REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMMINO Matilde – Presidente –
Dott. TUTINELLI Vincenzo – Consigliere –
Dott. AGOSTINACCHIO Luigi – Consigliere –
Dott. COSCIONI Giuseppe – Rel. Consigliere –
Dott. CIANFROCCA Pierluigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) ROSARIA nata a CASALBORDINO il 18/03/19xx;
avverso la sentenza del 15/06/2020 della CORTE APPELLO di L’AQUILA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE COSCIONI;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale PIETRO GAETA che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di (OMISSIS) Rosaria propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di L’Aquila del 15 giugno 2020, che confermava, per quanto qui di interesse, la sentenza di primo grado con la quale l’imputata era stata condannata per il reato di cui all’art. 640 cod.pen., per avere acquistato una autovettura da (OMISSIS) Lucio consegnando in pagamento un assegno privo di copertura.
1.1 Al riguardo, il difensore ‘osserva che la parte offesa era ben a conoscenza che al momento della conclusione dell’affare l’assegno ricevuto era scoperto, tanto che anche la sentenza di primo grado aveva ritenuto verosimile quanto riferito dal cassiere della banca, “ovvero che mancava qualche spicciolo e l’assegno sarebbe stato coperto”: erano quindi del tutto insussistenti gli artifici e raggiri nella condotta della ricorrente, che al massimo poteva essere chiamata a rispondere del reato di cui all’art. 641 cod.pen., anche se per il mancato pagamento della autovettura la parte offesa avrebbe potuto trovare tutela solo in sede civilistica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso è inammissibile.
2.1. Questa Corte osserva che le questioni dedotte con il presente ricorso hanno costituito oggetto di ampio dibattito processuale in entrambi i gradi del giudizio di merito, alle quali la Corte territoriale ha dato una congrua risposta sulla base di puntuali riscontri di natura fattuale e logica, disattendendo, quindi (in fatto e in diritto), la tesi difensiva dell’imputata, riproposta in modo tralaticio nuovamente in questa sede di legittimità.
Le censure riproposte con il presente ricorso, vanno, quindi, ritenute null’altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla Corte territoriale che, alla stregua della suddetta ricostruzione fattuale, ha correttamente qualificato il fatto come truffa.
Infatti, la Corte di appello ha messo in evidenza che la ricorrente ha dapprima mostrato alla persona offesa la quasi totalità della capienza del conto su cui era tratto l’assegno in relazione all’importo della vendita, se non per una esigua somma, per poi svuotarlo con prelievi bancomat, prima dell’incasso dell’assegno; pertanto, non essendo evidenziabile alcuna delle pretese incongruità, carenze o contraddittorietà motivazionali dedotte dalla ricorrente, la censura, essendo incentrata tutta su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, va dichiarata inammissibile.
Correttamente è stata ravvisata la sussistenza del raggiro nella condotta della ricorrente, che non si è limitata a non pagare l’autovettura acquistata, ma ha aggiunto quel quid pluris necessario per configurare il reato di truffa, consistente nel comportamento sopra indicato.
3. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di €. 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
4. La natura non particolarmente complessa della questione e l’applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €. 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19/01/2022.
Depositato in Cancelleria, addì 14 marzo 2022.