Carabina ad aria compressa detenuta in casa: sanzionato il soggetto sottoposto a sorveglianza speciale (Corte di Cassazione, Sezione I Penale, Sentenza 26 ottobre 2021, n. 38343).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TARDIO Angela – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. ROCCHI Giacomo – Rel. Consigliere –

Dott. MINCHELLA Antonio – Consigliere –

Dott. TALERICO Palma – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) SALVATORE nato a SALEMI il 22/06/19xx;

avverso la sentenza del 19/05/2020 della CORTE APPELLO di PALERMO;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott.ssa MARIA FRANCESCA LOY che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermo confermava quella del Tribunale di Marsala di condanna di (OMISSIS) Salvatore alla pena di mesi otto e giorni quindici di reclusione per il delitto di cui all’art. 75 D.L.vo 159 del 2011.

Secondo l’imputazione, (OMISSIS), sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, non si era presentato in due occasioni all’ufficio di polizia giudiziaria; inoltre, come accertato a seguito di una perquisizione domiciliare, egli deteneva una carabina ad aria compressa.

La Corte rilevava che all’imputato erano contestate violazioni di precetti specifici e non generici.

Non veniva ritenuta attendibile la giustificazione addotta per la mancata presentazione il 4/8/2014: comunque, essendo (OMISSIS) consapevole di non potersi presentare quel giorno, avrebbe dovuto avvisare gli organi preposti al controllo e non, piuttosto, farsi rilasciare un certificato medico alcuni giorni dopo.

Inoltre, non veniva ritenuta giustificata la detenzione della carabina ad aria compressa anche se l’acquisto era precedente alla data di sottoposizione alla misura di prevenzione: non si trattava di arma giocattolo, pur potendo essere acquistata liberamente, avendo una potenza inferiore a 7,5 joules.

Venivano respinti gli ulteriori motivi di appello concernenti la misura della pena, già fissata nel minimo edittale.

2. Ricorre per cassazione il difensore di (OMISSIS) Salvatore Vito, deducendo violazione dell’art. 8, comma 7, d.Igs. 159 del 2011.

La carabina ad aria compressa detenuta dall’imputato non poteva essere ritenuta arma comune da sparo, cosicché, in relazione alla sua detenzione, non sussisteva la violazione dell’art. 75, comma 2, D.L.vo 159 del 2011.

La carabina è in libera vendita e per essa non è prevista nessuna autorizzazione ai fini della detenzione. In un secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell’art. 75, comma 2, D.L.vo 159 del 2011 con riferimento alla violazione dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Il ricorrente richiama il principio di offensività e la necessità di selezionare tra le condotte quelle penalmente rilevanti in quanto sintomatiche della pericolosità sociale del soggetto.

Nel caso in esame, la mancata presentazione, del tutto incolpevole, non dimostrava alcuna pericolosità del soggetto: era assente, quindi, l’elemento soggettivo del reato contestato.

Il ricorrente conclude per l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

1. L’art. 8, comma 4, D.L.vo 159 del 2011 dispone che, in sede di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, il tribunale prescriva al soggetto, tra l’altro, di “non detenere e non portare armi”.

Il primo motivo di ricorso individua come norma di riferimento per qualificare un determinato oggetto come arma, per la quale vige il divieto di detenzione, l’art. 2, terzo comma, della legge 110 del 1975, che contiene la definizione delle armi e delle munizioni comuni da sparo, in particolare comprendendo nelle armi comuni da sparo “le armi ad aria compressa i cui proiettili erogano un’energia cinetica superiore a 7,5 joule”.

Poiché la carabina rinvenuta nel corso della perquisizione eroga un’energia cinetica inferiore alla soglia di legge, il ricorrente ne deduce che la stessa non possa essere qualificata come “arma”, anche perché si tratta di oggetto in libera vendita e per la cui detenzione non occorre alcuna autorizzazione.

Si tratta di impostazione errata, mentre è esatta la valutazione della Corte territoriale che, dopo avere dato atto che quella sequestrata non era un’arma giocattolo, la ritiene facente parte delle “armi” che il sottoposto alla misura di prevenzione non può detenere in forza della specifica prescrizione di cui si è detto.

In effetti, poiché la misura di prevenzione è finalizzata a contrastare la pericolosità sociale attuale del soggetto, è del tutto coerente una disciplina differente, con specifico riferimento alle armi, rispetto alle persone non sottoposte a tale misura: quindi, mentre la generalità delle persone può acquistare e detenere armi ad aria compressa con energia cinetica inferiore a 7,5 joule senza alcuna autorizzazione, la pericolosità sociale del sottoposto giustifica un divieto nei suoi confronti, non trattandosi, appunto di un’arma giocattolo, priva di assoluta capacità offensiva.

D’altro canto, anche sotto il profilo strettamente interpretativo la pretesa di escludere la natura di arma alla carabina sequestrata sulla base del richiamo all’art. 2 legge 110 cit. non è convincente: quella norma, infatti, non contiene la definizione di “arma”, ma fornisce i criteri per ritenere o meno una di esse “arma comune da sparo”; ma, appunto, il divieto posto dall’art. 8 d.I.vo 159 cit. riguarda la detenzione di “armi” e non soltanto di “armi comuni da sparo”.

Peraltro, si deve dare atto che la giurisprudenza di legittimità è ferma nell’affermare che, per la fattispecie criminosa di inosservanza degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, in riferimento alla violazione del divieto di detenere armi, il concetto di arma deve intendersi in senso restrittivo e limitato alle sole armi proprie (Sez. 1, Sentenza n. 1104 del 19/11/2009 Ud. (dep. 13/01/2010) Rv. 245939 – 01), così escludendo la sussistenza del delitto di cui all’art. 75, comma 2, d. I.vo 159 del 2011 nel caso di detenzione di arma impropria (Sez. 1, Sentenza n. 17877 del 01/03/2019 Ud. (dep. 30/04/2019) Rv. 275603 – 0): ma si tratta di distinzione resa necessaria dal fatto che le armi improprie, quando detenute nell’abitazione, non presentano la caratteristica intrinseca di essere utilizzabili per l’offesa alla persona, cosicché tale loro utilizzabilità può essere valutata solo in caso di porto fuori dall’abitazione (arg. ex art. 4 legge 110 del 1975).

Un fucile ad aria compressa, al contrario, benché la sua energia cinetica sia inferiore al limite di legge, ha la unica intrinseca finalità di essere utilizzato a fine offensivo: non è, cioè, possibile ipotizzarne un uso differente.

2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

La costante giurisprudenza di legittimità insegna che integra il reato previsto dall’art. 75 del D.Lgs. n. 159 del 2001 la condotta di chi, contravvenendo agli obblighi della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, si presenta in ritardo all’autorità di pubblica sicurezza per apporre la firma sull’apposito registro (Sez. 5, Sentenza n. 13518 del 20/01/2015 Ud. (dep. 30/03/2015) Rv.. 262895 – 01), principio che vale a fortiori per l’omessa presentazione: le condotte violatrici delle prescrizioni non possono essere selezionate sulla base del principio di offensività, in quanto il legislatore, che ha disposto l’applicazione delle misure alle persone socialmente pericolose per la sicurezza pubblica, ha preventivamente selezionato gli obblighi finalizzati a ridurre tale pericolosità non permettendo al giudice di distinguere, nel caso concreto, tra violazioni pericolose e violazioni non pericolose.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 10 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2021.

SENTENZA – copia non ufficiale -.