Busta vagante (?), già presente sulla strada, fa cadere il motociclista: niente risarcimento (Corte di Cassazione, Sezione III Civile, Sentenza 30 dicembre 2021, n. 42085).

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

TERZA SEZIONE CIVILE 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere

Dott. SCODITTI Enrico – Rel. Consigliere

Dott. FIECCONI Francesca –  Consigliere

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 22463/2019 proposto da:

(OMISSIS) Giuseppe, domiciliato in ROMA, Piazza Cavour presso Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avv. Mirco (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

Anas Spa, elettivamente domiciliato in Roma Via (OMISSIS) 4 presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) Paolo che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 56/2019 della CORTE D’APPELLO SEZ. DIST. DI di TARANTO, depositata il 22/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/12/2021 dal consigliere Dott. ENRICO SCODITTI

Fatti di causa

Giuseppe (OMISSIS) convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Taranto ANAS s.p.a. chiedendo il risarcimento del danno nella misura di Euro 234.765,43 ai sensi dell’art. 2051 cod. civ..

Espose in particolare parte attrice che, mentre procedeva alla guida del proprio motociclo BMW in tratto stradale interessato da lavori in corso d’opera, un involucro di cellophane, fuoriuscito dal veicolo che lo precedeva, si era agganciato alla ruota anteriore del motociclo, provocando la perdita di aderenza e la successiva caduta.

Il Tribunale adito accolse parzialmente la domanda, condannando la convenuta al pagamento della somma di Euro 76.036,76 oltre interessi.

Avverso detta sentenza propose appello ANAS.

Con sentenza di data 22 gennaio 2019 la Corte d’appello di Taranto accolse l’appello, rigettando la domanda.

Premise la corte territoriale che era da disattendere l’eccezione di inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 342 cod. proc. civ., avendo l’impugnazione compiutamente esplicitato i motivi di censura e le parti della sentenza gravata che l’appellante intendeva fossero modificate.

Osservò quindi che ricorreva il caso fortuito perché sia che l’involucro di cellophane di medie dimensioni fosse fuoriuscito dalla parte sottostante del veicolo che precedeva il motociclo, come affermato dall’attore, sia che provenisse dal guard-rail, come dichiarato dal testimone, doveva escludersi l’applicabilità dell’art. 2051 cod. civ. in relazione a situazioni pericolose provocate dagli stessi utenti della strada ovvero da un’imprevedibile o inopinata alterazione dello stato delle cose, rispetto alla quale nessuna condotta era esigibile dall’ente preposto alla custodia.

Aggiunse in conclusione che la busta di plastica vagante dinanzi alla ruota del motociclo non poteva essere in nessun modo ricondotta a un’insidia direttamente collegabile ad una negligenza del custode.

Ha proposto ricorso per cassazione Giuseppe (OMISSIS) sulla base di cinque motivi.

Resiste con controricorso la parte intimata.

È stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ..

È stata depositata memoria di parte.

Ragioni della decisione

Con il primo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 342 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ..

Osserva la parte ricorrente che il Tribunale aveva affermato quanto segue: irrilevante era il presunto mancato rispetto della distanza di sicurezza non discutendosi di scontro fra veicoli; la responsabilità del proprietario del veicolo antecedente era configurabile solo se l’involucro fosse stato lanciato dal conducente del medesimo, mentre risultava chiaro che si trattava di oggetto già presente sulla strada; benché l’involucro recasse impressa l’indicazione della ditta cui apparteneva, non era plausibile ricondurre l’eziologia alla detta società, potendo essere stato abbandonato sul luogo da chiunque.

Aggiunse che ANAS non aveva preso posizione nell’atto di appello contro tali argomentazioni, essendosi limitata ad affermare che le circostanze evidenziate attenevano alla responsabilità dell’attore o del terzo e non al caso fortuito (affermazione peraltro erronea sul piano giuridico), né aveva preso posizione in relazione alla parte di motivazione in cui si richiamava la testimonianza avente ad oggetto il fatto che il tratto di strada in oggetto fosse interessato da lavori e di fatto cantierizzato, evenienza che rendeva verosimile la presenza sulla carreggiata di oggetti di risulta vaganti e lì portati da eventi atmosferici o casuali.

Aggiunge che ANAS si è limitata a fornire una diversa e alternativa ricostruzione del fatto, affermando che la busta di plastica era oggetto che poteva essere stato gettato dagli stessi automobilisti e che si muoveva spostata dal vento, e che pertanto era incorsa nella violazione dell’art. 342 cod. proc. civ..

Il motivo è infondato.

Va premesso che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Sez. U. n. 27199 del 2017).

È lo stesso ricorrente che sottolinea che ANAS ha opposto che gli argomenti del Tribunale rinviavano all’attribuibilità della presenza dell’involucro a responsabilità o dell’attore o di terzi, mentre, quanto alla presenza di lavori in corso sul tratto di strada, ha affermato che la busta di plastica resta comunque un oggetto che può essere gettato dagli stessi automobilisti o che si muove spostato dal vento.

Sul piano formale si tratta di argomenti addotti a contrasto degli argomenti del Tribunale e ciò è sufficiente, mentre la pertinenza ed efficacia degli stessi, ossia il piano contenutistico e materiale, resta una valutazione di merito riservata al giudice di appello, cui compete la rivisitazione del rapporto dedotto nella controversia esercitando tutti i poteri tipici di un giudizio di merito, senza che il giudizio di appello possa essere configurato come un’impugnazione a critica vincolata.

Con il secondo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ..

Osserva la parte ricorrente, premesso che costituisce violazione dell’art. 115 l’errore di percezione in relazione a circostanza che abbia costituito oggetto di discussione fra le parti (Cass. n. 9356 del 2017 ed altre conformi), che, come risulta dalla documentazione fotografica della polizia municipale, si è trattato di un involucro di cellophane di medie dimensioni e non di una busta di plastica.

Il motivo è inammissibile.

La censura non coglie la ratio decidendi ed è pertanto priva di decisività, perché nella motivazione della decisione impugnata è presente il riferimento all’involucro di cellophane di medie dimensioni, per cui il richiamo alla busta di plastica deve intendersi come meramente rispondente all’utilizzo di uno stile brachilogico, inidoneo a tradire alcun travisamento del dato di fatto.

Con il terzo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 132 n. 4 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ..

Osserva la parte ricorrente che la motivazione è apparente per il carattere apodittico dell’affermazione secondo cui la busta di plastica vagante dinanzi alla ruota del motociclo non poteva essere in nessun modo ricondotta ad un’insidia direttamente collegabile ad una negligenza del custode.

Il motivo è infondato.

L’apparenza della motivazione, alla stregua del motivo di censura, rinvierebbe all’incomprensibilità della ratio decidendi.

In realtà il fondamento della decisione si coglie nell’attributo “vagante”, il quale adeguatamente fornisce la giustificazione del perché, secondo il giudice di merito, la presenza della “busta” non era ricollegabile ad una negligenza del custode.

Con il quarto motivo si denuncia omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ..

Osserva il ricorrente che la corte d’appello ha omesso di esaminare il fatto storico che l’attore aveva allegato nell’atto di citazione (pag. 6) nei seguenti termini: «nel periodo in questione, come risulta dall’ordine 44/2012 (cfr. allegato n. 30), sul tratto di strada in questione erano in corso lavori di manutenzione straordinaria per la collocazione di barriere c.d. “New Jersey”».

Aggiunge che, ove il giudice di appello avesse esaminato la circostanza del cantiere, ne avrebbe tratto la conseguenza che l’involucro di cellophane era verosimilmente materiale di risulta del cantiere medesimo. 

Il motivo è inammissibile.

Il fatto storico, di cui il giudice di merito avrebbe omesso l’esame, costituisce secondo l’assunto del ricorrente un fatto secondario sulla cui base presumere l’esistenza della responsabilità del custode.

In particolare, il fatto noto sarebbero i lavori di manutenzione straordinaria sul tratto di strada in questione ed il fatto ignoto, da esso desumibile in via presuntiva, sarebbe il nesso di causalità fra il danno e la cosa in custodia.

Ora, è pur vero che per la configurazione di una presunzione giuridicamente valida non occorre che l’esistenza del fatto ignoto rappresenti l’unica conseguenza possibile di quello noto, secondo un legame di necessarietà assoluta ed esclusiva (sulla scorta della regola della inferenza necessaria), ma è sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull’id quod plerumque accidit (in virtù della regola dell’inferenza probabilistica – Cass. n. 2632 del 2014).

La fattispecie deve tuttavia essere suscettibile di sussunzione entro l’ipotesi legale di cui all’art. 2729 cod. civ. sotto il profilo dell’esistenza in concreto dei requisiti di gravità, precisione e concordanza (da ultimo Cass. n. 29635 del 2018).

La mancanza di qualsivoglia elemento di collegamento dell’involucro di cellophane con i lavori sul tratto di strada rende la deduzione una mera ipotesi, impedendo l’astratta sussumibilità nella fattispecie di cui al detto art. 2729.

Una presunzione giuridicamente valida non può fondarsi su dati meramente ipotetici, ma, trattandosi di una deduzione logica, deve essere desunta da fatti certi sulla base di massime di esperienza o dell’id quod plerumque accidit; al contrario, la congettura è una mera supposizione che si ricava da fatti incerti in via di semplice ipotesi (Cass. n. 20342 del 2020).

Non essendo ravvisabile sul piano qualificatorio l’esistenza del fatto noto suscettibile di inferenza presuntiva, il fatto storico, di cui si denuncia l’omesso esame, è privo di decisività.

Con il quinto motivo si denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 132 n. 4 cod. proc. civ. e dell’art. 2051 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ..

Osserva la parte ricorrente che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di appello, la responsabilità ai sensi dell’art. 2051 cod. civ. prescinde da qualunque connotato di colpa del custode.

Aggiunge che il giudice deve accertare l’esistenza del caso fortuito sulla base di quanto allegato e provato dal custode, su cui incombe l’onere della prova, e che nella specie l’appellante ha ritenuto di assolvere il proprio onere probatorio sulla base di una massima di esperienza, quale quella che gli automobilisti spesso gettano dai finestrini involucri di cellophane delle dimensioni di quelle del caso di specie, in realtà inesistente, non rispondendo a verità il suo contenuto.

Il motivo è inammissibile.

Deve premettersi che le regole sull’onere della prova hanno carattere residuale, in quanto trovano applicazione nel caso di fatto rimasto ignoto (Cass. 16 giugno 1998, n. 5980; 16 giugno 2000, n. 8195; 7 agosto 2002, n. 11911; 21 marzo 2003, n. 4126).

Ove il giudice di merito abbia positivamente accertato la circostanza, tali regole non vengono in rilievo.

Nel caso di specie, all’esito dell’istruttoria non vi è un fatto ignoto che abbia imposto per la risoluzione della controversia di attingere alla regola dell’onere della prova perché il giudice di merito ha giudicato esistente il presupposto di fatto del caso fortuito, identificandolo nel carattere “vagante” del corpo in plastica.

La regola sull’onere della prova non trova quindi applicazione.

La ravvisata esistenza del presupposto fattuale della figura giuridica del caso fortuito comporta l’assorbimento della censura avente ad oggetto il fondamento oggettivo, e non soggettivo, della responsabilità del custode ai sensi dell’art. 2051 cod. civ..

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 – quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P. Q. M.

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma il giorno 15 dicembre 2021.

Depositata in Cancelleria, addì 30 dicembre 2021.

SENTENZA – copia non ufficiale -.

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A ragion di logica, ci hanno scritto i familiari del Sig. Giuseppe, rimasto coinvolto nel sinistro di cui in sentenza, ut supra, duolendosi del fatto che i supremi Giudici siano arrivati alla conclusione, col rigetto delle doglianze formulate dal Sig. Giuseppe, per il semplice motivo che “a far rovinare al suolo, sia stata una busta in plastica (tipo supermercato) quando, invero, si è trattato di un grosso telo che si era staccato dal guard-rail andando a svolazzare sino ad incagliarsi nella ruota anteriore del motociclo, e, da quì, la caduta del centauro”.

La foto, che abbiamo postato, ci è stata fatta pervenire dagli stessi famigliari, scattata dalla Polizia Stradale in sede di rilievi “foto-planimetrici” ed ben si evidenzia il grosso telo che è stato la causa del sinistro, venendo allegata al fascicolo processuale (i Giudici di Cassazione, hanno visionato tale fascicolo fotografico?).

Ci auguriamo che gli agenti, abbiamo provveduto al sequestro del telo, come prova della causa dell’incidente stradale che, a nostro avviso, andava addebitato all’ANAS quale gestore della strada …