REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ZAZA Carlo – Presidente –
Dott. SETTEMBRE Antonio – Rel. Consigliere –
Dott. SESSA Renata – Consigliere –
Dott. BRANCACCIO Matilde – Consigliere –
Dott. BORRELLI Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VERSACI PAOLO nato a MESSINA il 04/11/1980;
avverso la sentenza del 11/07/2018 della CORTE APPELLO di MESSINA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Antonio SETTEMBRE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. Ferdinando LIGNOLA, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio per prescrizione e rigetto ai fini civili;
udito l’avvocato DI TULLIO Domenico che insiste per l’inammissibilità del ricorso e deposita conclusioni.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d’appello di Messina ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato Versaci Paolo per il reato di diffamazione, per avere pubblicato sul sito “Youtube.com ” – canale Big StudioMovie – in calce al video “I gay e Federico”, un commento offensivo della reputazione di Federico Fabio.
Dalla ricostruzione operata dai giudici di merito si evince che Federico Fabio, dottore in medicina, aveva rilasciato nel 2006 una intervista ad una radio privata di Sulmona, sul tema della omosessualità, il cui contenuto era stato ritenuto omofobico dall’imputato.
Questi aveva, pertanto, nel 2010, commentato su Youtube.com l’intervista suddetta, augurando a Federico che le figlie diventassero lesbiche e sposassero dei gay (“spero che le figlie siano lesbiche, sposino dei gay e che lo abbattano tutti insieme appassionatamente”).
2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato, lamentando:
a) la violazione dell’art. 194 cod. proc. pen., per il fatto è stata posta a base del giudizio di responsabilità la testimonianza della persona offesa, inaffidabile e inutilizzabile (perché era stato consentito al teste di esprimere giudizi, invece che esporre fatti);
b) l’assoluta incertezza circa l’esatta identificazione del video, commentato nella maniera contestata all’imputato;
c) l’indebita attribuzione a Versaci del commento in questione, pubblicato con l’username “Aaron 3488”, di cui non sarebbe stata accertata l’identità sulla base di risultanze obbiettive;
d) la mancanza di contenuto offensivo nel commento postato su Youtube, stante il mutato contesto politico e culturale in cui lo stesso si situa;
e) la violazione dell’art. 599 cod. pen., per non essere stata riconosciuta, a favore dell’imputato, la provocazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La sentenza va annullata per insussistenza del fatto.
2. La diffamazione consiste, invero, nella lesione della reputazione, che può essere realizzata in qualsiasi modo (si tratta, infatti, di un reato a condotta libera).
Allorché è realizzata mediante espressioni verbali, deve trattarsi di verba attributivi di qualità negative alla persona offesa, ovvero di espressioni che gettano, comunque, una luce negativa su quest’ultima.
Tanto non è dato rilevare nella specie, in quanto l’imputato, reagendo, a modo suo, all’intervista di Fabio Federico, ha augurato a quest’ultimo di avere delle figli lesbiche, che abbiano a sposare dei gay.
L’augurio, però, non è, nel caso di specie, attributivo di qualità negative al Federico, esprimendo solo un auspicio, la cui verificazione dipende dalla volontà e dalle inclinazioni dei soggetti interessati.
2.1. Invero, le espressioni augurali sono rivelatrici della personalità di chi le formula, poiché ne svelano i gusti e la cultura; non già di chi le riceve.
E se talvolta anche espressioni siffatte possono assumere carattere offensivo della reputazione, per il contesto in cui sono formulate, tanto è da escludere nella specie, dal momento che sono state proferite in un contesto anodino, popolato di pensieri in libertà da parte di persone sconosciute, nell’ambito di una querelle sulla omosessualità, che è oggetto di opposte valutazioni in ambito sociale e scientifico.
3. E’ da escludere, quindi, per la ragione sopra detta, che Fabio Federico sia stato diffamato dall’imputato, quale che sia la valenza (positiva, neutra o negativa) dell’augurio a lui rivolto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso il 7/2/2020.
Depositata in Cancelleria il giorno 11 giugno 2020.