Confermato il sequestro di autovettura e danaro alla convivente di Casamonica Luciano (Corte di Cassazione, Sezione II Penale, Sentenza 15 giugno 2020, n. 18217).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIOTALLEVI Giovanni – Presidente –

Dott. MESSINI D’AGOSTINO Piero – Consigliere –

Dott. DE SANTIS Anna Maria – Consigliere –

Dott. IMPERIALI Luciano – Rel. Consigliere –

Dott. COSCIONI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

AUCIELLO MONICA nata il 11/09/1982;

avverso l’ordinanza n. 622/2019 TRIB. LIBERTA’ di ROMA, del 30/10/2019;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Luciano IMPERIALI;

sentite le conclusioni del Procuratore Generale Dott. Luigi CUOMO, che ha chiesto di dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;

udito l’avvocato Annaisa GARCEA che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza in data 30/10/2019 il Tribunale del riesame di Roma ha rigettato l’appello proposto nell’interesse di Auciello Monica avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di revoca del sequestro di denaro e di un’autovettura Polo Wolkswagen disposto nei confronti della predetta ricorrente nel procedimento a carico di altri, tra cui il convivente Casamonica Luciano, ritenuto partecipe del sodalizio criminoso denominato clan Casamonica, dedito a reati di usura ed estorsione aggravati ex art. 416 ter.1 cod. pen.

Il Tribunale, in particolare, ha ritenuto non essere emerso alcun elemento di novità rispetto al procedimento genetico, non essendo stato addotto alcun elemento utile a contrastare le valutazioni di questo in ordine alla sproporzione tra il valore dei beni sequestrati ed il reddito degli interessati, ed ha altresì rilevato trattarsi di beni suscettibili di confisca ex art. 12 sexies d.l. n. 306/1992, conv. in legge n. 356/1992.

2. Avverso il provvedimento del Tribunale del riesame ha proposto ricorso per cassazione l’Auciello, con il quale ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione, contestando l’affermazione secondo cui il ricorso al Tribunale del riesame non avrebbe portato elementi di novità con l’assunto secondo cui non sarebbero stati mai interrogati né la ricorrente né il suo convivente, e che la configurabilità dei delitti previsti dall’art. 240 bis cod. pen. dovrebbe ritenersi meramente astratta.

3. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto al di fuori dei casi consentiti.

Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, infatti, è ammesso soltanto per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; conf. S.U., 29/5/2008 n. 25933, Malgioglio, non massimata sul punto).

Nel ricorso, peraltro, nemmeno risulta ben esplicitata quale disposizione di legge sarebbe stata violata dal provvedimento impugnato, atteso che con un percorso argomentativo lineare questo ha dato adeguatamente conto dei reati contestati al Casamonica (la partecipazione all’associazione denominata clan Casamonica, dedita a reati di usura ed estorsione avvalendosi della forza intimidatorie del sodalizio di cui al capo A, l’estorsione continuata di cui al capo F e l’esercizio abusivo del credito di cui al capo X), ed in relazione a questi la stessa ricorrente riconosce essere stato disposto il rinvio a giudizio ed ancora in corso il dibattimento, circostanza di per sé preclusiva di ogni valutazione in ordine al fumus del reato contestato.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, condivisa da questo Collegio, infatti, non è proponibile in sede di riesame del provvedimento che dispone il sequestro preventivo la questione relativa alla sussistenza del “fumus commissi delicti“, qualora sia intervenuto il decreto che dispone il rinvio a giudizio del soggetto interessato, attesa l’ontologica diversità delle regole relative alle misure cautelari personali rispetto a quelle riguardanti le misure cautelari reali. (Sez. 2, n. 2210 del 05/11/2013, Rv. 259420; Sez. 5, n. 50521 del 20/09/2018, Rv. 275227).

Deve essere esclusa, pertanto, la mera apparenza della motivazione del provvedimento impugnato, del resto nemmeno esplicitamente dedotta dalla ricorrente, atteso che il Tribunale del riesame ha anche dato adeguatamente conto del rapporto di convivenza dell’Auciello con l’imputato Casamonica Luciano e dell’assenza di adeguata giustificazione del possesso dei beni in considerazione dei redditi bassissimi e poi nulli per il Casamonica e, quanto invece alla ricorrente, sempre modesti e comunque inferiori al consumo medio mensile elaborato dall’ISTAT per la famiglia media italiana, evidenziando altresì che non era stata prodotta dalla difesa proprio la dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2012, nel quale era stata acquistata l’autovettura sequestrata.

4. Per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in duemila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deliberato in camera di consiglio, il 3 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2020.

SENTENZA – copia non ufficiale –

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Roma, luglio 2018: Scacco al CLAN CASAMONICA: eseguita l’operazione “GRAMIGNA”

Circa 250 militari del Comando Provinciale Carabinieri di Roma, con il supporto di unità cinofile, un elicottero e personale dell’8° Reggimento “Lazio”, sono stati impegnati fra Roma e le provincie di Reggio Calabria e Cosenza per eseguire 37 misure cautelari in carcere, nei confronti di persone accusate d’aver fatto parte del “clan Casamonica”.

Gli indagati avrebbero costituito un’organizzazione dedita al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti, estorsione, usura, concessione illecita di finanziamenti e altri reati, tutti commessi con l’aggravante del metodo mafioso.

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