E’ dipendente da cannabinoidi e detiene una quantità minima di hashish: non punibilità (Corte di Cassazione, Sezione VI Penale, Sentenza 10 giugno 2021, n. 23010).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIDELBO Giorgio – Presidente –

Dott. MOGINI Stefano – Consigliere –

Dott. VIGNA Maria Sabina – Rel. Consigliere –

Dott. RICCIARELLI Massimo – Consigliere –

Dott. GIORGI Maria Silvia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) Giovanni nato a (OMISSIS) il 1° agosto 19xx;

avverso la sentenza del 18/12/2019 della Corte di appello di Lecce;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa Maria Sabina Vigna;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. Simone Perelli;

lette la memoria e le conclusioni scritte a firma dell’avvocato (OMISSIS) (OMISSIS).

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Lecce, in riforma della sentenza emessa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Brindisi, esclusa la ritenuta continuazione fra il reato di detenzione ai fini di spaccio di hashish e quello di detenzione ai fini di spaccio di cocaina, ha eliminato il relativo aumento di pena, residuando a carico di Giovanni (OMISSIS) la pena di anni due, mesi due e venti giorni di reclusione ed euro 3.333,00 di multa in relazione alla commissione del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.

2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione (OMISSIS), a mezzo del difensore di fiducia deducendo i seguenti motivi:

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’esclusione dell’aumento di pena per la detenzione dell’hashish.

La Corte ha escluso in principalità l’aumento per la continuazione perché non vi era la prova certa che detta sostanza fosse destinata allo spaccio e non invece all’uso personale.

Pertanto, la Corte avrebbe dovuto pronunciare sentenza di assoluzione in relazione alla detenzione dell’hashish.

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

3. La difesa ha inoltrato a mezzo PEC una memoria difensiva con conclusioni scritte.

Nell’insistere nei motivi di ricorso, ha evidenziato di avere interesse ad una pronuncia assolutoria perché il fatto non sussiste in relazione alla condotta di detenzione di hashish; ha sottolineato, altresì„ che la Corte di appello avrebbe dovuto rideterminare la pena in considerazione della minore gravità complessiva dei fatti e non semplicemente limitarsi ad elidere la parte di pena relativa alla detenzione di hashish.

4. Il Sostituto Procuratore generale, Dott. Simone Perrelli ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato limitatamente alla detenzione di hashish, dovendo nel resto essere dichiarato inammissibile.

2. Il primo motivo è fondato.

La Corte di appello territoriale ha evidenziato in principalità che mancava la prova certa che l’hashish rinvenuto nell’abitazione dell’imputato fosse destinato alla cessione a terzi; ciò in considerazione del modesto quantitativo di detta sostanza, della sua diversa collocazione all’interno dell’abitazione, della dipendenza da cannabinoidi di (OMISSIS).

2.1. Partendo da tale premessa, la Corte territoriale avrebbe dovuto assolvere (OMISSIS) con riferimento alla detenzione di hashish e invece, alla luce della sentenza Sez. U. n, 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv, 274076, si è limitata ad eliminare l’aumento per la continuazione applicato dal giudice di primo grado in relazione alla contestata detenzione di cocaina e hashish riconducibile all’ipotesi di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.

2.2. Mette conto ribadire che la regola di giudizio compendiata nella formula dell'”al di là di ogni ragionevole dubbio” impone al giudicante l’adozione di un metodo dialettico di verifica dell’ipotesi accusatoria, volto a superare l’eventuale sussistenza di dubbi intrinseci a quest’ultima, derivanti, ad esempio, da autocontraddittorietà o da incapacità esplicativa, o estrinseci, in quanto connessi all’esistenza di ipotesi alternative dotate di apprezzabile verosimiglianza e razionalità (Sez. 1, n. 4111 del 24/10/11, Javad, Rv. n. 251507).

2.3. La condanna al di là di ogni ragionevole dubbio implica infatti che, laddove venga prefigurata una ipotesi alternativa, siano individuati gli elementi di conferma della prospettazione fattuale accolta, in modo che risulti l’irrazionalità del dubbio derivante dalla sussistenza dell’ipotesi alternativa stessa (Sez. 4, n. 30862 del 17/06/2011, Giulianelli, Rv. n. 250903; Sez 4, n. 48320 del 12/11/2009, Durante, Rv. n. 245879).

Obbligo che, nel caso sub iudice, non può dirsi adempiuto dalla Corte d’appello territoriale, la quale, pur avendo riconosciuto la mancanza di prova certa che l’hashish fosse destinato alla cessione a terzi, non ha assolto il ricorrente.

3. Il secondo motivo propone censure non consentite in sede di legittimità.

Il diniego delle circostanze attenuanti generiche a (OMISSIS) è, infatti, solidamente ancorato a ben evidenziati elementi di segno negativo (Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo e altri, Rv. 252900), quali i numerosi precedenti penali a carico dell’imputato.

4. La sentenza deve essere, in conclusione, annullata senza rinvio perché il fatto non costituisce reato, limitatamente alla detenzione di hashish; il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nei resto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla detenzione di hashish, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.

Così deciso il 17 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2021.

SENTENZA – copia non ufficiale -.