REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –
Dott. CIGNA Mario – Consigliere –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Rel. Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1984-2019 proposto da:
CARROZZERIA EMMECIAUTO SOC. COOP., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MUZIO CLEMENTI 51, presso lo studio dell’avvocato VALERIO SANTAGATA, rappresentata e difesa dall’avvocato MASSIMILIANO CESARE FORNARI;
– ricorrente –
contro
FONDIARIA SAI ASSICURAZIONI SPA, RIZZI SERGIO;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1373/2018 del TRIBUNALE di LATINA, depositata il 22/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO.
FATTI DI CAUSA
1. La Carrozzeria Emmeciauto soc. coop. convenne in giudizio, davanti al Giudice di pace di Latina, la Fondiaria SAI s.p.a. e Sergio Rizzi chiedendo che fossero condannati in solido al risarcimento dei danni subiti nell’incidente stradale tra la vettura condotta da Valentina Di Bono e l’autoarticolato condotto dal Rizzi, asseritamente da ricondurre a responsabilità esclusiva di quest’ultimo.
A sostegno della domanda dichiarò di agire, ai sensi dell’art. 149 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 209, in qualità di cessionaria del credito esistente in capo alla Di Bono.
Il Giudice di pace dichiarò inammissibile la domanda siccome proposta dal cessionario del credito e compensò le spese di lite.
2. La pronuncia è stata impugnata dalla parte attrice e il Tribunale di Latina, con sentenza del 22 maggio 2018, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato ammissibile la domanda proposta, rigettandola tuttavia nel merito, con compensazione anche delle ulteriori spese del grado.
3. Contro la sentenza del Tribunale di Latina ricorre la Carrozzeria Emmeciauto con atto affidato ad un solo motivo.
Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., e non sono state depositate memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) e n. 5), cod. proc. civ., violazione degli artt. 2697 e 2054 cod. civ., degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., nonché dell’art. 132 cod. proc. civ. per insufficienza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione.
Sostiene la parte ricorrente che la motivazione, mentre da un lato non consente di ritenere superata la presunzione di pari responsabilità di cui all’art. 2054, secondo comma, cit., dall’altro lato non avrebbe tratto le corrette conseguenze dalle premesse stesse del suo ragionamento; in particolare, la censura pone in luce come non poteva essere ritenuta irrilevante la circostanza per cui l’autocarro, pur essendo intenzionato a svoltare a destra, come poi era realmente accaduto, aveva in effetti azionato l’indicatore di direzione sinistro, in tal modo ingenerando nel conducente della vettura la certezza di poter effettuare il sorpasso da destra (art. 148, comma 7, del codice della strada).
2. Il motivo è in parte inammissibile ed in parte privo di fondamento.
2.1. Premette il Collegio che la giurisprudenza di questa Corte ha in più occasioni ribadito che in materia di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, la ricostruzione delle modalità del fatto generatore del danno, la valutazione della condotta dei singoli soggetti che vi sono coinvolti, l’accertamento e la graduazione della colpa, l’esistenza o l’esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso, integrano altrettanti giudizi di merito, come tali sottratti al sindacato di legittimità se il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico (v., tra le altre, le sentenze 23 febbraio 2006, n. 4009, 25 gennaio 2012, n. 1028 e 30 giugno 2015, n. 13421, nonché l’ordinanza 22 settembre 2017, n. 22205).
2.2. Nella specie, il Tribunale ha considerato irrilevante il fatto che l’autocarro avesse azionato l’indicatore di direzione sinistro, osservando che la Di Bono non avrebbe comunque potuto intraprendere il sorpasso dal lato destro fino a quando il conducente del mezzo antagonista «non avesse a sua volta iniziato la manovra di svolta nel senso opposto»; per cui la violazione dell’art. 148, comma 7, cod. strada, da parte della Di Bono costituiva causa unica del sinistro verificatosi.
A fronte di simile ricostruzione, la presunta violazione dell’art. 2054 cit. non sussiste, perché il Tribunale ha positivamente attribuito la colpa, ritenendo evidentemente superata la presunzione invocata nel ricorso; mentre le contestazioni relative alla ricostruzione dei fatti si risolvono nell’evidente tentativo di ottenere in questa sede un nuovo e non consentito esame del merito.
Ed è parimenti chiaro che non può invocarsi la nullità ai sensi dell’art. 132 cit., posto che comunque la sentenza impugnata ha tenuto presenti tutti gli elementi in contestazione e ha dato conto dell’iter logico seguito per pervenire alle suindicate conclusioni.
3. Il ricorso, pertanto, è rigettato.
Non occorre provvedere sulle spese, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati.
Sussistono, tuttavia, le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Nulla per le spese.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile — 3, il 12 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2020.