Da “Le avventure di Pinocchio” a “Il ritorno di Pinocchio”: opere diverse, significati molteplici e disegni in comune (Corte di Cassazione, Sezione I Civile, Sentenza 29 settembre 2022, n. 28368).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. VALENTINO Daniela – Rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) Gian Marco, rappresentato e difeso dall’Avv. Giovanni (OMISSIS) con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Alfredo (OMISSIS) (OMISSIS), in Roma , via (OMISSIS) 26;

–ricorrente–

contro

Adriano (OMISSIS) Editore s.p.a., rappresentata e difesa nel grado di appello dagli Avv.ti Paolo Guido (OMISSIS), prof. Silvia (OMISSIS) e Giuseppe (OMISSIS) e Umberto (OMISSIS) domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via (OMISSIS) 17/a;

-controricorrente-

E

(OMISSIS) Silvano domiciliato in Roma, via (OMISSIS), 128;

-intimato-

avverso la sentenza n. 2937 /2017 del 27.12.2017 del la Corte di Appello di Firenze.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 22 settembre 2022 dal Consigliere Dott.ssa Daniela Valentino;

FATTI DI CAUSA

Il sig. Gian Marco (OMISSIS), quale figlio di Fiorenzo (OMISSIS), ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Firenze la Adriano (OMISSIS) Editore S.p.A. e Silvano (OMISSIS) a tutela del diritto morale d’autore, violato dal libro “Il ritorno di Pinocchio”, edito da Adriano (OMISSIS) Editore S.p.A. e scritto da Silvano (OMISSIS) in quanto contenente l’inserzione di disegni realizzati da Fiorenzo (OMISSIS) ed inserite nelle edizioni 1937, 1945 e 1964 de “Le avventure di Pinocchio” di Carlo Collodi.

Il Tribunale ha deciso che l’abbinamento dell’opera dell'(OMISSIS) ai disegni non evidenziava alcuna lesione dell’onore o della reputazione del disegnatore; anche perché questi aveva a suo tempo ceduto all’editore ogni diritto sulle sue opere verso pagamento di un compenso e consenso in perpetuo alla pubblicazione.

Di talché si poteva considerare che il diritto morale d’autore ex art. 20 l. n. 633/1941 «non può costituire una sorta di surrettizia reviviscenza del diritto patrimoniale di cui sia stata fatta cessione a terzi».

Con citazione ritualmente notificata Gian Marco (OMISSIS) ha proposto appello avverso la sentenza n. 2172/2016 emessa dalla sezione imprese del Tribunale di Firenze e pubblicata il 8/6/2016.

La Corte d’Appello ha rigettato l’impugnazione e condannato al pagamento delle spese processuali l’attuale ricorrente.

Avverso tale sentenza il il sig. Gian Marco (OMISSIS) ha proposto ricorso per Cassazione con cinque motivi.

La Adriano (OMISSIS) Editore S.p.A. si è costituita contestando le deduzioni del ricorrente e chiedendo la condanna ex art. 97 c.p.c.

L’intimato Sig. Silvano (OMISSIS) non si è costituito.

Il ricorrente ha anche depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorrente principale deduce:

1. Violazione e falsa applica zione degli artt. 13 2, comma 2, n. 4, c.p.c., 111 Cost. e 6 CEDU in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. per esposizione di una motivazione apparente.

Violazione e falsa applicazione degli art. 20 e 23 l. n. 633/1941 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 , c.p.c.

Correlativa omessa valutazione di fatti decisivi ai fini della controversia dei quali si era discusso in corso di causa in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

Per dimostrare la violazione del minimo costituzionale richiesto per una corretta motivazione del decisum il ricorrente evidenzia che la decisione presenterebbe in parte argomentazioni apodittiche e in parte altre totalmente corrispondenti alla sentenza di I° grado.

Non presenterebbe elementi di autonoma valutazione critica e le sue valutazioni non sarebbero chiare ed esaustive. Presupposti indispensabili per la legittimità di una motivazione per relationem.

Il ricorrente insiste nell’affermare che la cessione dei diritti di autore era finalizzata esclusivamente all’allegazione al libro di Collodi e, tra l’altro, nei contratti esibiti non sono individuati i disegni i cui diritti venivano ceduti.

Riteneva pertanto che l’interpretazione del contratto di cessione dei diritti era stato interpretato senza considerare che l’allegazione al solo libro di Collodi era conditio sine qua non dell’accordo.

L’inserimento nella diversa opera di (OMISSIS) dei disegni lederebbe il diritto morale dell’autore perché l’opera si discosterebbe significativamente da quella del Collodi e non può considerarsi che la narrativa su Pinocchio sia polisemica e quindi adattabile.

Il ricorrente deduce inoltre che il Tribunale e poi la Corte non si sarebbero pronunziati su quali disegni fossero compresi nella cessione lasciando irrisolta la domanda formulata in ordine alla avvenuta digitalizzazione dei disegni stessi con violazione dell’art. 112 c.p.c.

Inoltre evidenzia che l’affermazione della Corte d’Appello sulla irrilevanza della individuazione dei diritti ceduti fondata sull’assenza di pregiudizio all’onore o alla reputazione dell’autore sarebbe non coerente con le richieste processuali spiegate in entrambi i giudizi di merito ove ripetutamente si era emerso che le illustrazioni dell’edizione del 1937 non era state cedute e ciò nonostante erano state inserite nell’opera di (OMISSIS).

Sotto altro aspetto il ricorrente deduce che l’affermazione che i disegni di (OMISSIS) non siano associabili all’(OMISSIS) poiché trattasi di una sorta di citazione è infondata perché l’indicazione contenuta nel secondo lavoro non sarebbe chiara e non farebbe comprendere che i disegni siano stati realizzati per altro autore.

Tale lavoro avrebbe aspetti definiti molto particolari che la renderebbero inadatta a dei bambini.

Sul punto la Corte di Appello ha nuovamente ribadito che sia nel frontespizio che nel retrofrontespizio del lavoro di (OMISSIS) si è inserita la specificazione che i disegni sono di (OMISSIS) e del loro inserimento precedente nell’opera di Collodi specificando anche le varie edizioni.

La segnalazione evidenzia, secondo la Corte, la natura di mera citazione anche se il lavoro di (OMISSIS) è destinato ad altro pubblico consentito per il contenuto polisemico dell’opera.

Il ricorrente deduce di aver ripetutamente contestato tale carattere posto a fondamento della motivazione.

1.1 Il motivo è inammissibile.

L’attenta lettura del ricorso, e il suo spiegarsi partendo ogni volta dalla motivazione del Tribunale per poi passare alla specifica motivazione della Corte di Appello, evidenzia inequivocabilmente che la Corte ha valutato ogni punto deciso nel primo grado chiarendo, di volta in volta, i motivi della sua adesione alle soluzioni proposte.

Non presenta che una generica condivisione della ricostruzione del fatto e delle argomentazioni svolte in primo grado senza un esame critico in base ai motivi del gravame (Cass., n. 271121/2018).

In particolare, la Corte evidenzia che i motivi dell’impugnazione sono correlati a vicende che riguardano la cessione dei diritti patrimoniali mentre la domanda iniziale proposta verteva sulla lesione del diritto morale d’autore laddove, cioè, l’uso dell’opera comporti la violazione dell’onore e della reputazione dell’autore ex art. 20 l. a.

La sentenza esamina punto per punto le doglianze sollevate e ne ricostruisce l’infondatezza richiamando il deciso di I° grado, ma in relazione alle censure svolte in appello.

Questa Corte ha più volte ribadito che la motivazione è apparente quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture e, quindi, tale da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 comma 6 Cost. (ex multis Cass., n. 6578/2022; Cass., n. 15565/2022; citata nella memoria del ricorrente Cass., n. 3819/2020) o per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e per motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, con riguardo alla carente indicazione delle ragioni per le quali la decisione può essere adottata allo stato degli atti (Cass., n. 18311/2021).

Il vizio motivazionale previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., nella formulazione introdotta dall’art. 54 d.l. n. 83/2012, convertito in l. n. 134/2012, applicabile ratione temporis, presuppone che il giudice di merito ricada nella motivazione apparente soltanto se sussista “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” o “motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile”, mentre resta irrilevante il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione o, a maggior ragione, la sua sola sinteticità come nel caso di specie.

1.1.1 L’ulteriore doglianza circa la violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. è generica ed anche infondata.

La Corte ha ritenuto l’inserimento dei disegni come mera citazione nella quale era chiarito l’autore e la sede della prima pubblicazione sottolineando come l’opera di Collodi abbia carattere polisemico.

In letteratura, ciò si traduce in una varietà di significati che uno scritto può assumere e quindi essere destinato anche ad un pubblico diverso che consente di corredare l’opera con i disegni già utilizzati precedentemente citandone la provenienza.

Il ricorrente non si avvede, tra l’altro, che l’aver sostenuto che la sentenza non presenta differenze tra le ragioni di fatto poste a base della decisione della Corte rispetto a quelle poste a base della sentenza di primo grado rende inammissibile il motivo formulato ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. in quanto, si configura una “doppia conforme” stante la preclusione di cui all’art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c. (ex multis Cass., n. 8320/2022; Cass., n. 23495/2020); il ricorrente in cassazione – per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. – deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass., n. 26774/2016).

2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 20 l. n. 633/1941 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

La Corte non avrebbe ritenuto configurabile nemmeno un mero appannamento del prestigio e dell’onore dell’autore ex art. 20 l. n. 633/1941, quantomeno ai disegni contenuti nell’edizione del 1937 i cui diritti non sarebbero stati mai ceduti.

2.1 Il motivo è inammissibile poiché la denuncia di violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., ivi formalmente proposta, non può essere mediata dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie (cfr., anche Cass., n. 15235/2022; Cass., n. 9352/2022; Cass., n. 6000/ 2022; Cass., n. 25915/2021), «non potendosi surrettiziamente trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative» (letteralmente Cass., n. 15235/2022; cfr. Cass., S.U., n. 34476/2019; Cass., n. 8758/ 2017; Cass., n. 32026/2021; Cass., n. 9352/2022).

3. Omessa valutazione di fatti decisivi ai fini della controversia dei quali si è discusso in corso di causa, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

La Corte non si sarebbe pronunziata sui disegni relativi all’edizione del 1937 definendo la questione non rilevante ai fini dell’individuazione della lesione del diritto morale d’autore.

3.1 Il motivo è inammissibile.

Anche se limitatamente alla edizione del 1937 la censura sposta nuovamente l’attenzione dalla lesione del diritto morale d’autore proposta con la domanda alla non avvenuta cessione dei diritti patrimoniali dei relativi disegni non fornendo alcuna prova adeguata sulla lesione del diritto in questione per quanto già detto sub 2.

4. L’inammissibilità di tutti i motivi determina l’inammissibilità del ricorso, con l’addebito delle spese (liquidate in dispositivo) al soccombente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna alle spese del presente giudizio il ricorrente che liquida in €. 4.000,00 per onorari e €. 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile, della Suprema Corte di cassazione, addì 22 settembre 2022.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2022.

SENTENZA – copia non ufficiale -.