizione del ricorso nel merito, poiché l’ammissione è appunto subordinata alla verifica della fondatezza delle sue ragioni, senza pregiudicare nelle more la sua legittima aspirazione a sostenere la prova” (Cons Stato Sez. III 6 maggio 2016 n. 1839; idem 16 giugno 2015).

Tale regula iuris è stata poi di recente ancor più chiaramente ribadita dal giudice amministrativo di appello ( cfr CdS Sez. III n. 7410 del 29/10/2019) che ha avuto modo di sancire che “ la tutela cautelare non è la rimozione di un ostacolo procedurale interposto dall’amministrazione , ma solo l’effetto della protezione interinale di una posizione giuridica di guisa che il tempo del processo non abbia a compromettere definitivamente la utilità cui il ricorrente aspira”.

Sempre in via preliminare occorre occuparsi della eccezione di tardività del ricorso sollevata ex adverso dalla difesa della Regione in relazione alla non avvenuta impugnazione del piano didattico personalizzato (PDP).

Essa è priva di fondamento giuridico.

Qui invero, come poi nel merito si andrà a spiegare, viene in rilievo non ià la contestazione di una manchevolezza del PDP, bensì una cattiva o comunque non idonea applicazione dello stesso piano didattico personalizzato e se questa è la lettura del ruolo che ha nella vicenda detto piano è evidente che va esclusa una portata lesiva del documento in parola che avrebbe dovuto far insorgere gli interessati con la tempestiva impugnazione del piano didattico in parola.

IX – Tanto chiarito, il ricorso si rivela nel merito fondato per le ragioni di seguito esposte.

Dunque, in termini estremamente riassuntivi, è accaduto che l’alunno -OMISSIS-, affetto da difetto specifico di apprendimento (disortografia- grafia a volte illeggibile e disordinata) all’esame di riparazione del 3/9/2019 cui era stato rinviato per recuperare la valutazione di insufficienza ( 5) data dal Consiglio di classe a conclusione dell’anno scolastico 2018/2019 relativamente alla materia di lingua e letteratura francese riportava all’esito della prova il voto di quattro e in ragione di tale unica insufficiente valutazione non veniva ammesso alla classe successiva.

Ebbene, la decisone della “ bocciatura” in sé assunta a carico del -OMISSIS- e gli atti tutti del procedimento conclusosi con la disposta non ammissione dell’alunno -OMISSIS-alla classe successiva -OMISSIS- si rivelano affetti dai vizi di legittimità fondatamente dedotti con il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti proposti dagli interessarti genitori come prospettati con i relativi mezzi d’impugnazione che vengono qui unitariamente esaminati.

Ad avviso del Collegio nella specie sono ravvisabili tre piani di illegittimità, ciascuno dei quali a sè stante ma nello stesso “ concorrente” all’evento finale della non ammissione del discente alla classe successiva.

IX .1 – Per il primo profilo occorre prendere in esame la posizione dell’alunno in quanto soggetto sottoposto a piano didattico personalizzato ( PDP ) come predisposto dalla istituzione scolastica in ragione del deficit evidenziato dall’alunno, specificatamente di un difetto di compitazione che, come da certificazione medica posta nella disponibilità della scuola comporta una grafia a volte illeggibile e disordinata .

Il -OMISSIS- ha sostenuto la prova di francese all’esame di riparazione di settembre mediante l’elaborazione di uno scritto e nella esecuzione è stato supportato da una serie di accorgimenti tecnici ma non da tutte le misure dispensative e compensative previste dal PDP approvato dalla scuola e sottoscritto dai genitori di -OMISSIS- .

In particolare l’alunno ha svolto il compito scritto con un computer dotato di correttore ortografico, supportato dalle seguenti misure compensative e dispensative:

Numero delle domande ridotte del 20%

– aumento del 15% del tempo previsto per la consegna dell’elaborato;

cartina muta della Francia;

– utilizzo di computer senza connessione internet.

Ebbene, quelle appena descritte sono modalità esecutive e di valutazione della prova sì rientranti nelle misure compensative e dispensative di cui all’approvato PDP ma non esaustive delle misure di supporto previste dal piano didattico personalizzato predisposto ad hoc per l’alunno -OMISSIS-

Può considerarsi per così dire trascurabile la circostanza relativa alla mancata fornitura in sede di prova del Dizionario bilingue anche digitale pure espressamente indicato nella parte 4 dedicata alla valutazione della materia francese tra le misure compensative del PDP, ma non si può certo negare la preponderante rilevanza ai fini di una corretta valutazione dell’esame finale qui in contestazione della mancata attivazione di una prova orale come modalità operativa integrativa di quella scritta.

Nella specie non è stata posta in essere una misura compensativa, quella della prova orale quale misura personalizzata che invece andava disposta in favore dell’alunno in ragione della peculiarità della suo disturbo ( deficit di compitazione) affidandosi l’esecuzione e la valutazione della prova di esame unicamente alle modalità dello scritto,

E il comportamento omissivo posto in essere ( il non aver attivato la prova integrativa dell’orale ) ha una sua decisiva incidenza nella verifica della legittimità o meno degli atti impugnati per almeno tre ordini di ragioni:

a) perché la nmancanza della modalità orale è in contrasto con la ratio che anima l’attivazione di misure compensative e dispensative previste in favore di un alunno affetto da disturbo dell’apprendimento e cioè evitare situazioni di affaticamento e di disagio in compiti direttamente coinvolti dal disturbo ( cfr Cons Stato Sez. Vi 9/7/2019 n. 4817);

b) perché l’assenza della prova in questione non è in linea con gli strumenti didattici personalizzati previsti dal PDP predisposto per il figlio dei ricorrenti;

c) perché, in concreto, si invera nella specie un comportamento non diligente in contrasto con gli oneri posti a carico dalla istituzione scolastica, quelli volti a compensare il gap deficitario del -OMISSIS-, adempimenti che ove correttamente e integralmente posti in essere avrebbero potuto mettere e (sicuramente avrebbero messo) il discente nelle condizioni di affrontare ed espletare al meglio la prova di riparazione nella lingua francese con elevata probabilità di conseguire un esito positivo.

Siamo in presenza di un inadempimento degli oneri gravanti sulla scuola che la stessa istituzione scolastica si era data con l’approvazione del PDP ma nel contempo in presenza di una condotta che costituisce inosservanza delle previsioni normative dettate in subjecta materia e che in ragione della cogenza della disciplina al riguardo dettata devono avere applicazione ancor prima e a prescindere dall’ intermediazione dell’approvazione di un piano didattico previsto ad personam.

Parte resistente incentra la sua difesa su una questione che assume essere fondamentale : sostiene in particolare che nel PDP approvato non v’è alcun accenno allo strumento dell’esame orale come misura compensativa della prova scritta e pertanto correttamente la scuola avrebbe ritenuto opportuno non avvalersi di tale strumento in sede di esame perché ritenuto non utile e comunque non previsto dal piano personalizzato predisposto ad hoc per l’alunno -OMISSIS-, di guisa che al riguardo di alcunchè può dolersi parte ricorrente .

Così non è.

Una lettura per così dire semplicistica induce indubbiamente a rilevare che nel PDP in questione non v’è una espressa previsione dell’esame orale quale misura di compensazione della prova scritta, ma una attenta e coordinata disamina dell’intero documento didattico consente di arrivare ragionevolmente ad un convincimento diametralmente opposto a quello cui è pervenuto parte resistente, se è vero che :

a) nella parte dedicata alla didattica personalizzata ( 3) in ordine alla materia del francese sono previste interrogazioni orali programmate;

b) nella parte che si occupa delle misure dispensative e tempi aggiuntivi sempre a proposito della materia del francese è previsto un maggior peso al contenuto rispetto alla forma;

c) nella parte delle misure e strumenti compensativi vi è per il francese la previsione delle interrogazioni orali ;

d) nella parte della valutazione sempre per il francese sono previste interrogazioni programmate .

Se quello testè riportato è il tenore logico- letterale delle previsioni recate dal PDP come si è giocoforza convenire sul fatto convenire sul fatto che è lo stesso piano personalizzato a prevedere l’utilizzo dello strumento della prova orale non solo durante il percorso scolastico , ma anche in sede di valutazione prova finale, all’evidenza, con l’impiego la modalità orale nell’espletamento dell’esame finale previsto per un alunno affetto da DSA

E anche a voler ammettere (ma così non è) l’assenza nel PDP in questione di una previsione della misura compensativa della prova orale, ciò non osta a rinvenire a carico dell’istituzione scolastica uno specifico onere di utilizzare lo strumento compensativo in questione (la prova orale) perchè questo è espressamente e direttamente previsto dalla normativa nazionale e regionale dettata in tema di approntamento di strumenti compensativi in favore di studenti affetti da DSA

A sancire il “diritto” a vedersi applicare in sede di esame lo strumento sia pure in via integrativa della prova orale è la normativa recata dalla fondamentale legge n. 170/2010 (recante disposizioni in materia di disturbi specifici dell’apprendimento in ambito scolastico) che all’art.2 stabilisce il dovere delle istituzioni scolastiche di perseguire la finalità di “adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti” e al successivo art. 5 di garantire per “ l’insegnamento delle lingue straniere l’uso di strumenti compensativi che favoriscono la comunicazione verbale…”.

E, ancora, il D.M. 5669/2011 applicativo della normativa appena indicata che all’art. 6 comma 4 espressamente stabilisce che “ le istituzioni scolastiche attuano ogni strategia didattica per consentire ad alunni e studenti con DSA l’apprendimento di lingue straniere. A tal fine valorizzano le modalità attraverso cui il discente meglio può esprimere le sue competenze privilegiando l’espressione orale , nonchè ricorrendo agli strumenti compensativi e alle misure dispensative più opportune”.

Se tutto ciò non bastasse, soccorrono all’uopo le previsioni legislative recate dalla legge regionale n. 8/2019 che all’art. 6 comma 2 lettera c) così prevedono . “ le istituzioni scolastiche regionale, anche paritarie nell’ambito della loro autonomia didattica e organizzativa per favorire il successo scolastico e formativo , individuano per gli alunni affetti da DSA le misure utili a prevedere strategie compensative che favoriscano la comunicazione verbale…”

Il dato testuale unitamente alla finalità della normativa testè citata è inequivocabile : quello di facilitare l’apprendimento predisponendo adeguati strumenti che siano d’ausilio per il raggiungimento degli obiettivi formativi , appunto con misure compensative e dispensative tra cui figura sicuramento l’utilizzo della prova orale in sede di valutazione finale.

Questo significa che la scuola non ha dato puntuale applicazione alla voluntas legis e in particolare nella specie le misure compensative e dispensative che hanno accompagnato il percorso formativo prima e la valutazione finale poi in relazione al disturbo di cui l’alunno -OMISSIS-è affetto non risultano siano state normativamente applicate nella loro correttezza da parte dell’Istituto scolastico.

La mancata applicazione delle misura compensativa della prova orale nell’esame conclusivo del percorso didattico individualizzato e personalizzato in favore del figlio dei ricorrenti sta a significare che gli atti che hanno disposto, approntato l’espletamento della prova finale ( prova scritta di francese del 3/9/2019, la pagella scolastica in parte qua del 5/9/2019 8 e ogni altro atto della procedura) si rivelano illegittimi in quanto violativi della normativa passata in rassegna oltrechè del diritto alla istruzione come costituzionalmente garantito in favore di alunni affetti da DSA e finiscono per inficiare le determinazioni di non ammissione dell’alunno alla classe successiva assunte nello scrutinio del consiglio di classe del 12/9/2019 ( come da relativo verbale).

X – Gli aspetti della vicenda contenziosa sin qui esaminati hanno sicuramente carattere assorbente e valgono di per sé a fondatamente censuare gli atti impugnati , ma l’operato dell’istituzione scolastica quanto alla valutazione finale assegnata all’alunno -OMISSIS-si appalesa altresì illegittimo anche a prescindere dal non compiuto rispetto della disciplina regolante le misure didattiche a farsi in favore di un soggetto sottoposto a PDP, come se il discente fosse normodotato.

Com’è noto, per consolidata giurisprudenza il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche espresse dall’amministrazione scolastica è consentito solo qualora emerga una palese irragionevolezza o illogicità dell’operato dei valutatori, ma è proprio questo il caso che viene qui in rilievo .

Il giudizio tecnico- discrezionale impone di andare al di là del dato matematico dovendo prendere in considerazione la storia scolastica del discente e il suo grado di maturazione con un’analisi complessiva e sintetica dell’attività svolta (cfr TAR Lazio sez. III bis n. 13811 del 3/12/2019) e allora se così è, appare sufficiente rilevare come il -OMISSIS- ha riportato a conclusione dello scrutinio del 9 settembre ad eccezione del francese (quattro) in tutte le altre discipline voti positivi tra cui due sette , un nove (informatica) e un distinto per non dire che nella stessa materia del francese l’alunno aveva riportato il voto di sei nel primo quadrimestre e quello di cinque nel secondo quadrimestre con una valutazione quindi che rasenta la sufficienza .

Il giudizio valutativo reso all’ esito dell’anno scolastico inoltre non evidenzia l’esistenza di gravi numerose oltrechè trasversali lacune , e neppure impreparazioni, scarso interesse o atteggiamento irrispettoso o indisciplinato, condizioni negative insussistenti, le uniche che avrebbero potuto e dovuto legittimamente giustificare una bocciatura e costituire insormontabile ostacolo ad una proficua prosecuzione degli studi : sotto questo aspetto il giudizio contenuto nello scrutinio finale è manchevole e inidoneo a supportare un esito negativo di conclusione dell’anno scolastico.

XI- Vi è poi un terzo profilo di illegittimità pure rilevabile nella fattispecie e parimenti fondatamente dedotto in ricorso e nei motivi aggiunti : esso assume una rilevanza solo apparentemente formale ma che invece è consustanziale alla vicenda come concretamente snodatasi.

Si fa riferimento al sussistente vizio di grave se non assoluta carenza di motivazione ravvisabile in capo agli atti gravati .

La ( non ) motivazione degli atti recanti la determinazione di non ammissione alla classe successiva oltrechè di per sé illogica e contraddittoria è fortemente deficitaria perché gli atti in questione non recano minimamente l’esternazione delle ragioni concrete che hanno indotto il consiglio di classe a determinarsi in ordine all’adozione del giudizio di non meritevolezza della non ammissione alla classe successiva .

L’istituzione scolastica non dà contezza del quadro didattico, personale, relazionale e di maturazione dell’alunno verificato nel corso dell’anno ed inoltre, ed è questo un dato assolutamente e incontrovertibilmente decisivo, non emerge da nessuna parte la rilevanza del disturbo specifico di cui è affetto – OMISSIS – nel giudizio finale in cui occorreva prestare necessaria attenzione alla condizione patologica di cui l’alunno era sofferente al fine di dare atto della connessione tra il disturbo stesso e l’impegno del discente a conseguire le conoscenze.

Anche per questo oltrechè in primis per gli altri motivi suillustrati, gli atti impugnati e segnatamente la prova scritta di francese espletata il 3/9/2019, la pagella del 9 settembre 2019 nonché il verbale di scrutinio del 12 settembre 2019 si rivelano affetti dai vizi di legittimità fondatamente denunciati dalla parte ricorrente In forza delle suesposte considerazioni il ricorso va accolto con conseguente annullamento degli atti tutti gravati nella parte in cui non hanno consentito all’alunno -OMISSIS- di essere ammesso alla classe successiva.

Va qui fatto rilevare che parte ricorrente ha altresì avanzato richiesta di risarcimento danni per equivalente ai sensi dell’art. 30 c.p.a, ma tale domanda è stata formulata solo in via subordinata e nell’ipotesi che questo giudicante non disponesse nella fase cautelare, come poi invece avvenuto, l’ammissione alla classe successiva e all’esito negativo del giudizio di merito per il profilo impugnatorio, sicchè il satisfattivo esito di accoglimento del gravame complessivamente proposto nei sensi di cui sopra esonera il Collegio dall’ esame della domanda risarcitoria.

La peculiarità della fattispecie è tale da giustificare la compensazione delle spese e competenze del giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D’Aosta (Sezione Unica) definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati nella parte in cui non dispongono l’ammissione dell’alunno -OMISSIS- alla -OMISSIS- dell’istituzione scolastica di istruzione liceale tecnica e professionale della Regione Autonoma della Valle d’Aosta .

Spese e competenze del giudizio compensate tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in caso di riproduzione in qualsiasi forma, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la potestà genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare il medesimo interessato riportato nella sentenza o nel provvedimento.

Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il giorno 10 dicembre 2019.