LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
MILENA FALASCHI – Presidente Rel.
LUCA VARRONE – Consigliere
FEDERICO ROLFI – Consigliere
VINCENZO PICARO – Consigliere
VALERIA PIRARI – Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27888/2022R.G. proposto da
(OMISSIS) (OMISSIS), rappresentata e difesa, con procura speciale in calce al ricorso ex art. 47 c.p.c., dal Prof. Avv. (OMISSIS) (OMISSIS) del foro di Foggia ed elettivamente domiciliata all’indirizzo PEC del difensore iscritto nel REGINDE;
–ricorrente–
contro
(OMISSIS) (OMISSIS), rappresentata e difesa dai Prof. Avv. (OMISSIS) (OMISSIS) e (OMISSIS) (OMISSIS) entrambi del foro di Foggia e dall’Avv. (OMISSIS) (OMISSIS) del foro di Roma, con procura speciale allegata alla memoria difensiva ed elettivamente domiciliata in Roma, via (OMISSIS) (OMISSIS) n. 161, presso lo studio dell’ultimo difensore;
-controricorrente–
contro
(OMISSIS) (OMISSIS) (OMISSIS);
-intimata–
avverso l’ordinanza del Tribunale di Foggia declinatoria della competenza territoriale in favore del Tribunale di Roma n. 11927 del 18 ottobre 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 maggio 2023 dal Presidente, dott.ssa Milena Falaschi.
Osserva in fatto e in diritto
Ritenuto che:
– il Tribunale di Foggia, con ordinanza n. 11927 del 18 ottobre 2022, nel giudizio introdotto da (omissis) (omissis) nei confronti delle sorelle (omissis) e (omissis) (omissis) (omissis), dichiarava la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Roma per essere la causa finalizzata ad accertare la nullità della scheda testamentaria del de cuius, (omissis) (omissis), padre delle medesime parti, con conseguente apertura della successione legittima dello stesso e scioglimento della comunione ereditaria, con riparto delle quote fra le eredi, accogliendo l’eccezione sollevata in tal senso dalla convenuta, (omissis) (omissis), per avere le medesime parti, con accordo del 13 dicembre 2017, inteso derogare alla competenza del Tribunale di Foggia in favore di quello di Roma, in relazione a “qualsivoglia controversia relativa e/o connessa alla successione del Sig. (omissis) (omissis)”;
– avverso questa ordinanza propone ricorso ex art. 47 c.p.c. l’originaria attrice, affidato a tre motivi, cui resiste la germana (omissis) con memoria difensiva;
– (omissis) (omissis) (omissis) è rimasta intimata;
– il Pubblico Ministero presso la Corte, in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Tommaso Basile, ha formulato le sue conclusioni, a norma dell’art. 380-ter c.p.c., nel senso del rigetto del regolamento;
– entrambe le parti hanno anche depositato memorie illustrative in prossimità dell’adunanza camerale.
Atteso che:
– con il primo motivo la ricorrente denuncia la nullità dell’ordinanza per violazione degli artt. 1362 c.c., 29 e 38 c.p.c. per avere il giudice ritenuto irrilevante ai fini della rinuncia la deroga della competenza territoriale il comportamento tenuto dalle parti nella procedura di mediazione ex d.lgs. n. 28 del 2010.
Con il secondo motivo viene dedotta la nullità dell’ordinanza per violazione degli artt. 1362, 1363 e 1364 c.c., nonché dell’art. 29 c.p.c. per avere il giudice ritenuto che la deroga convenzionale della competenza includa anche l’azione di impugnazione del testamento olografo del de cuius.
Con il terzo mezzo è lamentata la violazione dell’art. 29 c.p.c. per avere il giudice ritenuto nullo l’accordo in deroga della competenza stipulato da (omissis) (omissis) in conflitto di interessi con l’interdetta (omissis) (omissis) (omissis).
I motivi – da trattare unitariamente per la evidente connessione argomentativa che li avvince – sono infondati.
La questione sottoposta all’esame di questa Corte trae origine dalla divergente interpretazione della convenzione di deroga alla competenza territoriale sottoscritta dalle parti, in particolare da (omissis) (omissis) anche nella qualità di tutrice di (omissis) (omissis), nel senso che ad avviso della ricorrente si tratterebbe di atto nullo perché firmato da (omissis) in conflitto di interessi con la sorella (omissis) (omissis) ovvero per intervenuta rinuncia desumibile dalla condotta delle parti che avevano avviato la procedura di mediazione avanti ad un organismo di Foggia.
Per le cause ereditarie l’art. 22 c.p.c. prevede la competenza del giudice del luogo dell’aperta successione, luogo che l’art. 456 c.c. identifica nell’ultimo domicilio del defunto; si tratta di un foro esclusivo ma derogabile, non rientrando tra le ipotesi elencate dall’art. 28 c.p.c. (cfr. al riguardo , Cass. n. 2466 del 1976; più di recente, Cass. n. 26141 del 2021).
Il costante orientamento di questa Corte afferma certamente che la competenza territoriale esclusiva del giudice del luogo in cui si è aperta la successione, stabilita dall’art. 22, n. 1), c.p.c., in deroga al forum rei sitae, opera per la sola ipotesi di divisione ereditaria, relativa, cioè, alla universalità dei rapporti giuridici facenti capo ad un comune de cuius (Cass. n. 1630 del 1963; Cass. n. 44 del 1975; Cass. n. 4260 del 1978; Cass. n. 7617 del 2019; Cass. n. 11879 del 2022).
Questa Corte ha, inoltre, affermato che vanno intesi quali cause di divisione di eredità, ai sensi dell’art. 22, n. 1), c.p.c., sia i procedimenti di scioglimento dell’intera comunione ereditaria, sia quelli relativi alla divisione di una parte di essa, ovvero di determinati beni non di meno interamente compresi nell’eredità, giacché comunque attinenti all’universalità dei rapporti giuridici facenti capo al de cuius (v. di recente, Cass. n. 18021 del 2023).
Come chiaramente spiegato nella sentenza delle Sezioni Unite n. 25021 del 2019, il principio dell’universalità della divisione ereditaria non è assoluto e inderogabile, in quanto, oltre a trovare eccezioni legislativamente previste, può essere derogato dall’accordo unanime dei condividenti.
Non trattandosi di competenza territoriale inderogabile, correttamente il Tribunale adito ha fatto applicazione dell’accordo di deroga alla competenza territoriale ai sensi degli artt. 28 e 29 c.p.c., stante l’eccezione tempestivamente sollevata da (omissis) (omissis), convenzione con la quale viene individuata la competenza territoriale esclusiva del Tribunale di Roma in deroga a quanto previsto dall’art. 22 c.p.c. Accordo, dunque, nella specie dedotto e documentato.
Secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte, la designazione convenzionale di un foro, in deroga a quello territoriale stabilito dalla legge, attribuisce a tale foro la competenza esclusiva soltanto se risulta un’enunciazione espressa, dovendo essere inequivoca e non lasciare adito ad alcun dubbio sulla comune intenzione delle parti di escludere la competenza del foro ordinario ( Cass. n. 21362 del 2020; Cass.n. 21010 del 2020; Cass. n. 4757 del2005).
Nel caso di specie si evince la volontà inequivoca delle eredi di escludere la competenza del foro generale, avendo le parti concordato un foro convenzionale esclusivo per « qualsiasi controversia relativa e/o connessa alla successione del Sig. (omissis) (omissis)».
Con la conseguenza che rientra nella previsione della parti anche l’azione di nullità della scheda testamentaria giacché comunque attinente e prodromica all’apertura della successione e allo scioglimento della comunione ereditaria.
Inoltre, a fronte di siffatta chiara volontà manifestata dalle parti non può essere attribuita rilevanza alla condotta tenuta dalle parti successivamente alla stipulazione della convenzione che ad avviso della ricorrente si porrebbe in contrasto con quanto previsto nell’accordo anche per la procedura di mediazione svolta avanti ad organismo di Foggia anziché di Roma, come concordato alla clausola n. 3, in quanto il requisito della forma scritta imposto dall’art. 29 c.p.c. ai fini dell’accordo per la deroga alla competenza territoriale, il quale esclude la possibilità di desumere la relativa manifestazione di volontà dal comportamento delle parti anteriore all’instaurazione del giudizio, anche quanto alla rinuncia di quanto concordato, con la conseguenza che l’applicabilità dei criteri previsti dalla convenzione può restare esclusa soltanto per effetto della proposizione della domanda dinanzi ad un giudice diverso da quello territorialmente competente e della implicita adesione del convenuto, che si manifesta attraverso l’astensione dall’eccezione d’incompetenza (cfr. Cass. n. 660 del 1663; di recente, Cass. n. 3505 del 2020).
Né può essere accolta l’eccezione di conflitto di interessi in cui sarebbe incorsa (omissis) (omissis) nel sottoscrivere l’accordo de quo, rispetto a (omissis) (omissis) (omissis), della quale era all’epoca tutrice, giacché – come rilevato dal giudice di merito – si tratta di condizione che deve essere dedotta dal P.M. ovvero da uno dei soggetti indicati dall’art. 10 della legge 28 marzo 2001, n.149, ed accertato in concreto dal giudice, come idoneo a determinare la possibilità che il potere rappresentativo sia esercitato dal tutore in contrasto con l’interesse del tutelato; in tal caso, tuttavia, la denuncia, avendo comportato la immediata sostituzione del rappresentante legale con il curatore speciale dal momento in cui la situazione d’incompatibilità si è determinata, avrebbe quest’ultimo dovuto prospettare la questione nell’interesse del tutelato e non certo da soggetti che non hanno alcun potere al riguardo, al solo fine di conseguire la declaratoria di nullità degli atti compiuti in seguito alla situazione denunciata (come si può argomentare da Cass. n. 16553 del 2010; Cass. n. 16870 del 2010; Cass. n. 11420 del 2014).
In definitiva, il ricorso va rigettato perché la competenza territoriale correttamente è stata dal Giudice determinata secondo la convenzione sottoscritta dalle parti ed il giudice competente individuato nel Tribunale di Roma avanti al quale sono state rimesse le parti, che provvederà anche sulle spese del regolamento di competenza.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della stessa ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte rigetta il regolamento di competenza e dichiara la competenza del Tribunale di Roma, che provvederà anche sulle spese della presente fase.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Cassazione, il 30 maggio 2023.
Il Presidente est.
Dott.ssa Milena FALASCHI
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2023.