E’ il Ministro dei Trasporti, di concerto con la Sanità, a disporre la revisione dell’etilometro con apposita circolare (Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, Sentenza 14 novembre 2019, n. 46220).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MENICHETTI Carla – Presidente –

Dott. TORNESI Daniela Rita – Consigliere –

Dott. PICARDI Francesca – Rel. Consigliere –

Dott. BELLINI Ugo – Consigliere –

Dott. PAVICH Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

CASAGNI ENRICO nato a SINALUNGA il 25/07/1990;

avverso la sentenza del 16/11/2018 della CORTE APPELLO di FIRENZE;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa FRANCESCA PICARDI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott.ssa FELICETTA MARINELLI che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;

udito l’avvocato ROCCHI GIULIANO del foro di PERUGIA in difesa di CASAGNI ENRICO, che si riporta ai motivi del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza di primo grado, previa revoca del beneficio della sospensione condizionale, ha sostituito la pena applicata con il lavoro di pubblica utilità per mesi 7 e giorni 16, confermando l’accertamento della penale responsabilità di Enrico Casagni per il reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c) e 2-sexsies, cod. strada (guida in stato di ebbrezza in ora notturna, tasso alcolemico riscontrato di 1,97 g/I e 1,93 g/I, in data 24 novembre 2013).

2. Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, Enrico Casagni, che ha dedotto:

1) la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione agli artt. 114 disp. att. cod. proc. pen., 356 cod. proc. pen. e 2700 cod. civ., atteso che l’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore è stato dato solo dopo l’esecuzione dell’alcoltest, come risultante dalla lettura del verbale (atto pubblico che fa piena prova sino a querela di falso delle circostanze indicate e, dunque, dell’orario) e degli scontrini etilometrici;

2) la violazione di legge ed il vizio di motivazione per avere il giudice di appello omesso la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale richiesta dalla difesa (la testimonianza di Rosa Temperato, passeggero del veicolo, che avrebbe dovuto essere interrogata non sulle condizioni dell’imputato, ma sulla sequenza temporale e sul mancato avviso ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen. prima dell’alcoltest);

3) la violazione dell’art. 379 d.P.R. n. 479 del 1992 e del decreto del Ministero dei Trasporti n. 196 del 22 maggio 1990 ed il vizio di motivazione, essendo stata affermata la penale responsabilità dell’imputato nonostante l’irregolarità dell’accertamento etilometrico non correttamente revisionato e tarato e nonostante l’inammissibile deposito di soli tre fogli del libretto metrologico, da cui non si evince la revisione per l’anno 2012, doglianza difensiva su cui il giudice di appello non si è soffermato;

4) la motivazione illogica, fondata su orientamenti giurisprudenziali non pertinenti rispetto alla fattispecie, senza tener conto della discrasia tra gli elementi sintomatici dell’imputato, del tutto assenti, ed i risultati dell’alcoltest, che, quantomeno, avrebbe dovuto indurre alla derubricazione del reato in quello meno grave di cui alla lett. b;

5) la mancata riduzione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, nonostante la già segnalata sospensione per un anno;

6) la prescrizione del reato tra la lettura del dispositivo e il deposito della sentenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non può essere accolto.

Tutti i motivi formulati, fatta eccezione per quello concernente l’omessa rinnovazione dell’istruttoria e la prescrizione, che, comunque, sono manifestamente infondati, sono meramente ripetitivi di quelli di appello, già adeguatamente valutati e respinti, con motivazione giuridicamente corretta, congrua e priva di contraddizioni, nella sentenza impugnata.

In proposito occorre sottolineare che, in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili i motivi che si limitano a riprodurre le censure dedotte in appello, anche se con l’aggiunta di frasi incidentali di censura alla sentenza impugnata meramente assertive ed apodittiche, laddove difettino di una critica argomentata avverso il provvedimento attaccato e dell’indicazione delle ragioni della loro decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice di merito (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013 ud., dep. 21/02/2013, rv. 254584; v. anche Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016 ud., dep. 14/09/2016, rv. 267611 che precisa che i motivi di ricorso per cassazione possono riprodurre totalmente o parzialmente quelli di appello ma solo entro i limiti in cui ciò serva a documentare il vizio enunciato e dedotto con autonoma, specifica ed esaustiva argomentazione che si riferisca al provvedimento impugnato e si confronti con la sua motivazione).

2. Per quanto concerne la doglianza relativa all’asserito mancato avviso ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen., la Corte di Appello ha ribadito che “il verbale di contestazione recita esplicitamente che prima di sottoporre il Casagni alle prove etilometriche gli è stato dato l’avviso della facoltà di farsi assistere” e che “l’orario riportato sul verbale – successivo a quello degli scontrini dell’etilometro – è palesemente irrilevante in quanto è l’orario in cui esso è stato compilato” e non quello in cui è stato posto in essere il prescritto adempimento.

Del resto, il ricorrente, pur riconoscendo che il verbale è atto pubblico e, quindi, fa piena prova sino a querela di falso di ciò che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuto in sua presenza o da lui compiuto, pretende, poi, di contrastare quanto emerge dal verbale stesso e, cioè, che l’avviso ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen. è stato dato prima e non dopo l’esecuzione dell’alcoltest (sul valore di atto pubblico del. verbale della polizia giudiziaria, v. tra le tante, Sez. civ. 3, n. 6101 del 12/03/2013, Rv. 625551 – 01).

3. In ordine alla seconda censura, deve rilevarsi che l’anteriorità della formulazione dell’avviso ex art. 114 disp.att.cod.proc.pen. rispetto agli accertamenti eseguiti tramite l’etilometro, riportata nel verbale, che è un atto pubblico e fa, conseguentemente, piena prova sino a querela di falso di ciò che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuto in sua presenza o da lui compiuto, avrebbe potuto essere superata solo con la querela di falso e non con la deposizione del teste indicato, sicché del tutto correttamente la Corte di Appello ha ritenuto la superfluità della prova testimoniale.

Né può ravvisarsi una violazione dell’art. 606, comma primo, lett. d), cod. proc. pen., che è configurabile soltanto quando la prova richiesta e non ammessa, confrontata con le motivazioni addotte a sostegno della sentenza impugnata, risulti decisiva, cioè tale che, se esperita, avrebbe potuto determinare una decisione diversa, posto che la valutazione in ordine alla decisività della prova deve essere compiuta accertando se i fatti indicati dalla parte nella relativa richiesta fossero tali da poter inficiare le argomentazioni poste a base del convincimento del giudice di merito (Sez. 4, n. 23505 del 14/03/2008 ud. – dep. 11/06/2008, Rv. 240839 – 01).

4. Il terzo motivo relativo al funzionamento dell’etilometro è manifestamente infondato, in quanto che la Corte di Appello ha accertato, con motivazione congrua, la corretta revisione dell’etilometro prima dell’uso nei confronti dell’imputato e l’assenza di altre ragioni di dubbio sul suo corretto funzionamento, confermato dal complessivo quadro indiziario. In proposito va ricordato che, in tema di guida in stato di ebbrezza, allorquando l’alcoltest risulti positivo, costituisce onere della difesa dell’imputato fornire una prova contraria a detto accertamento quale, ad esempio, la sussistenza di vizi dello strumento utilizzato ovvero l’utilizzo di una errata metodologia nell’esecuzione dell’aspirazione (Sez. 4, n. 28887 del 11/06/2019 ud. – dep. 03/07/2019, Rv. 276570 – 01).

Nel caso di specie, la difesa sul punto è stata, come già rilevato dal giudice dell’impugnazione, contraddittoria, in quanto, da un lato, ha sostenuto l’inutilizzabilità del libretto depositato, avente ad oggetto l’apparecchio usato, e, dall’altro, ha invocato proprio tale libretto per sostenere le sue tesi (ad esempio, la mancata revisione nel 2012), senza, tuttavia, darne prova e soprattutto senza alcuna allegazione e dimostrazione dell’eventuale incidenza delle circostanze asserite sul corretto funzionamento dell’etilometro.

In ordine all’asserita mancanza di revisione nel 2012, per mera completezza, va ricordato che l’art. 379 del d.P.R. n. 495 del 1992 stabilisce che gli etilometri in uso devono essere sottoposti a verifiche di prova dal CSRPAD secondo i tempi e le modalità stabilite dal Ministero dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministero della sanità e che, in caso di esito negativo delle verifiche e prove, l’etilometro è ritirato dall’uso; l’art. 3, comma 2, del decreto del Ministero del Traposto n. 196 del 22 maggio 1990 si limita a stabilire che i singoli apparecchi prima della loro immissione in uso e periodicamente, devono essere sottoposti a verifiche e prove secondo norme e procedure stabilite dal Ministero dei trasporti – Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione d’intesa con il Ministero della sanità. La necessaria revisione annuale non è, dunque, prescritta a pena del ritiro dall’uso dell’apparecchio e, dunque, della sua inutilizzabilità.

5. La quarta doglianza, con cui si lamenta l’illogicità della motivazione in ordine alla non rilevata discrasia tra i risultati dell’etilometro e le condizioni dell’imputato, è insussistente, avendo i giudici di appello evidenziato, al contrario, la totale conformità degli elementi istruttori, posto che gli agenti hanno rilevato l’alitosi alcolica dell’imputato e la sua guida a zig-zag, elementi sicuramente gravemente indizianti, idonei a confermare pienamente il corretto esito dell’alcoltest.

6. Il motivo concernente la mancata riduzione del periodo di sospensione della patente in considerazione di quello già scontato non si confronta con la motivazione della sentenza in cui si legge che non si può tener conto “della sanzione irrogata dal Prefetto, di cui non è stata dimostrata né l’entità né l’effettiva applicazione”.

A ciò si aggiunga che non rileva, ai fini della quantificazione della sanzione amministrativa accessoria che il giudice penale è tenuto ad applicare, che la sospensione della patente sia stata già disposta dal Prefetto posto che, una volta stabilita dal giudice penale la durata della sospensione, da questa dovrà detrarsi il periodo di tempo già scontato per effetto della sospensione ordinata dal Prefetto (Sez. 4, n. 3254 del 27/03/1997 ud. – dep. 07/04/1997, Rv. 207880 – 01).

7. In ordine all’ultima censura, con cui si invoca l’intervenuta prescrizione tra la data della lettura del dispositivo (16 novembre 2018) e quella del deposito della motivazione della sentenza (30 gennaio 2019), è sufficiente ricordare che, ai fini del computo della prescrizione rileva il momento della lettura del dispositivo della sentenza di condanna e non quello successivo del deposito della stessa (Sez. 1, n. 20432 del 27/01/2015 ud. -dep. 18/05/2015, Rv. 263365 – 01).

8. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e, non essendovi ragioni di esonero, della sanzione pecuniaria, che si liquida in euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 5 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2019.

SENTENZA – copia non ufficiale -.