Militare dell’Arma dei Carabinieri, detiene un numero di cartucce superiore alle quindici unità. Condannato (Corte di Cassazione, Sezione VI Penale, Sentenza 27 maggio 2021, n. 21019).

La Sesta sezione penale ha affermato che integra il reato di cui all’art. 697 cod. pen. la detenzione da parte di un militare dell’Arma dei Carabinieri di un numero di munizioni 9 X 19 parabellum superiore a quello di quindici unità di cui è permessa la detenzione unitamente al caricatore della pistola di ordinanza in quanto l’esonero dall’obbligo di denuncia all’ufficio di pubblica sicurezza, previsto dall’art. 38, comma 2, T.U.L.P.S., non è riferibile al singolo, ma all’istituzione già autorizzata a siffatta detenzione.

SENTENZA – copia in originale -.