Cessione stupefacenti: il G.I.P. non convalida l’arresto in flagranza di reato; il Procuratore ricorre in Cassazione. Accolto (Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, Sentenza 1 ottobre 2020, n. 27253).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Patrizia – Presidente –

Dott. FERRANTI Donatella – Consigliere –

Dott. CAPPELLO Gabriella – Consigliere –

Dott. PICARDI Francesca – Rel. Consigliere –

Dott. TANGA Antonio Leonardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO il TRIBUNALE DI PRATO

nel procedimento a carico di:

ITOYE KPOBOR FESTUS nato il 03/03/1997;

avverso l’ordinanza del 12/02/2020 del TRIBUNALE di PRATO;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. FRANCESCA PICARDI;

lette le conclusioni del PG.

RITENUTO IN FATTO

1. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Prato ha proposto tempestivamente ricorso per cassazione avverso il provvedimento con cui il G.i.p. non ha convalidato l’arresto facoltativo di Itoye Kpobor Festus, colto in flagranza del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (cessione di grami 0,63 di cocaina).

2. Il provvedimento impugnato ha escluso la sussistenza dei presupposti dell’arresto facoltativo e, cioè, la gravità dell’offesa e la pericolosità dell’arrestato, rilevando che la condotta consiste nella cessione di una sola dose di sostanza stupefacente, sebbene di droga pesante, e che l’autore del reato non può valutarsi socialmente pericoloso in assenza di pregresse esperienze criminali, per il solo fatto di essere senza fissa dimora e disoccupato.

3. Con il ricorso si è dedotta la erronea applicazione dell’art. 391, quarto comma, cod.proc.pen., emergendo dal provvedimento del P.m. di presentazione dell’arrestato per la convalida e per il giudizio direttissimo, dal verbale di arresto e dagli atti complementari i presupposti dell’arresto facoltativo, sia sotto il profilo della gravità del fatto sia sotto quello della pericolosità dell’arrestato, da valutarsi in base ad un giudizio da formularsi ex ante, tenuto conto della realizzazione della condotta in concorso con altro soggetto non identificato, con cui l’acquirente era in contatto telefonico (circostanza da cui era possibile desumere l’inserimento dell’arrestato in una catena di distribuzione della droga).

4. La Procura Generale ha concluso per l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN DIRITTO

1. Il ricorso merita accoglimento.

1.1. Come correttamente premesso nel provvedimento impugnato, in tema di arresto facoltativo in flagranza, il giudice della convalida deve operare un controllo di mera ragionevolezza, ponendosi nella stessa situazione di chi ha operato l’arresto, per verificare, sulla base degli elementi al momento conosciuti, se la valutazione di procedere all’arresto rimanga nei limiti della discrezionalità della polizia giudiziaria e trovi quindi ragionevole motivo nella gravità del fatto ovvero nella pericolosità del soggetto, senza estendere il predetto controllo alla verifica dei presupposti per l’affermazione di responsabilità (Sez. 5, n. 1814 del 26/10/2015 Cc. – dep. 18/01/2016, Rv. 265885 – 01).

Occorre, però, sottolineare che, in tema di arresto in flagranza, il giudice della convalida deve operare il controllo sull’esistenza dei presupposti richiesti dalla legge senza esorbitare da una verifica di ragionevolezza in ordine all’operato della polizia giudiziaria, alla quale è istituzionalmente attribuita una sfera discrezionale nell’apprezzamento dei medesimi, e non può quindi sovrapporre una propria autonoma interpretazione di elementi oggettivi evidenziati nel verbale di arresto, né rivalutare condotte già emerse nell’immediatezza dei fatti non decisive ai fini della sussistenza della flagranza (Sez. 6, n. 5048 del 27/11/2012 Cc. – dep. 31/01/2013, Rv. 254240 – 01).

Proprio tale precisazione comporta l’erronea applicazione nel caso di specie dell’art. 391, quarto comma, cod.proc.pen., atteso che nel provvedimento impugnato si sono esclusi i presupposti sostanziali dell’arresto facoltativo in flagranza, consistenti nella gravità del fatto o, in alternativa, nella pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto, in base ad una autonoma interpretazione degli elementi oggettivi evidenziati negli atti, diversa da quella effettuata dalla polizia giudiziaria.

Difatti, il G.i.p. ha sostituito le sue valutazioni a quelle altrettanto ragionevoli della polizia giudiziaria, valorizzando il quantitativo minimo della sostanza ceduta e la esiguità della somma detenuta rispetto agli altri e diversi elementi valutati dagli operanti al momento dell’arresto, quali le modalità del fatto, realizzato in concorso con altri soggetti non identificati ed inseriti stabilmente nel commercio al dettaglio della droga, e la mancata giustificazione, in assenza di un’occupazione lecita, della somma detenuta, presumibilmente collegata, pertanto, allo spaccio continuativo.

2. In conclusione, in accoglimento del ricorso, il provvedimento va annullato senza rinvio perché l’arresto è stato legittimamente eseguito.

3. Va ribadito, che l’annullamento da parte della Corte di Cassazione dell’ordinanza di non convalida dell’arresto in flagranza va disposto con la formula senza rinvio, poiché il ricorso, avendo ad oggetto la rivisitazione di una fase ormai definitivamente perenta, è finalizzato esclusivamente alla definizione della correttezza dell’operato degli agenti di P.G., mentre l’eventuale rinvio del provvedimento impugnato solleciterebbe soltanto una pronuncia meramente formale, senza alcuna ricaduta di effetti giuridici (v., ad es., Sez. 3, n. 26207 del 12/05/2010 – dep. 09/07/2010, Rv. 247706).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato perché l’arresto è stato legittimamente eseguito.

Così deciso in Roma il 23 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 1° ottobre 2020.

SENTENZA – copia non ufficiale -.