REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IMPERIALI Luciano – Presidente –
Dott. TUTINELLI Vincenzo – Consigliere –
Dott. DI PAOLA Sergio – Consigliere –
Dott. AGOSTINACCHIO Luigi – Consigliere –
Dott. COSCIONI Giuseppe – Rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) GENNARO nato a NAPOLI il 02/10/20xx;
avverso la sentenza del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE COSCIONI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott.ssa PAOLA MASTROBERARDINO, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 4 febbraio 2021, confermava la sentenza di primo grado con la quale (OMISSIS) Gennaro era stato riconosciuto colpevole del reato di tentata rapina aggravata.
1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore di (OMISSIS), eccependo la violazione dell’art 56 cod.pen., in quanto dalle dichiarazioni del teste (OMISSIS) emergeva che nessuna azione esecutiva era stata posta in essere dal ricorrente, se non quella di dividere (OMISSIS) dalla persona che gli aveva puntato addosso la pistola giocattolo; la Corte di appello, richiamando la motivazione del giudice di primo grado, aveva evidenziato circostanze quali la fuga dell’imputato e i suoi precedenti penali, da ritenersi inadeguate a fondare una sentenza di condanna.
1.2. Il difensore lamenta inoltre che erroneamente era stata ritenuta sussistente l’aggravante dell’uso dell’arma, in quanto il teste (OMISSIS) aveva affermato di essersi accorto che la pistola aveva un cerchietto rosso davanti alla canna e che quindi aveva ritenuto che si trattasse di un’arma giocattolo.
1.3 Il difensore lamenta la violazione degli artt. 131 e 62 bis cod.pen.; osserva che la Corte di appello, nel disattendere il motivo di appello sulla richiesta di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla contestate aggravanti, aveva omesso di considerare la condotta di (OMISSIS), che era entrato nella tabaccheria andandosene verso la posizione del banco lotto e si era avvicinato solo per dividere i contendenti, poi allontanandosi; non era poi vero, come sostenuto dalla sentenza impugnata, che al momento della consegna della felpa da parte di (OMISSIS) vi fossero elementi certi ed univoci della sua responsabilità, posto che il riconoscimento da parte della persona offesa era avvenuto solo successivamente, una volta acquisite le immagini delle telecamere, né la Corte di appello aveva specificato quali fossero gli elementi certi ed univoci tali da giustificare il diniego del giudizio di prevalenza delle circostanze ex art. 62 bis cod.pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto è inammissibile.
1.1 Relativamente al primo motivo, il ricorrente si limita a reiterare le censure già proposte in appello, senza confrontarsi assolutamente con la motivazione della Corte di appello, che ha evidenziato che entrambi i rapinatori erano entrati nella tabaccheria con il volto coperto con cappuccio indossato, per cui non vi era alcuna ragione per presentarsi travisati all’interno del locale se non con l’intenzione di commettere la rapina; nessun confronto vi è neppure con la affermazione del coimputato (OMISSIS) secondo cui (OMISSIS) aveva avuto l’idea della rapina, che trova conferma nella successiva fuga dei due, e con il fatto che la tesi secondo cui il ricorrente si sarebbe trovato casualmente nella tabaccheria non è stata sostenuta neppure dall’imputato, ma solo dal suo difensore.
Si deva quindi ribadire che secondo il consolidato e condivisibile orientamento di legittimità (per tutte, Sez. 4 n. 15497 del 22/02/2002 Ud. (dep. 24/04/2002), Rv. 221693; Sez. 6 n. 34521 del 27/06/2013 Ud. (dep. 08/08/2013), Rv. 256133), è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti.
Inoltre, la tesi difensiva si basa sulle affermazioni della persona offesa (OMISSIS) contenute nella denuncia, che non si sa neppure se sia entrata a far parte del fascicolo per il dibattimento e quindi se i giudici di merito potessero valutarla.
1.2 Quanto alla contestata aggravante dell’uso dell’arma, la Corte di appello ha ritenuto che la sola presenza di un cerchietto rosso sulla canna non fosse sufficiente a far ritenere evidente che si fosse in presenza di un’arma giocattolo, tanto in più in quanto il foro della canna era libero; il fatto quindi che l’arma fosse stata riconosciuta come giocattolo era una mera supposizione della persona offesa, che inizialmente aveva subito l’effetto intimidatorio dell’arma, tanto che si era portato verso la cassa per aprirla, come intimatogli dal rapinatore.
In proposito, deve ricordarsi in punto di diritto, il principio stabilito da Sez. 2, n. 4712 del 17/11/2017, D’Ella, Rv. 272012, secondo cui, ai fini della sussistenza della circostanza aggravante dell’uso delle armi nel delitto di rapina occorre, qualora la minaccia sia realizzata utilizzando un’arma giocattolo, che questa non sia riconoscibile come tale. In motivazione: “al fine della sussistenza dell’aggravante de qua, ciò che conta è l’effetto intimidatorio che deriva sulla persona offesa dall’uso di un oggetto che abbia l’apparenza esteriore dell’arma, in quanto tale effetto intimidatorio è dipendente non dall’effettiva potenzialità offensiva dell’oggetto adoperato, ma dal fatto che esso abbia una fattezza del tutto corrispondente a quella dell’arma vera e propria (come avviene quando l’arma giocattolo sia sprovvista di tappo rosso o quando questo sia reso non visibile), cosicché possa incutere il medesimo timore sulla persona offesa.
Seppure deve quindi escludersi che l’uso di un’arma giocattolo sia incompatibile con l’aggravante prevista per la rapina dall’art. 628 comma 3 n. 1, prima ipotesi, deve tuttavia ritenersi sussistente la circostanza aggravante dell’uso delle armi solo quando la minaccia sia realizzata utilizzando un’arma giocattolo non anche riconoscibile come tale (v. Sez. 2, n. 18382 del 27/3/2014, Rv. 260048 in motiv.)”.
1.3 Quanto al secondo motivo di ricorso, premesso che nulla viene argomentato a sostegno della richiesta di applicazione dell’art. 131 bis cod.pen., si deve ribadire che in tema di concorso di circostanze, il giudizio di comparazione risulta sufficientemente motivato quando il giudice, nell’esercizio del potere discrezionale previsto dall’art. 69 cod. pen. scelga la soluzione dell’equivalenza, anziché della prevalenza delle attenuanti, ritenendola quella più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (vedi sentenza Sez. 2, n.31531 del 16/05/2017, Pistilli, Rv.270481); nel caso in esame, la Corte di appello ha fornito congrua ed esaustiva motivazione sulla impossibilità di applicare un giudizio di prevalenza delle attenuanti nella penultima pagina della sentenza impugnata (evidenziando il disvalore della condotta, rappresentato dall’aver tentato una rapina in più persone riunite, travisate, e con l’uso di un’arma), per cui il motivo di ricorso è manifestamente infondato.
2. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
3. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p , con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di €. 3.000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €. 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 18/01/2022.
Depositato in Cancelleria l’8 marzo 2022.