Covid-19: scarcerato Pasquale Zagaria, il P.G. della Corte di appello di Sassari ricorre contro la scarcerazione (Corte di Cassazione, Sezione I Penale, Sentenza 9 novembre 2020, n. 31223).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SANTALUCIA Giuseppe – Presidente –

Dott. CENTONZE Alessandro – Consigliere –

Dott. MINCHELLA Antonio – Consigliere –

Dott. LIUNI Teresa – Rel. Consigliere –

Dott. TALERICO Palma – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE presso la CORTE di APPELLO di SASSARI;

nei confronti di:

ZAGARIA PASQUALE, nato a SAN CIPRIANO d’AVERSA il 05/01/1960;

avverso l’ordinanza del 23/04/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARI;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa TERESA LIUNI;

lette le conclusioni del Procuratore generale, Dott. FERDINANO LIGNOLA, il quale ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’impugnato provvedimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 23/4/2020, il Tribunale di Sorveglianza di Sassari ha disposto nell’interesse di Pasquale Zagaria, all’epoca detenuto presso la locale Casa Circondariale in regime penitenziario differenziato ex art. 41 bis O.P., il differimento facoltativo della pena per grave infermità fisica, ai sensi dell’art.147, n. 2 cod. pen., decretandone la prosecuzione nelle forme della detenzione domiciliare ex art. 47 ter, comma 1 ter, O.P.

1.1. Il Tribunale aveva svolto un’articolata istruttoria, mediante acquisizione dell’integrale documentazione sanitaria dell’interessato agli atti della Casa Circondariale, oltre che di quella prodotta dalla difesa, ricostruendo la storia clinica dello Zagaria, affetto da carcinoma papillifero all’interno della vescica e pertanto sottoposto il 14/12/2019 ad intervento chirurgico di resezione transuretrale di neoformazione vescicale presso l’azienda ospedaliera universitaria di Sassari.

Nel gennaio 2020 era stata quindi iniziata la terapia post-operatoria, consistente nella “immunoterapia endocavitaria con instillazioni endovescicali con BCG”, con cadenza settimanale fino al 27/2/2020, data di completamento del ciclo.

Dopo un mese, il 27/3/2020, lo Zagaria avrebbe dovuto effettuare il controllo endovescicale per valutare l’efficacia della terapia, ma tale controllo era risultato impossibile poiché nel frattempo la Clinica urologica dell’AOU di Sassari era stata individuata come centro Covid-19 e poteva garantire soltanto interventi di emergenza o urgenza.

1.2. Sulla scorta delle informazioni tratte dalla documentazione sanitaria di istituto e di parte, nonché del parere del Responsabile del Presidio Tutela della Salute della Casa Circondariale di Sassari che aveva attestato (certificazione del 31/3/2020) che il paziente risultava affetto da neoplasia vescicale in follow-up, patologia alla quale era possibile riconnettere un elevato rischio di complicanze legate all’infezione da Covid-19, oltre che per il rilievo della sostanziale impossibilità di effettuare i necessari controlli post-operatori sia nel Centro clinico di riferimento, che in quello di Cagliari, dichiaratosi indisponibile (certificato del 23/4/2020), preso altresì atto del silenzio del DAP sulla richiesta di individuare un altro istituto penitenziario attrezzato o prossimo a strutture di cura in grado di assicurare i necessari trattamenti, il Tribunale di Sorveglianza – acquisito il parere favorevole della Procura Generale – ha disposto il differimento della pena ex art. 147 n. 2 cod. pen., ravvisandone i presupposti, e la sua prosecuzione in regime di detenzione domiciliare ex art. 47 ter, comma 1 ter, O.P., come sopra indicato.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale di Cagliari, indicando a motivi di impugnazione la violazione di legge, con riferimento all’art. 147 cod. pen., e il correlato vizio di motivazione.

2.1. Con il primo motivo, nei due distinti profili articolati nel ricorso, si deduce la violazione dell’art. 147 cod. pen. in quanto dapprima si contesta la ricorrenza del presupposto della grave infermità fisica richiesto dalla norma, potendo i necessari trattamenti post-operatori essere assicurati al detenuto secondo gli stessi standard di sicurezza di cui si avvale comunità, ed inoltre si denuncia che la decisione del Tribunale di Sorveglianza è stata assunta in assenza di una perizia o comunque di una valutazione oggettiva dell’estrema urgenza degli accertamenti richiesti, nonché in assenza di qualsiasi approfondi- mento sulla possibilità di assicurare al detenuto in strutture esterne il trattamento sanitario necessario in condizioni di maggiore tutela rispetto a quello applicabile in ambito carcerario.

2.2. Con il secondo vizio di legittimità, il Procuratore generale ricorrente denuncia l’iter argomentativo errato e contraddittorio dell’impugnata ordinanza, laddove – in prospettiva di prevenzione del rischio di contagio da Covid-19 – ha ritenuto che pur essendo lo Zagaria ristretto in regime di isolamento ai sensi dell’art. 41 bis O.P., quindi con limitati contatti con l’esterno e l’interno della Casa Circondariale, fosse per lui maggiormente sicuro ripristinare un contatto ravvicinato con i familiari conviventi e residenti peraltro a Pontevico, in provincia di Brescia, al confine con la provincia di Cremona, in una zona a fortissimo rischio di contagio, dovendo poi spostarsi per i trattamenti terapeutici in una lontana struttura sanitaria, in una diversa regione, ulteriore fonte di criticità sul versante delle esigenze di prevenzione che si intendevano assicurare.

In termini generali, il vizio argomentativo emerge anche nella motivazione del bilanciamento fra il diritto alla salute del detenuto e l’interesse pubblico alla sicurezza sociale, che lo stesso Tribunale di Sorveglianza afferma doversi effettuare con ogni cautela al cospetto della caratura criminale di Pasquale Zagaria, giungendo invece alla conclusione della non particolare pericolosità attuale del detenuto, apprezzata secondo indici (positiva condotta processuale nel procedimento di sorveglianza; pena residua da espiare, ridotta per l’intervenuto riconoscimento della continuazione in executivis; revoca della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con provvedimento del 22/1/2015) che la ricorrente non considera esaustivi della valutazione di pericolosità attuale, illustrata da sentenze irrevocabili per delitti commessi anche successivamente a quelli considerati nell’impugnata ordinanza, circostanza che ha determinato l’emissione di un recente provvedimento di cumulo della Procura generale di Napoli in data 23/3/2020, comprendente i titoli di condanna successivi, con nuova fissazione del termine di espiazione della pena al 14/5/2030.

3. Il Procuratore generale, dott. Ferdinando Lignola, ha presentato una requisitoria scritta in cui chiede l’annullamento con rinvio dell’impugnato provvedimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Nelle more del procedimento, il ricorso è divenuto inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., in quanto il 22 settembre 2020 si è esaurito il termine di efficacia della disposta detenzione domiciliare ex art. 47 ter, comma 1 ter, O.P. ed il condannato Pasquale Zagaria è rientrato in detenzione inframuraria, come risulta dalla certificazione SIDet in data odierna.

In proposito, va rilevato che, secondo consolidati principi, la nozione di interesse a impugnare, richiesto dall’art. 568, comma 4, cod. proc. pen. quale condizione dell’impugnazione e requisito soggettivo del relativo diritto, deve essere individuata secondo una prospettiva utilitaristica, correlata alla finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e a quella, positiva, del conseguimento di una utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693), oltre a doversi configurare il requisito dell’interesse in maniera immediata, concreta e attuale e sussistere sia al momento della proposizione del gravame che in quello della sua decisione (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208165).

A tale riguardo, è stata elaborata la categoria della “carenza d’interesse sopraggiunta”, il cui fondamento giustificativo è stato individuato nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all’impugnazione, la cui attualità sia venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall’impugnante, o perché la stessa ha già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto ha perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, cit.).

Ne discende, alla stregua delle considerazioni in diritto delle Sezioni Unite, l’esclusione dell’interesse del ricorrente ad una decisione che ne apprezzi la fondatezza, sì da determinare l’inammissibilità dell’impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Così deciso il 5 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2020.

SENTENZA – copia non ufficiale -.