La Sesta sezione penale ha affermato che integra il reato di cui all’art. 697 cod. pen. la detenzione da parte di un militare dell’Arma dei Carabinieri di un numero di munizioni 9 X 19 parabellum superiore a quello di quindici unità di cui è permessa la detenzione unitamente al caricatore della pistola di ordinanza in quanto l’esonero dall’obbligo di denuncia all’ufficio di pubblica sicurezza, previsto dall’art. 38, comma 2, T.U.L.P.S., non è riferibile al singolo, ma all’istituzione già autorizzata a siffatta detenzione.
SENTENZA – copia in originale -.